Cassazione Penale, Sentenza n. 40425/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la restituzione degli atti e la nullità del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., per avere il Tribunale ritenuto che la diffamazione fosse aggravata dall'uso della stampa (L. 47/1948) e che pertanto fosse necessaria l'udienza preliminare; il pubblico ministero contestava la ricostruzione sostenendo che la diffamazione sarebbe stata commessa solo tramite volantini (non mediante testata on-line), che quindi l'azione penale poteva essere esercitata con decreto ai sensi dell'art. 550 c.p.p., e che l'imputazione non era indeterminata perché riferita agli scritti allegati
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato l'operato del Tribunale. Ha ritenuto che l'imputazione includesse sia volantini sia due articoli pubblicati su una testata on-line, configurando l'aggravante di cui all'art. 13 della L. 47/1948 e imponendo la celebrazione dell'udienza preliminare; ha inoltre condiviso la declaratoria di nullità dell'imputazione perché il generico rinvio agli scritti allegati non specificava quali parti fossero ritenute diffamatorie, rendendo inadeguata la garanzia della difesa. La Corte ha altresì affermato che le testate giornalistiche telematiche rientrano nella nozione di "stampa" ai fini della L. 47/1948
Norme richiamate
Legge 47/1948 (norme sulla stampa)
La L. 47/1948 si applica anche alle testate giornalistiche telematiche: l'aggravante di cui all'art. 13 si configura quando la diffamazione è commessa con mezzo della stampa; la nozione di "stampa" è estesa funzionalmente alla pubblicazione on-line
Codice di procedura penale
art. 550 c.p.p.; art. 552, comma 2; art. 429, comma 2; art. 415-bis; art. 33-sexies
Art. 550 c.p.p.: disciplina l'esercizio dell'azione penale con decreto di citazione a giudizio; tale forma è incompatibile quando la legge richiede l'udienza preliminare (es. reato aggravato dalla stampa). Art. 429/552 c.p.p.: il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto/ citazione se l'imputazione è indeterminata. Art. 415-bis c.p.p.: avviso di conclusione delle indagini (citato come elemento procedurale). Art. 33-sexies c.p.p.: la sua invocazione non rende abnorme il provvedimento del giudice di merito quando quest'ultimo accerta l'obbligo di udienza preliminare
Massime di principio
- Se l'imputazione configura l'aggravante "per mezzo della stampa", anche quando sono presenti altri mezzi connessi (es. volantini), è necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare; pertanto il pubblico ministero non può validamente esercitare l'azione con decreto ai sensi dell'art. 550 c.p.p.
- Le testate giornalistiche telematiche sono funzionalmente assimilabili alla stampa tradizionale per l'applicazione della L. 47/1948; l'argomento della tassatività va confrontato con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che estende la nozione di "stampa" alle pubblicazioni on-line
- Un capo di imputazione che rinvia genericamente a scritti allegati senza specificare le parti ritenute offensive è indeterminato e deve essere dichiarato nullo dal giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 429 c.p.p.; il meccanismo correttivo dell'udienza preliminare (integrazioni sollecitate dal GUP) non è estendibile alla fase dibattimentale
- La restituzione degli atti al pubblico ministero o la declaratoria di nullità dell'imputazione non costituiscono di per sé un'"abnormità funzionale" quando siano fondate su ragioni di legge: il provvedimento mira a tutelare il diritto di difesa e la legalità procedurale e può legittimamente obbligare il PM a precisare o riformulare la contestazione
- In caso di decisione che dichiari la nullità per indeterminatezza l'eventuale riproposizione dell'azione penale è possibile solo previa integrazione/precisazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero
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