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Ordinanza

Ordinanza n. 3278/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare relativa alla procedura del semestre filtro per l’accesso ai corsi di Medicina e chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato universitario)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante, pur avendo conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie del semestre filtro, non aveva ottenuto un punteggio tale da garantirle l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate. Ha impugnato l’ordinanza cautelare di rigetto deducendo censure eterogenee: alcune riguardanti vizi radicali dell’intera procedura di accesso ai corsi di Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, altre concernenti il mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria e, in particolare, l’omesso scorrimento dei posti rimasti vacanti dopo la rinuncia di altri studenti. In sede cautelare ha chiesto l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto che il primo gruppo di censure, volto a ottenere una riedizione dell’intera procedura, fosse prima facie incompatibile con la misura richiesta dell’ammissione con riserva e in sovrannumero: tale misura non sarebbe stata funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito, con conseguente carenza del periculum in mora, ferma la possibilità per il TAR di esaminare nel merito tali doglianze. Ha invece ritenuto meritevole di accoglimento, nei limiti della cognizione sommaria cautelare, la censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria. Quanto al fumus boni iuris, ha richiamato l’orientamento secondo cui l’attuale disciplina del semestre filtro non assicura adeguatamente il rispetto del principio meritocratico, perché non consente di riassegnare secondo l’ordine di graduatoria i posti lasciati vacanti dagli studenti rinunciatari e prevede l’esclusione definitiva dagli scorrimenti per chi non si immatricoli entro il breve termine previsto. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che tale limitazione può lasciare vacanti numerosi posti e pregiudicare il diritto della candidata, in possesso almeno di una sufficienza, a concorrere per l’assegnazione dei posti disponibili secondo il proprio punteggio. Ha quindi riformato l’ordinanza del TAR e ordinato all’amministrazione di: 1) effettuare preliminarmente gli scorrimenti sui posti vacanti; 2) verificare se il punteggio della candidata consenta l’assegnazione di almeno uno dei posti vacanti nelle sedi opzionate; 3) assegnare il posto, in caso di esito positivo, secondo l’ordine delle preferenze indicate. Ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito e compensato le spese del doppio grado cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la misura richiesta deve essere concretamente funzionale alla conservazione dello specifico bene della vita perseguito; se le censure mirano alla riedizione integrale della procedura, l’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero può risultare inidonea e difettare del periculum in mora.
  • In una procedura selettiva universitaria, i posti rimasti vacanti per rinuncia degli aventi diritto devono essere riassegnati mediante scorrimento secondo l’ordine della graduatoria, quando tale meccanismo sia necessario a garantire il principio meritocratico.
  • Un sistema che imponga una scelta immediata e irreversibile, escludendo dagli scorrimenti successivi i candidati che non si immatricolino entro un breve termine, può risultare prima facie illogico se determina la perdita di ogni possibilità di ripescaggio nonostante punteggi elevati e successiva disponibilità di posti.
  • In sede cautelare, qualora il candidato non sia inizialmente in posizione utile ma abbia conseguito il punteggio minimo richiesto, l’amministrazione può essere ordinata a effettuare gli scorrimenti sui posti vacanti e a verificare successivamente l’eventuale assegnazione di una sede tra quelle opzionate, secondo punteggio e preferenze.
  • L’accoglimento cautelare può essere disposto in forma conformativa e condizionata: l’assegnazione del posto non è automatica, ma consegue soltanto alla verifica dell’utilità della posizione in graduatoria dopo gli scorrimenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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