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Sentenza

Sentenza n. 1706/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 1418/2024 del Tribunale di Nola, depositata in cancelleria in data 19/06/2024 e notificata in forma esecutiva in data 21/10/2024, passata in giudicato in data 19/12/2024;

Giustizia amministrativa202506613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1418/2024 del Tribunale di Nola, avente ad oggetto il pagamento di quanto dovuto

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1418/2024 del Tribunale di Nola, depositata il 19 giugno 2024, notificata in forma esecutiva il 21 ottobre 2024 e passata in giudicato il 19 dicembre 2024. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha rappresentato che il Ministero aveva integralmente pagato quanto dovuto in base al titolo esecutivo, con adempimento intervenuto nel dicembre 2025, dopo la notifica del ricorso. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la ricorrente avesse ottenuto piena soddisfazione in executivis mediante il pagamento del dovuto. Quanto alle spese, il Collegio ha disposto eccezionalmente la compensazione integrale tra le parti, valorizzando il fatto che l'adempimento dell'Amministrazione era intervenuto nel dicembre 2025, in data assai prossima alla notificazione del ricorso, e quindi a seguito di una tempestiva attivazione amministrativa. La sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale di quanto dovuto in forza del titolo giudiziale determina la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente ha conseguito piena soddisfazione in executivis.
  • La tempestiva esecuzione spontanea dell'obbligo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza può giustificare, in via eccezionale, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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