Cassazione Penale, Sentenza n. 11550/2024 del 19/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Concu ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato le richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare). Il motivo di ricorso denunciava vizio di motivazione: il rigetto sarebbe stato illogico e contraddittorio perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato elementi favorevoli acquisiti durante l'istruttoria, quali l'espiazione delle pene ostative, la revisione critica del comportamento passato, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e l'esito positivo dell'osservazione inframuraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato che il Tribunale era legittimato a negare l'affidamento in prova basandosi su dati oggettivi e sul criterio della gradualità nella concessione dei benefici (mancanza di periodo di sperimentazione esterna tramite permessi, lavoro o contatti familiari). Tuttavia ha annullato l'ordinanza limitatamente al rigetto della detenzione domiciliare perché il giudizio prognostico sul rischio di recidiva era meramente assertivo e non attualizzato: fondato soprattutto sulla gravità di reati ormai non ostativi e sulla assenza di prospettive lavorative dedotta dalla protratta detenzione, senza adeguata evidenza corrente. Il provvedimento è stato quindi rinviato al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame sul punto della detenzione domiciliare; il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Principio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari
Il Tribunale può legittimamente richiedere elementi di sperimentazione esterna (permessi premio, lavoro esterno, contatti familiari) prima di concedere l'affidamento in prova; tale criterio, pur non assoluto, risponde a esigenze rieducative e di prevenzione.
Valutazione del "rischio di recidiva" nel giudizio prognostico
Il giudizio prognostico deve essere fondato su elementi attuali e specifici; non è sufficiente appoggiarsi in modo generico alla gravità di reati commessi in epoca remota o all'assenza di prospettive lavorative desunta dalla sola permanenza in carcere.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998 (Foti, Rv. 212794)
Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794
Richiamata a sostegno del principio secondo cui la gradualità nella concessione di benefici penitenziari è un parametro di valutazione legittimo quando sussistono precedenti significativi nel vissuto criminale.
Principio rieducativo e preventivo del trattamento penitenziario
Le misure alternative devono essere valutate alla luce delle finalità di rieducazione e di prevenzione generale e speciale; la decisione deve bilanciare progresso personale del detenuto e sicurezza sociale, con argomentazioni motivate e aggiornate.
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova è importante dimostrare un periodo di "sperimentazione" esterna o comunque fattori concreti che sostengano la gradualità (permessi premio, lavoro esterno, consolidati rapporti familiari): la loro assenza può giustificare il diniego.
- Il rigetto della detenzione domiciliare per rischio di recidiva deve poggiare su una prognosi attualizzata e motivata: la gravità di reati passati o la mera assenza di lavoro dichiarata non sono, da soli, elementi sufficienti.
- Le relazioni inframurarie positive e la revisione critica del comportamento deviante hanno rilevo significativo e devono essere adeguatamente valorizzate; se tali elementi emergono, il giudice deve motivare perché non siano ritenuti determinanti.
- Se la motivazione del provvedimento è generica o contraddittoria, la Corte di Cassazione può annullare parzialmente il provvedimento e rinviare per un nuovo giudizio, richiedendo una valutazione più dettagliata e aggiornata.
- Per la difesa è strategico produrre prove aggiornate su lavoro, supporto familiare, esperienze di reinserimento e valutazioni tecniche che attestino la riduzione del rischio di recidiva.
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