Sentenza n. 960/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) n. -OMISSIS- resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito del giudizio di avanzamento a scelta per l’anno 2017 al grado di colonnello, graduatoria e atti della Commissione superiore di avanzamento che avevano collocato l’ufficiale al 145° posto con il punteggio di 25,69, non utile alla promozione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ufficiale ha impugnato gli atti del giudizio di avanzamento deducendo eccesso di potere in senso assoluto e relativo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1035, 1038, 1050, 1057, 1058, 1096 e 1097 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 700-710 del d.P.R. n. 90/2010, nonché sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento. Ha sostenuto che la Commissione avesse valutato in modo macroscopicamente incoerente il suo profilo rispetto a quello degli ufficiali promossi, nonostante il maggior numero e la maggiore qualità di titoli, elogi, encomi, incarichi, corsi frequentati, missioni internazionali, titoli di studio e conoscenze linguistiche. In appello ha contestato anche la sentenza del TAR, sostenendo che essa avrebbe recepito senza adeguata verifica le deduzioni dell’Amministrazione e violato il principio dispositivo. In particolare, ha prospettato un’ingiustificata differenza di punteggio nelle aree delle qualità morali, professionali, intellettuali e dell’attitudine al grado superiore, deducendo che la documentazione caratteristica avrebbe dimostrato la superiorità del proprio curriculum e l’assenza delle asserite attenuazioni di rendimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, mantenendo fermi gli atti del giudizio di avanzamento. Ha chiarito che l’avanzamento a scelta si fonda su una valutazione globale e complessiva, articolata dapprima nell’accertamento dell’idoneità e poi nell’attribuzione di un punteggio di merito, senza una comparazione meramente aritmetica tra i titoli degli scrutinandi. La Commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica nel valutare l’intera personalità, la carriera, le qualità professionali, intellettuali e l’attitudine prospettica al grado superiore. I singoli elogi, encomi, titoli di studio, corsi, incarichi e missioni non determinano automaticamente un punteggio maggiore e possono essere compensati da altri elementi della carriera, valutati come equivalenti o prevalenti. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di violazioni delle regole formali e di vizi macroscopici, immediatamente percepibili dalla documentazione, quali irrazionalità, abnormità, incoerenza manifesta o alterazione del criterio valutativo. Nel caso concreto, la documentazione evidenziava elementi idonei a giustificare la valutazione: differenze nelle benemerenze, nelle assenze per ragioni sanitarie, nelle espressioni elogiative, negli incarichi svolti presso strutture di diversa rilevanza, nelle voci della documentazione caratteristica e in altri profili professionali. Non emergeva quindi una macroscopica erroneità né in senso assoluto, per l’assenza di una carriera eccezionale e totalmente priva di attenuazioni, né in senso relativo, poiché non risultava una distorsione evidente del metro valutativo rispetto agli altri ufficiali. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1057 d.lgs. 66/2010
Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento; l'avanzamento si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito; il giudizio si articola in una fase di idoneità e in una fase di attribuzione del punteggio di merito.
La procedura di avanzamento a scelta comprende una valutazione di idoneità e una successiva valutazione globale di merito, il cui risultato determina la graduatoria.
art. 1058, commi 4-6, d.lgs. 66/2010
A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta... Il punto di merito è attribuito... per ciascun complesso di elementi... qualità morali, di carattere e fisiche; benemerenze e qualità professionali; doti intellettuali e di cultura; attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
Il punteggio deriva dalla sintesi collegiale di quattro complessi di elementi e non dalla sommatoria automatica o dalla comparazione isolata dei singoli titoli.
art. 1060 d.lgs. 66/2010
I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro... L'eventuale diversità di valutazioni... concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo.
La diversità tra giudizi di avanzamento deve essere spiegata da elementi sopravvenuti nel tempo, ferma l’autonomia dei singoli giudizi.
art. 1032 d.lgs. 66/2010
In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.
La Commissione deve considerare l’intera carriera risultante dalla documentazione personale, senza arrestarsi a singoli episodi o titoli.
art. 701 d.P.R. 90/2010
Un apprezzamento globale in ordine allo svolgimento delle funzioni del grado rivestito e al possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali...
La valutazione dell’idoneità al grado superiore è globale e implica ampia discrezionalità tecnica.
art. 706 d.P.R. 90/2010
La rilevanza degli incarichi ricoperti non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.
Il rilievo dell’incarico non attribuisce automaticamente capacità o attitudini superiori; tali qualità devono risultare dalla concreta documentazione di servizio.
art. 708 d.P.R. 90/2010
La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore... deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica.
L’attitudine al grado superiore è un giudizio prognostico fondato sull’insieme degli incarichi, delle esperienze, dei risultati e della versatilità documentati.
Massime di principio
- Nel giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali, la promozione deriva da una valutazione in assoluto di ciascun candidato, fondata sulla complessiva personalità e carriera, e non da una comparazione meramente aritmetica dei titoli tra gli scrutinandi.
- La Commissione di avanzamento esercita un’ampia discrezionalità tecnica nel ponderare globalmente qualità morali, fisiche e professionali, doti intellettuali e attitudine al grado superiore; singoli encomi, titoli, corsi, incarichi o missioni non attribuiscono automaticamente un punteggio superiore e possono essere compensati da altri elementi della carriera.
- La rilevanza di un incarico, di un titolo di studio, di una missione internazionale o di una benemerenza deve essere apprezzata in concreto e nell’ambito della valutazione complessiva; tali elementi non possono essere isolati per dimostrare l’illegittimità del giudizio della Commissione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi di avanzamento è limitato, salvo violazioni di regole formali, ai vizi macroscopici e immediatamente percepibili dalla documentazione caratteristica, quali irrazionalità manifesta, abnormità, incoerenza evidente o alterazione del criterio valutativo.
- L’eccesso di potere in senso assoluto ricorre solo quando i precedenti dell’intera carriera siano così eccezionali e privi di significative attenuazioni da rendere ictu oculi del tutto inadeguato il punteggio attribuito; l’eccesso di potere in senso relativo richiede invece una macroscopica distorsione del metro di giudizio nel raffronto con gli altri scrutinandi.
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