Sentenza del 05/04/2018 n. 2174 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - PVC - Avviso di accertamento - Notifica prima del termine di 60 giorni - Art. 12 Statuto Contribuenti - Nullità - Sussistenza - Eccezioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa violazione del termine di sessanta giorni comporta, di regola, l'illegittimità e la conseguente invalidità dell'avviso di accertamento emesso ante tempus. L'unica eccezione è costituita dalla presenza di oggettive e specifiche ragioni di urgenza, che devono essere dedotte e provate dall'Amministrazione finanziaria. In assenza di tale prova, l'atto emesso prima della scadenza del termine deve essere annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento perché emesso e notificato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di contestazione (PVC), previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. Tale termine serve a consentire al contribuente di comunicare osservazioni e richieste all'Ufficio prima dell'emanazione dell'atto impositivo.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (Statuto dei diritti del contribuente)
Termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica.
Il termine ha natura sostanzialmente perentoria: la sua inosservanza rende illegittimo l'avviso emesso prima della scadenza, salvo che l'Ufficio dimostri oggettive e specifiche ragioni di urgenza.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento segue un processo verbale di contestazione, occorre verificare se siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla consegna del PVC.
- L'emissione dell'avviso prima della scadenza del termine determina normalmente l'invalidità dell'atto, anche se la norma non prevede espressamente la sanzione.
- L'Amministrazione può superare il termine solo in presenza di ragioni di urgenza concrete, oggettive e specifiche, che devono essere indicate e provate; non è sufficiente un richiamo generico all'urgenza.
- La violazione del termine tutela il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo e può costituire motivo autonomo di impugnazione dell'avviso.
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