Sentenza del 10/03/2020 n. 6703 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione della CTR che aveva accolto l'appello di P.D. contro un avviso di riliquidazione ICI relativo all'anno 2000 per differenza di valore di aree fabbricabili (zona CT3 a Milazzo). Il Comune deduceva errata interpretazione delle norme sulla nozione di 'area edificabile', sostenendo che la CTR aveva ritenuto necessaria l'effettiva edificabilità attraverso uno strumento attuativo (piano particolareggiato), mentre la normativa e l'interpretazione autentica ritengono sufficiente l'indicazione di edificabilità nello strumento urbanistico generale (PRG), anche se non definitivamente approvato dalla Regione o privo di strumenti attuativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso del Comune, ritenendo che la normativa (L. n. 248/2005 art. 11 quaterdecies, L. n. 248/2006 art. 36) riconosca che un'area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi o dall'approvazione regionale. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b
Definisce i criteri per l'applicazione dell'ICI (valore venale per aree fabbricabili). La Corte ha richiamato questa norma alla luce dell'interpretazione autentica fornita successivamente, per stabilire che l'edificabilità si desume dallo strumento urbanistico generale.
L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 (interpretazione autentica)
"un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"
Fornisce interpretazione autentica che l'inclusione nel piano regolatore generale legittima la qualificazione di terreno fabbricabile ai fini fiscali, senza necessità di strumenti attuativi.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36 (convertito nella L. n. 248 del 2006, art. 36, comma 2)
Conferma che l'edificabilità rilevante fiscalmente si desume dal PRG adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di strumenti attuativi.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 41 del 2008
"il terreno deve essere considerato fabbricabile dal momento in cui viene ad essere ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se non definitivamente approvato dalla Regione e mancante dei relativi strumento attuativi"
La Consulta ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità, confermando che la potenzialità edificatoria indicata nello strumento generale incide sul valore venale e dunque sulla capacità contributiva.
Giurisprudenza di legittimità (Cass., incl. Sez. Un. n. 25506/2006 e ss.)
Orientamento consolidato della Cassazione secondo cui l'inizio o la previsione di trasformazione urbanistica è idonea ad aumentare il valore venale del terreno; la qualificazione come edificabile desunta dal PRG legittima l'applicazione del criterio del valore venale per la base imponibile ICI.
Massime di principio
- La qualificazione di 'fabbricabile' ai fini fiscali si desume dall'inclusione dell'area nello strumento urbanistico generale (PRG), indipendentemente dalla approvazione regionale o dall'esistenza di piani attuativi.
- La potenzialità edificatoria prevista dallo strumento generale è un elemento oggettivo che incide sul valore venale del terreno e quindi sulla capacità contributiva ai fini ICI/IMU.
- L'assenza di un piano particolareggiato o attuativo non esclude l'applicabilità del criterio del valore di mercato per la determinazione della base imponibile.
- Le variazioni del valore venale dovute all'andamento del mercato o allo stato di attuazione degli strumenti urbanistici possono giustificare ricalcoli per i periodi d'imposta successivi, ma non danno automaticamente diritto a rimborsi per anni pregressi salvo riconoscimento comunale o specifiche disposizioni.
- In giudizio le amministrazioni comunali possono legittimamente riliquidare imposte basandosi sulla qualificazione urbanistica generale; i tribunali superiori tendono a privilegiare l'interpretazione autentica legislativa e la giurisprudenza consolidata.
- Per valutare la tassazione di aree in fase di pianificazione occorre verificare la qualificazione nel PRG alla data rilevante del tributo e considerare l'effetto della potenzialità edificatoria sul valore di mercato del terreno.
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