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Sentenza

Sentenza n. 426/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento adottato dal Comune di Barletta in data -OMISSIS-(e comunicato in pari data), a firma del responsabile dell’Area VI ambiente – igiene urbana – LLPP – manutenzione – servizio paesaggio, quale responsabile unico delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche giusta decreto sindacale del 14/12/2022, recante diniego all’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dalla odierna ricorrente con PEC del -OMISSIS- e acclarato al protocollo comunale in data -OMISSIS-, -OMISSIS-; - del parere sfavorevole rilasciato il-OMISSIS- dalla Commissione locale per il paesaggio del Comune di Barletta; - del secondo parere sfavorevole rilasciato il-OMISSIS- dalla Commissione locale per il paesaggio del Comune di Barletta a conferma di quello precedente del-OMISSIS-; - del preavviso di rigetto alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla nota -OMISSIS-del -OMISSIS-; - di ogni altro atto o provvedimento, per quanto non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202400838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo allo svellimento di piante di olivo adulte non monumentali e alla loro sostituzione con un impianto olivicolo superintensivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale, unitamente ai pareri sfavorevoli della Commissione locale per il paesaggio e al preavviso di rigetto, deducendo violazione degli artt. 11 del d.P.R. n. 31/2017, 88 e 91 delle NTA del PPTR, 146 del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 41 Cost. e dell’art. 2 della l. n. 144/1951, nonché eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti fattuali e giuridici, difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. L’Amministrazione aveva negato la compatibilità paesaggistica ritenendo che l’intervento avrebbe interrotto la continuità delle piante di olivo della Piana degli Ulivi della Puglia Centrale, alterando la componente visivo-percettiva, l’ecosistema, la sostenibilità delle componenti paesaggistiche e la biodiversità. La ricorrente ha sostenuto, sulla base della relazione paesaggistica, della documentazione tecnica, delle fotografie e delle ortofoto, che l’area era già caratterizzata da colture eterogenee, inclusi vigneti, frutteti e oliveti, che la sostituzione avrebbe riguardato piante della stessa specie e che l’impianto superintensivo, di altezza inferiore a quello tradizionale, sarebbe stato compatibile con il contesto e funzionale al miglioramento fondiario e alla redditività aziendale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che il provvedimento comunale era motivato per relationem mediante il richiamo ai pareri della Commissione locale per il paesaggio, ma che tali pareri contenevano una rappresentazione sommaria e non verificata dello stato dei luoghi. La documentazione prodotta dalla ricorrente, comprese fotografie e ortofoto già presentate in sede procedimentale, evidenziava infatti la presenza di molteplici colture e di un oliveto superintensivo della stessa tipologia già esistente nelle immediate vicinanze, smentendo l’assunto relativo all’interruzione della continuità delle piante di olivo e all’alterazione della componente visivo-percettiva. Il giudice ha ravvisato un deficit istruttorio, la mancata considerazione dei fatti rilevanti e una motivazione ellittica e criptica, nonché profili di contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento. Anche il secondo parere, adottato dopo le controdeduzioni della richiedente, si era limitato a richiamare le precedenti valutazioni senza confrontarsi concretamente con gli elaborati tecnici, le mappe e le ortofoto prodotti. Il TAR ha inoltre osservato che il diniego si limitava sostanzialmente a prendere atto delle fasi procedimentali pregresse, senza fare proprie in modo chiaro le valutazioni dei pareri richiamati. L’Amministrazione dovrà quindi rideterminarsi sull’istanza nel rispetto della portata conformativa della sentenza. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori, e alla rifusione del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 31/2017

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità del diniego di compatibilità paesaggistica; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma del TAR.

  • artt. 88 e 91 NTA del PPTR

    Sono inammissibili gli interventi che comportano: “modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici [...] delle aree comprese nei coni visuali” e “modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce”.

    Le disposizioni sono state richiamate dalla Commissione paesaggistica, ma il TAR ha ritenuto non dimostrato in concreto che l’intervento avrebbe compromesso i valori paesaggistici o alterato le visuali, in ragione dell’insufficiente istruttoria sullo stato effettivo dei luoghi.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Indicato dalla ricorrente quale disciplina violata; la sentenza sottopone il diniego paesaggistico a verifica di adeguatezza istruttoria e motivazionale.

  • art. 41 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla possibilità di svolgere l’attività agricola; il TAR non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 2 l. n. 144/1951

    Richiamato nella relazione paesaggistica quale base normativa delle opere di miglioramento fondiario finalizzate all’aumento della redditività dell’azienda agricola; il TAR ne considera il richiamo nel quadro fattuale, senza attribuirgli un effetto decisivo autonomo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il TAR ha valutato la documentazione prodotta dalla ricorrente, anche ai sensi del potere di valutazione giudiziale degli elementi istruttori previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il diniego di compatibilità paesaggistica deve essere sostenuto da un’istruttoria concreta e attuale sullo stato dei luoghi; non è sufficiente una formula generica riferita alla compromissione dei valori paesaggistici o della componente visivo-percettiva.
  • Quando il provvedimento paesaggistico è motivato per relationem mediante il richiamo a pareri tecnici, l’amministrazione deve rendere chiaramente proprie le valutazioni richiamate e assicurare che esse siano specifiche, comprensibili e coerenti con la documentazione acquisita.
  • La valutazione paesaggistica non può prescindere dal confronto con fotografie, ortofoto, elaborati tecnici e rappresentazioni dello stato dei luoghi prodotti dall’interessato, soprattutto quando tali elementi siano stati presentati già in sede procedimentale.
  • Il parere tecnico negativo che si limiti a riprodurre o confermare valutazioni precedenti senza esaminare concretamente le controdeduzioni e la documentazione integrativa dell’istante è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione.
  • Anche nell’esercizio di discrezionalità paesaggistica, l’amministrazione deve esplicitare il nesso concreto tra l’intervento progettato e la compromissione dei valori tutelati; una motivazione ellittica, criptica o fondata su presupposti fattuali erronei non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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