Cassazione Civile, Ordinanza n. 17048/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio possessorio relativo a un giardino interno di un condominio. L'ente proprietario di un immobile del compendio e il conduttore dello stesso avevano chiesto la reintegrazione nel possesso del giardino, deducendo che il vicino proprietario di un altro immobile avesse illegittimamente utilizzato l'area e che, per impedire tale uso, fosse stata apposta una catena con lucchetto al cancello esistente. Il resistente del presente ricorso sosteneva di essere comproprietario del giardino in forza di atti di acquisto e di divisione, oltre che di un testamento, e di avere avuto piena disponibilità del bene. La domanda possessoria era stata accolta in sede interdittale e confermata nel giudizio a cognizione piena; la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1168, 1140 e 2044 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse omesso di valutare il contesto fattuale e la sua posizione di possessore, trattando come spoglio l'apposizione del lucchetto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse omesso di pronunciare sulla domanda di accertamento del proprio ius possidendi uti dominus; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2700 c.c., censurando la valutazione dei titoli di proprietà e l'utilizzo, come argomenti di prova, di decisioni rese in altri giudizi possessorî e di una sentenza penale non definitiva nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la censura sullo spoglio e sulla ricostruzione del possesso sollecitasse una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la pretesa domanda di accertamento della comproprietà e del possesso uti dominus non era ammissibile nel giudizio possessorio; inoltre la motivazione della Corte d'appello sul punto della proprietà era solo rafforzativa e non decisoria. Ha infine respinto la doglianza sulla valutazione documentale e delle precedenti pronunce, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente negato loro efficacia di giudicato nel presente processo e le aveva considerate soltanto come meri argomenti di prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura relativa alla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile in cassazione perché mirava a una diversa lettura del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
art. 1168 c.c.
Richiamato come norma sulla reintegrazione nel possesso; la Corte ha confermato l'accertamento dello spoglio compiuto in fatto dal giudice di merito.
art. 1140 c.c.
Richiamato per la nozione di possesso; la Corte ha ritenuto non sindacabile in legittimità la ricostruzione fattuale del possesso operata nei gradi di merito.
art. 2044 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla pretesa reazione difensiva; la Corte non ha accolto la prospettazione perché fondata su una diversa lettura dei fatti.
art. 112 c.p.c.
Non vi è stata omessa pronuncia quando la domanda di accertamento della comproprietà/possesso uti dominus non è ammissibile nel giudizio possessorio; le affermazioni del giudice sul titolo di proprietà erano solo incidentali e rafforzative.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere/prova documentale è stata respinta perché diretta a contestare la valutazione dei titoli e non a denunciare un reale errore di riparto dell'onere probatorio.
art. 2700 c.c.
Le sentenze di altri giudizi e la pronuncia penale richiamate non sono state considerate come fonti di giudicato nel processo possessorio, ma soltanto come meri argomenti di prova.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è censurabile la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito quando la doglianza si risolva in una richiesta di nuova lettura del compendio istruttorio.
- Nel procedimento possessorio non è ammissibile trasformare la controversia in un accertamento petitorio della proprietà o del possesso uti dominus; eventuali considerazioni sul titolo di proprietà, se presenti, possono avere solo funzione rafforzativa e non decisoria.
- Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice non esamina una domanda che non può essere proposta nel tipo di procedimento instaurato, oppure quando la questione è stata trattata solo in modo incidentale senza incidere sul decisum.
- Le decisioni rese in altri giudizi, o in sede penale, prive di efficacia di giudicato nel processo in corso, possono essere valorizzate dal giudice come meri elementi indiziari o argomenti di prova, senza violare le regole sul giudicato.
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