Cassazione Penale, Sentenza n. 3019/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino articolando due motivi principali. Primo motivo: vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in relazione alla ritenuta inesistenza delle prestazioni indicate in fattura, censurando le conclusioni sui pagamenti fra la fallita S.I.O. e la Eurostamp s.r.l. (fra cui fatture datate gennaio 2013 emesse prima della messa in liquidazione della Eurostamp, la presunta errata qualificazione della cessione del ramo d'azienda del 28/02/2013 quale trasferimento totale dei beni strumentali, e l'esistenza di fatture per euro 374.489,37 emesse a favore della Eurostamp nel 2013). Secondo motivo: illogicità della motivazione in relazione al dolo specifico richiesto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti), sostenendo che il vantaggio fiscale sarebbe stato molto inferiore rispetto alle somme movimentate e che le operazioni avrebbero in realtà favorito l'Erario per debiti della Eurostamp. Con memoria il ricorrente ha infine dedotto la prescrizione per il capo b).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha motivato la decisione richiamando il principio della "doppia conforme" tra primo e secondo grado (le due sentenze costituiscono un unico corpo argomentativo) e il limite della cognizione di legittimità, che verifica solo l'esistenza di un apparato logico-argomentativo senza poter riesaminare i fatti. Sulla ricostruzione di merito la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito secondo cui, dopo la messa in liquidazione della Eurostamp e la cessione del ramo d'azienda, la società non aveva più personale e beni idonei a eseguire le prestazioni contestate; le fatture di gennaio 2013, considerate acconti per prestazioni future, risultavano pertanto inattendibili; le fatture emesse nel 2013 per euro 374.489,37 non erano adeguatamente documentate né provate come riferite ad attività anteriori alla liquidazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il dolo (generico e specifico) è desumibile dall'uso consapevole di fatture per operazioni inesistenti e dal contesto economico complessivo, e non è richiesto il concreto conseguimento dell'evasione per la consumazione del reato. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha escluso la valutazione della prescrizione invocata dopo il giudicato di condanna in secondo grado. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e)
Il vizio di motivazione va valutato alla stregua della presenza di un apparato logico-argomentativo; la Cassazione verifica la logicità della motivazione senza poter rinnovare la valutazione globale delle prove
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti richiede dolo generico (consapevolezza della fittizietà) e dolo specifico di evasione; il conseguimento concreto dell'evasione fiscale non è necessario per l'integrazione del reato
Disposizioni attuative del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i termini della gravame in cassazione e specifica i limiti della riproduzione dei motivi di impugnazione
Codice di procedura penale
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a carico dell'istante quando il ricorso sia manifestamente inammissibile e l'autore non sia immune da colpa
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018; Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Richiamate per i principi della "doppia conforme", per il quadro interpretativo del dolo nei reati fiscali e per i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
Massime di principio
- In cassazione un vizio di motivazione richiede la dimostrazione dell'assenza di un apparato logico-argomentativo: non è possibile chiedere la riconsiderazione dei fatti già valutati dal giudice di merito
- Quando la sentenza di primo grado e quella d'appello sono coerenti e si sostengono a vicenda ("doppia conforme"), la Cassazione le legge congiuntamente e la possibilità di successo è più limitata
- Per i reati tributari collegati all'uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti, è sufficiente il dolo specifico finalizzato all'evasione: non è necessario che l'evasione sia effettivamente realizzata
- Fatture emesse prima della messa in liquidazione possono essere ritenute prive di causa se la società non aveva più beni o personale necessari per eseguire le prestazioni; l'assenza di documentazione di supporto e di allegazioni specifiche indebolisce la difesa
- La contestazione che somme versate abbiano favorito creditori terzi (es. l'Erario) non esclude automaticamente il reato di bancarotta o l'uso di fatture inesistenti se il danno e la distrazione sono provati in relazione alla fallita
- Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, i motivi aggiunti (es. declaratoria di prescrizione sopravvenuta) non possono essere esaminati e restano inefficaci
- Presentare ricorsi manifestamente infondati o inammissibili espone al rischio di condanna alle spese e all'imposizione di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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