Cassazione Civile, Ordinanza n. 27491/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico titolare di un incarico professionale di alta specializzazione aveva chiesto il risarcimento del danno per non avere percepito, dal 1 aprile 2007 al 1 gennaio 2013, la componente variabile dell’indennità di posizione, poi corrisposta dall’azienda a decorrere dal 1 gennaio 2013. I giudici di merito avevano ritenuto che l’azienda fosse rimasta inadempiente all’obbligo di graduare e pesare le funzioni dirigenziali, con conseguente perdita per il dipendente della possibilità di ottenere quella quota retributiva, e avevano liquidato il danno in via equitativa prendendo a riferimento l’importo mensile poi effettivamente corrisposto. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione della disciplina collettiva di settore in tema di graduazione delle funzioni e, dall’altro, la violazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c., sostenendo che non vi fosse un obbligo contrattuale di procedere alla pesatura entro un termine, che la scelta fosse rimessa alla discrezionalità datoriale quale atto di macro-organizzazione, che il lavoratore avesse al più un interesse legittimo pretensivo da far valere davanti al giudice amministrativo e che comunque mancasse la prova dei presupposti della responsabilità e del danno. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, aderendo a precedenti conformi, e ha affermato che la P.A. datrice è tenuta ad avviare e completare il procedimento di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi; il mancato avvio del procedimento integra inadempimento contrattuale e legittima solo una tutela risarcitoria per perdita di chance, non una pretesa di esatto adempimento; il diritto del dirigente è diritto soggettivo alla graduazione e alle conseguenti erogazioni economiche; sul piano probatorio il lavoratore deve allegare fonte del diritto e inadempimento, mentre grava sull’amministrazione la prova dell’adempimento o della non imputabilità dell’inadempimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda sanitaria. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva riconosciuto il risarcimento del danno da perdita di chance in favore del dirigente medico per la mancata attivazione del procedimento di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi, ritenendo che si trattasse di responsabilità contrattuale della datrice di lavoro pubblica e non di responsabilità aquiliana né di controversia devoluta al giudice amministrativo. Ha inoltre affermato che l’azienda non aveva dimostrato alcuna causa non imputabile dell’inadempimento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e si è dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per veicolare le censure di violazione di legge dedotte in cassazione.
art. 51, comma 4, c.c.n.l. 5 dicembre 1996
È richiamato dalla ricorrente come disciplina della graduazione delle funzioni dirigenziali e del trattamento economico di posizione.
artt. 53 e 54 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
Sono indicati come norme che regolano criteri e parametri per la graduazione delle funzioni da parte delle aziende.
artt. 56 e 57 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
Sono richiamati come disposizioni che consentono di attribuire valore economico alle posizioni dirigenziali sulla base della graduazione effettuata.
art. 55 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
La Corte ne ricava che la retribuzione di posizione è composta da parte fissa e variabile e che la componente variabile è determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni.
art. 39 c.c.n.l. 8 giugno 2000
È interpretato nel senso che conferma la struttura della retribuzione di posizione e che la quota variabile aggiuntiva è definita in sede aziendale secondo la graduazione delle funzioni.
art. 24 c.c.n.l. 3 novembre 2005
È richiamato come interpretazione autentica che chiarisce la natura della retribuzione di posizione complessiva e della quota minima tabellare, destinata a essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito.
art. 60 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
È interpretato nel senso che il fondo per la retribuzione di posizione deve essere integralmente utilizzato e che le eventuali risorse residue transitano temporaneamente al fondo della retribuzione di risultato per poi essere riassegnate.
art. 50 c.c.n.l. 8 giugno 2000
È richiamato come disciplina analoga al fondo destinato alla retribuzione di posizione e al suo utilizzo annuale.
art. 4 c.c.n.l. 8 giugno 2000
La Corte lo qualifica come disciplina della contrattazione collettiva integrativa, nella quale si definiscono anche la rideterminazione della parte variabile della retribuzione di posizione e lo spostamento di risorse tra fondi.
art. 5, comma 2, c.c.n.l. 8 giugno 2000
È richiamato per i tempi di costituzione della delegazione di parte pubblica e di convocazione della delegazione sindacale.
art. 24 d.lgs. n. 29 del 1993
È assunto quale base legale della graduazione delle funzioni dirigenziali e del collegamento tra funzioni, responsabilità e trattamento accessorio.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato per qualificare il provvedimento di graduazione delle funzioni come atto di macro-organizzazione riservato all’amministrazione.
art. 1218 c.c.
È applicato come norma sulla responsabilità contrattuale e sull’onere della prova della non imputabilità dell’inadempimento in capo al debitore pubblico.
art. 2043 c.c.
La Corte esclude la sua pertinenza, precisando che la controversia attiene a responsabilità contrattuale e non aquiliana.
art. 2697 c.c.
È richiamato per il riparto dell’onere della prova: il lavoratore deve allegare fonte del diritto e inadempimento, mentre l’amministrazione deve provare fatti estintivi, impeditivi o l’assenza di colpa.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come disposizione che impone il pagamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- In tema di dirigenza medica del servizio sanitario pubblico, la P.A. ha l’obbligo di avviare e completare il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, in conformità ai principi di correttezza e buona fede, quando da esso dipende la determinazione della quota variabile della retribuzione di posizione.
- La fase di consultazione sindacale prevista dalla contrattazione collettiva ha natura endoprocedimentale e non trasforma l’inosservanza dei relativi termini interni in una mera irregolarità priva di conseguenze: se l’amministrazione non attiva la procedura dovuta, incorre in inadempimento contrattuale.
- Il dirigente medico, a fronte dell’omessa graduazione delle funzioni, non ha azione per ottenere l’adempimento in forma specifica di un atto discrezionale e infungibile, ma può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la componente variabile della retribuzione di posizione.
- La situazione giuridica del dipendente è qualificabile come diritto soggettivo alla graduazione delle funzioni e alle correlate erogazioni economiche; non si tratta di un mero interesse legittimo pretensivo devoluto al giudice amministrativo.
- Nel giudizio risarcitorio da inadempimento contrattuale, il lavoratore deve allegare la fonte legale o negoziale del proprio diritto e l’inadempimento dell’amministrazione; spetta invece alla P.A. provare l’adempimento o la non imputabilità dell’inadempimento, nonché gli eventuali fatti impeditivi o estintivi.
- Il danno da perdita di chance può essere liquidato anche equitativamente, purché siano allegati e provati gli elementi costitutivi della chance perduta, del vantaggio sperato e del nesso causale secondo criteri di ragionevole probabilità.
- L’eventuale mancata attivazione del procedimento o le difficoltà relative al fondo destinato alla retribuzione di posizione non fanno venir meno, di per sé, l’obbligo datoriale di procedere alla graduazione e alla pesatura degli incarichi, salvo prova di causa non imputabile.
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