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Ordinanza

Ordinanza n. 3033/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software “algoritmo” per la gestione informatizzata, da parte di CINECA, della prima giornata del 19 gennaio 2026 relativa alla prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte lesiva per la ricorrente, laddove ha consentito la chiusura e consegna automatica dell’elaborato mediante doppia pressione del tasto “conferma” senza preventiva richiesta di validazione definitiva o avviso di irreversibilità dell’operazione; 2. di tutti gli atti relativi allo svolgimento della prima prova scritta del 19.01.2026 del concorso pubblico per Dirigenti Tecnici, di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, di data e protocollo sconosciuti, nella parte lesiva per la ricorrente; 3. del verbale di aula della prova scritta sostenuta da parte ricorrente in data 19.01.2026, nella parte lesiva per la predetta; 4. di tutti i verbali, di data e protocollo sconosciuti, redatti dal CINECA, quale soggetto gestore tecnico della procedura informatizzata per lo svolgimento della prova scritta del 19.01.2026, relativi alla predisposizione, gestione e svolgimento della prima prova scritta; 5. di tutti i verbali del CINECA concernenti il funzionamento della piattaforma informatica e dei tablet utilizzati in sede di svolgimento della prima prova scritta del 19.01.2026 del concorso de quo; 6. di tutti i verbali del CINECA concernenti i report tecnici, log di sistema e registrazioni informatiche relative alla postazione assegnata alla ricorrente alla prima prova scritta del 19.01.2026 del concorso de quo; 7. di tutti i verbali di aula concernenti la segnalazione di anomalie o malfunzionamenti occorsi durante la prova scritta del 19.01.2026 del concorso de quo; 8. delle istruzioni operative pubblicate in data 30.12.2025 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per lo svolgimento delle prove scritte del 19 e 20 gennaio 2026, nella parte lesiva per parte ricorrente laddove non ha specificato le modalità di salvataggio di ciascun quesito; 9. per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non disciplina in modo chiaro e dettagliato le modalità tecniche di svolgimento della prova scritta mediante strumentazione informatica, né tantomeno stabilisce procedure di gestione dei malfunzionamenti tecnici durante la prova; 10. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare l’eventuale provvedimento di esclusione e/o della valutazione negativa della ricorrente derivante dalla consegna incompleta della prova in quanto non imputabile alla predetta.

Giustizia amministrativa202602023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: modalità informatizzate di svolgimento e consegna della prima prova scritta del concorso per dirigenti tecnici, con contestazione della chiusura automatica dell'elaborato mediante doppia pressione del tasto di conferma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, prima ancora di ricevere la comunicazione degli esiti delle prove scritte, ha impugnato le modalità di svolgimento della prima prova del concorso pubblico per dirigenti tecnici, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti relativi alla procedura informatizzata. Ha dedotto, in particolare, l'illegittimità del software utilizzato per la gestione della prova, poiché la doppia pressione del tasto di conferma avrebbe determinato la chiusura e consegna automatica dell'elaborato senza una preventiva richiesta di validazione definitiva e senza un adeguato avviso sull'irreversibilità dell'operazione. Ha inoltre contestato le istruzioni operative, ritenute non sufficientemente chiare sulle modalità di salvataggio dei quesiti, nonché l'omessa disciplina delle procedure da seguire in caso di malfunzionamenti tecnici. La ricorrente ha prospettato che la consegna incompleta della prova fosse dipesa da un'anomalia del sistema e non da una propria scelta, riservandosi di impugnare l'eventuale esclusione o valutazione negativa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In primo luogo, ha rilevato che, allo stato, non risultava provato alcun malfunzionamento degli strumenti elettronici. Dal verbale di aula emergeva invece la dichiarazione della candidata secondo cui, dopo circa venti minuti dall'inizio della prova e non sapendo come procedere al quesito successivo, aveva cliccato due volte sul tasto di conferma, confermando involontariamente la prova senza poterla riaprire. In secondo luogo, la documentazione prodotta dall'Amministrazione attestava che ai candidati erano state lette le istruzioni tecniche e che la consegna definitiva avveniva dopo la pressione del tasto di consegna, preceduta da un alert, mediante finestra di dialogo bloccante, che informava della non reversibilità dell'operazione. Il giudice non ha ravvisato evidenti ambiguità né nelle istruzioni né nel funzionamento del tablet e ha ritenuto che la consegna non fosse riconducibile, in questa fase, a un'anomalia o a un difetto del programma, ma rientrasse nella sfera di autoresponsabilità della candidata. È stato inoltre rilevato, incidentalmente, il possibile difetto di un atto immediatamente lesivo, poiché gli esiti delle prove non erano ancora stati comunicati. Le spese sono state rinviate alla definizione del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base dell'esame sommario richiesto in tale fase, il Tribunale ha escluso la sussistenza del necessario fumus boni iuris.

  • D.D. M.I.M. n. 2269/2024

    Atto di indizione del concorso pubblico per dirigenti tecnici, impugnato dalla candidata nella parte relativa alla disciplina delle modalità tecniche della prova informatizzata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione delle modalità informatizzate di una prova concorsuale richiede almeno un principio di prova del malfunzionamento del sistema; la mera allegazione dell'erronea conclusione della prova non è sufficiente quando la documentazione di aula descrive un'azione volontariamente compiuta dal candidato.
  • Quando la consegna definitiva di una prova informatizzata è subordinata alla pressione del comando di consegna e a un alert bloccante che informa il candidato della non reversibilità dell'operazione, in assenza di elementi contrari tali modalità non sono di per sé ambigue o illegittime.
  • La scelta del candidato di confermare o consegnare la prova, compiuta dopo istruzioni tecniche e avvisi sulla irreversibilità dell'operazione, è normalmente riconducibile al principio di autoresponsabilità, salvo prova di un'anomalia del software o di istruzioni oggettivamente equivoche.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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