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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30335/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva riformato la decisione di primo grado e condannato la Loseto per il reato di favoreggiamento (art. 378, commi 1 e 2 c.p.), negando l'applicabilità della causa di esclusione della colpevolezza prevista dall'art. 384 c.p.. La ricorrente deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'esimente, sostenendo di aver agito per stato di necessità volto a salvaguardare la propria incolumità e quella dei prossimi congiunti in un contesto di faida tra clan (Campanale e Lorusso), con minacce e intimidazioni documentate anche in episodi successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha confermato che la causa di esclusione di cui all'art. 384 c.p. si applica solo quando la condotta è giustificata da uno stato di necessità riconducibile alla conservazione della libertà o dell'onore e non a timori per l'incolumità fisica, i quali rientrano, se del caso, nella generale scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la reticenza della Loseto derivava da una volontaria adesione ai valori dell'omertà e non da un inevitabile nocumento alla libertà o all'onore; ha richiamato elementi di fatto (atteggiamento aggressivo, dichiarazioni sulla riprovazione di chi collabora con la polizia, assenza di timore concreto per ritorsioni dovute alle dichiarazioni) che escludono l'esimente. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.

    Norma che disciplina il reato di favoreggiamento personale; la ricorrente è stata ritenuta responsabile per aver omesso di riferire elementi utili all'identificazione degli autori dell'omicidio

  • art. 384 c.p.

    Esimente speciale che esclude la colpevolezza del teste che rechi falsa testimonianza o ometta di testimoniare per stato di necessità riferibile alla conservazione della libertà o dell'onore. La Corte ha precisato che tale norma non copre timori inerenti alla incolumità fisica

  • art. 54 c.p.

    Generale scriminante dello stato di necessità: tutela situazioni di pericolo concreto ed attuale per la vita o l'incolumità; i timori di ritorsioni fisiche possono rientrare in questa fattispecie ma non in quella specifica dell'art. 384 c.p.

  • art. 199 c.p.p.

    Norma processuale richiamata nella giurisprudenza come connessa alla tutela dei vincoli di solidarietà familiare rispetto alla disciplina sostanziale dell'art. 384 c.p.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma processuale che consente la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per la condanna pecuniaria ()

Massime di principio

  • L'art. 384 c.p. è una esimente speciale limitata alla conservazione della libertà o dell'onore; non copre paure per la propria incolumità fisica, le quali vanno valutate con riferimento allo stato di necessità ex art. 54 c.p.
  • Per ottenere l'esclusione della colpevolezza ai sensi dell'art. 384 c.p. è necessario dimostrare l'inevitabilità del nocumento alla libertà o all'onore e il nesso causale diretto tra tale stato e la condotta reticente o falsa; la mera contestazione del contesto non è sufficiente.
  • Comportamenti e dichiarazioni che denotano adesione ai valori dell'omertà o assenza di timore concreto indeboliscono la tesi difensiva: la volontarietà nell'adesione a modelli criminali esclude la caratterizzazione dello stato di necessità speciale.
  • Il timore di ritorsioni generiche derivanti dalla faida tra clan non prova automaticamente che la reticenza sia giustificata dall'art. 384 c.p.; occorre valutare se la minaccia fosse specificamente collegata alle dichiarazioni da rendere.
  • In grado di legittimità è difficile ottenere l'annullamento di una valutazione motivata e logicamente coerente della Corte territoriale se il ricorso si limita a censure generiche senza affrontare i punti di fatto e di prova considerati dal giudice di merito.

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