Cassazione Penale, Sentenza n. 4559/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Trento (Sez. distaccata di Bolzano) del 13/04/2023 che li aveva assolti, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., per il reato di violenza privata relativo al fatto del 12/01/2018 e aveva dichiarato improcedibili altri fatti per mancanza di querela. I motivi di censura dedotti in Cassazione erano: 1) difetto di querela in quanto la condotta sarebbe unica e quindi l'improcedibilità di alcuni episodi dovrebbe estendersi anche a quello del 12/01/2018; 2) illegittimità delle iscrizioni tavolari che giustificherebbero il comportamento dei ricorrenti; 3) violazione del principio ne bis in idem, sostenendo che l'episodio del 12/01/2018 sarebbe già coperto da giudicato assolutorio formatosi in primo grado trattandosi della "stessa condotta storica" (manomissione/sostituzione serrature).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi formulati dal ricorso manifestamente inammissibili, in gran parte perché attaccavano fatti valutati dai giudici di merito (sindacato di fatto non consentito) e perché la tesi dell'unicità della condotta non era coerente con la motivazione d'appello che aveva distinto temporalmente e materialmente l'episodio del 12/01/2018 dagli altri avvenuti in aprile 2018. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul reato continuato e sull'autonomia di ciascun episodio ai fini della querela e della prescrizione. Ha inoltre ritenuto infondate le censure relative alla qualificazione giuridica (violenza privata vs. altre fattispecie). Per l'inammissibilità ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte d'appello ha applicato la disposizione per ritenere la particolare tenuità del fatto relativo al 12/01/2018 e assolvere gli imputati; in Cassazione si è richiamato il principio senza contestare l'applicazione, bensì la ricostruzione dei fatti avanzata dai giudici di merito.
art. 610 cod. pen.
La norma che disciplina la violenza privata è stata ritenuta applicabile: la sostituzione/manomissione delle serrature e l'apposizione di colla rientrano negli strumenti idonei a comprimere la libertà di determinazione e di azione della persona offesa, anche come forma di "violenza impropria".
art. 388 cod. pen.
Citata in relazione ad altre imputazioni (inosservanza di un provvedimento del giudice) per le quali era intervenuta precedente assoluzione; la Corte ha distinto tali profili dalla fattispecie residua di violenza privata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente alle spese processuali e ad un'ammenda versata alla cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Sezioni Unite, sentenza n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar) - giurisprudenza
Richiamata per spiegare la "visione multifocale" del reato continuato: pur essendo possibile unificante il disegno criminoso, ciascun reato-satellite conserva autonomia strutturale e termini (es. decorrenza della querela, prescrizione) propri.
Sez. 5, n. 2344 del 21/01/1999 (Batzella) - giurisprudenza
Richiamata per il principio secondo cui il termine per proporre querela decorre autonomamente dalla data di consumazione di ciascun singolo reato nella continuazione.
Massime di principio
- Nel reato continuato ogni episodio è strutturalmente autonomo: la decorrenza del termine per proporre querela (e altri effetti quali prescrizione) si calcola per ogni singolo fatto, per cui la mancanza di querela per alcuni episodi non automaticamente estingue la procedibilità per altri fatti distinti e consumati in momenti diversi.
- La sostituzione o manomissione delle serrature e atti analoghi possono integrare il reato di violenza privata anche se posti in essere per rivendicare una presunta proprietà: è sufficiente che il mezzo sia idoneo a comprimere la libertà di determinazione o di azione della persona offesa (violenza 'impropria').
- La Corte di Cassazione non è luogo per un nuovo sindacato sui fatti già valutati dai giudici di merito; se il ricorso si limita a rinnovare contestazioni di fatto o a criticare la valutazione probatoria senza mostrare vizio di diritto manifesto, può essere dichiarato inammissibile.
- Le eccezioni già sviluppate in grado d'appello e debitamente motivate dai giudici di merito richiedono argomentazioni nuove e fondate in Cassazione; la mera reiterazione di quanto già detto non è sufficiente.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e, se ricorre colpa nell'azione, anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende: è quindi opportuno valutare con attenzione la fondatezza giuridica e l'ammissibilità formale prima di proporre ricorso in Cassazione.
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