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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2856/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (anni 2 e mesi 8 di reclusione e multa) per più reati: ricettazione (art. 648 c.p.), introduzione in commercio di orologi contraffatti (art. 474 c.p.) e esercizio di attività di fusione/ commercio oro senza autorizzazione (art. 1 commi 3 e 4 L. 17/01/2000 n.7). Quattro motivi di ricorso: 1) contestazione della sussistenza dell'elemento psicologico della ricettazione e richiesta di derubricazione o riconoscimento dell'ipotesi attenuata; 2) contestazione della configurabilità del reato di vendita di prodotti contraffatti in assenza di confezionamento; 3) contestazione della configurabilità dell'esercizio commerciale professionale di fusione dell'oro (sostenendo trattarsi di illecito amministrativo); 4) richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e contestazione della determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici o volti a una nuova valutazione del merito, preclusa nella sede di legittimità. In particolare: la ricettazione è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla corte di merito sulla base della qualifica professionale dell'imputato, dell'assenza di indicazioni sulla provenienza degli orologi e del valore non trascurabile degli stessi (esclusa l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648); la destinazione degli orologi alla vendita è stata ritenuta provata anche se privi di confezionamento; l'attività di fusione è stata ritenuta provata congiuntamente da rinvenimenti materiali, oggetti atti alla fusione, riscontri domiciliari e intercettazioni; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono stati ritenuti congrui. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La Corte ha ritenuto che il dolo, anche in forma eventuale, poteva essere desunto dalla qualifica professionale dell'imputato e dall'assenza di giustificazioni circa la provenienza degli orologi; pertanto esclusa la derubricazione in incauto acquisto e l'ipotesi attenuata quando il valore economico non è modesto.

  • art. 474 c.p. (introduzione in commercio di prodotti contraffatti)

    La corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato dato che gli orologi erano destinati alla vendita nel negozio; la Cassazione ha confermato che la mancanza di confezionamento non esclude la destinazione alla vendita.

  • art. 1 commi 3 e 4 L. 17/01/2000 n.7 (normativa sull'attività di trattamento/fusione dell'oro)

    La Corte ha ritenuto integrata l'attività di fusione non autorizzata alla luce del materiale e delle attrezzature rinvenute, dei saggi di oro e delle intercettazioni; ne consegue la configurabilità della fattispecie penale e non di mero illecito amministrativo.

  • art. 712 c.p. (richiamato dalla difesa in senso di fattispecie attenuata)

    I giudici hanno escluso l'applicabilità dell'istituto richiamato dalla difesa, ritenendo presente il dolo di ricettazione anche in forma eventuale, non una mera mancanza di diligenza.

  • art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte ha condiviso la motivazione dei giudici di merito che hanno negato le attenuanti per assenza di elementi positivi e per la pluralità di condotte illecite; ha richiamato che il giudice deve indicare a quale parametro dell'art.133 c.p. si riferisce.

  • art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    Richiamata come parametro per la valutazione delle attenuanti generiche e della congruità della pena; la Cassazione ha ritenuto la scelta del giudice di merito attinente alla discrezionalità e congrua.

  • art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione)

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 606 c.p.p. (materie oggetto di ricorso per cassazione, motivi di inammissibilità)

    Richiamato per dichiarare i motivi aspecifici o volti a una rivalutazione dei fatti inammissibili; la Corte ha sottolineato i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 192 c.p.p. (motivazione della sentenza)

    Invocato dalla difesa per presunta carenza/illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della corte d'appello congrua e priva di vizi logici.

  • art. 81 c.p. e art. 110 c.p. (concorsi e contributi di reato)

    Richiamati nella parte iniziale per le aggravazioni/concorsi di reato nell'imputazione; la sentenza li utilizza per inquadrare i reati contestati.

  • art. 494 c.p. (norma richiamata nel ricorso)

    La difesa aveva contestato l'applicabilità di detta norma in relazione agli orologi; la Corte ha ritenuto la contestazione infondata e frutto di mera diversa ricostruzione dei fatti, quindi non sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina valutazioni di fatto o alternative ricostruzioni probatorie: ricorsi che mirano solo a rimettere in discussione la valutazione del merito sono, di regola, inammissibili.
  • Il dolo di ricettazione può sussistere anche in forma eventuale: per un professionista del settore il mancato accertamento della provenienza degli oggetti e l'assenza di giustificazioni possono far presumere la consapevolezza del rischio di illecita provenienza.
  • La destinazione alla vendita di beni contraffatti può essere provata anche in assenza di confezionamento formale: la collocazione e la funzione degli oggetti nel negozio sono elementi rilevanti.
  • Per accertare attività illecite di tipo commerciale o di fusione non autorizzata sono rilevanti congiuntamente elementi materiali (attrezzature, saggi, materiali), riscontri domiciliari e contenuti di intercettazioni; l'interpretazione di linguaggio criptico è questione di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione che indichi i parametri di riferimento (art. 133 c.p.); non è necessario esaminare tutti i parametri purché risulti a quale criterio il giudice si è riferito.
  • In sede di cassazione è necessario che i motivi siano specifici e fondati su violazioni di legge o vizî di motivazione oggettivamente rilevabili; censure meramente generiche o aspecifiche sono inammissibili.

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