Cassazione Penale, Sentenza n. 2856/2022 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (anni 2 e mesi 8 di reclusione e multa) per più reati: ricettazione (art. 648 c.p.), introduzione in commercio di orologi contraffatti (art. 474 c.p.) e esercizio di attività di fusione/ commercio oro senza autorizzazione (art. 1 commi 3 e 4 L. 17/01/2000 n.7). Quattro motivi di ricorso: 1) contestazione della sussistenza dell'elemento psicologico della ricettazione e richiesta di derubricazione o riconoscimento dell'ipotesi attenuata; 2) contestazione della configurabilità del reato di vendita di prodotti contraffatti in assenza di confezionamento; 3) contestazione della configurabilità dell'esercizio commerciale professionale di fusione dell'oro (sostenendo trattarsi di illecito amministrativo); 4) richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e contestazione della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici o volti a una nuova valutazione del merito, preclusa nella sede di legittimità. In particolare: la ricettazione è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla corte di merito sulla base della qualifica professionale dell'imputato, dell'assenza di indicazioni sulla provenienza degli orologi e del valore non trascurabile degli stessi (esclusa l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648); la destinazione degli orologi alla vendita è stata ritenuta provata anche se privi di confezionamento; l'attività di fusione è stata ritenuta provata congiuntamente da rinvenimenti materiali, oggetti atti alla fusione, riscontri domiciliari e intercettazioni; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono stati ritenuti congrui. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che il dolo, anche in forma eventuale, poteva essere desunto dalla qualifica professionale dell'imputato e dall'assenza di giustificazioni circa la provenienza degli orologi; pertanto esclusa la derubricazione in incauto acquisto e l'ipotesi attenuata quando il valore economico non è modesto.
art. 474 c.p. (introduzione in commercio di prodotti contraffatti)
La corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato dato che gli orologi erano destinati alla vendita nel negozio; la Cassazione ha confermato che la mancanza di confezionamento non esclude la destinazione alla vendita.
art. 1 commi 3 e 4 L. 17/01/2000 n.7 (normativa sull'attività di trattamento/fusione dell'oro)
La Corte ha ritenuto integrata l'attività di fusione non autorizzata alla luce del materiale e delle attrezzature rinvenute, dei saggi di oro e delle intercettazioni; ne consegue la configurabilità della fattispecie penale e non di mero illecito amministrativo.
art. 712 c.p. (richiamato dalla difesa in senso di fattispecie attenuata)
I giudici hanno escluso l'applicabilità dell'istituto richiamato dalla difesa, ritenendo presente il dolo di ricettazione anche in forma eventuale, non una mera mancanza di diligenza.
art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha condiviso la motivazione dei giudici di merito che hanno negato le attenuanti per assenza di elementi positivi e per la pluralità di condotte illecite; ha richiamato che il giudice deve indicare a quale parametro dell'art.133 c.p. si riferisce.
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
Richiamata come parametro per la valutazione delle attenuanti generiche e della congruità della pena; la Cassazione ha ritenuto la scelta del giudice di merito attinente alla discrezionalità e congrua.
art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione)
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
art. 606 c.p.p. (materie oggetto di ricorso per cassazione, motivi di inammissibilità)
Richiamato per dichiarare i motivi aspecifici o volti a una rivalutazione dei fatti inammissibili; la Corte ha sottolineato i limiti del sindacato di legittimità.
art. 192 c.p.p. (motivazione della sentenza)
Invocato dalla difesa per presunta carenza/illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della corte d'appello congrua e priva di vizi logici.
art. 81 c.p. e art. 110 c.p. (concorsi e contributi di reato)
Richiamati nella parte iniziale per le aggravazioni/concorsi di reato nell'imputazione; la sentenza li utilizza per inquadrare i reati contestati.
art. 494 c.p. (norma richiamata nel ricorso)
La difesa aveva contestato l'applicabilità di detta norma in relazione agli orologi; la Corte ha ritenuto la contestazione infondata e frutto di mera diversa ricostruzione dei fatti, quindi non sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina valutazioni di fatto o alternative ricostruzioni probatorie: ricorsi che mirano solo a rimettere in discussione la valutazione del merito sono, di regola, inammissibili.
- Il dolo di ricettazione può sussistere anche in forma eventuale: per un professionista del settore il mancato accertamento della provenienza degli oggetti e l'assenza di giustificazioni possono far presumere la consapevolezza del rischio di illecita provenienza.
- La destinazione alla vendita di beni contraffatti può essere provata anche in assenza di confezionamento formale: la collocazione e la funzione degli oggetti nel negozio sono elementi rilevanti.
- Per accertare attività illecite di tipo commerciale o di fusione non autorizzata sono rilevanti congiuntamente elementi materiali (attrezzature, saggi, materiali), riscontri domiciliari e contenuti di intercettazioni; l'interpretazione di linguaggio criptico è questione di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione che indichi i parametri di riferimento (art. 133 c.p.); non è necessario esaminare tutti i parametri purché risulti a quale criterio il giudice si è riferito.
- In sede di cassazione è necessario che i motivi siano specifici e fondati su violazioni di legge o vizî di motivazione oggettivamente rilevabili; censure meramente generiche o aspecifiche sono inammissibili.
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