Ordinanza n. 2884/2026 - Roma, Sezione 5Q
Ricorso per l'efficienza della pubblica amministrazione per l'accertamento della lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi dei ricorrenti per mancata conclusione dei procedimenti amministrativi di ricongiungimento familiare, come disciplinati dagli artt. 29 e ss del D. Lgs. n. 286/98, e/o per il mancato rilascio nei termini di legge del visto per motivi familiari, nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al ripristino della funzione amministrativa attribuita, attraverso tutte le azioni ritenute anche medio tempore idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio prodotto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comportamento omissivo e disservizio asseritamente derivanti dai ritardi sistematici nella definizione delle domande di visto per ricongiungimento familiare
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni ai sensi del d.lgs. 198/2009, chiedendo l'accertamento della lesione diretta, concreta e attuale dei propri interessi, asseritamente determinata dal persistente, sistematico e ingiustificato ritardo nella definizione delle domande di visto d'ingresso per motivi familiari, dopo il rilascio del nulla osta da parte delle Prefetture. Hanno dedotto che i ritardi sarebbero riconducibili a una generale mala organizzazione del MAECI e costituirebbero una violazione sistematica dei termini procedimentali, qualificabile come fatto notorio. È stata chiesta la condanna dell'Amministrazione al ripristino della funzione amministrativa mediante l'adozione di misure idonee a porre rimedio al disservizio, nei limiti delle risorse già assegnate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il giudice ha ritenuto non indiscutibilmente condivisibile la notorietà dei ritardi e ha ravvisato la necessità di verificare sia l'effettività e la generalizzata diffusione del fenomeno sia la sua eventuale origine nelle modalità organizzative del servizio, limitatamente alle sedi diplomatiche interessate dalle pratiche dei ricorrenti e degli intervenienti.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda principale nel merito. Ha disposto incombenti istruttori a carico del MAECI, da eseguire tramite l'Avvocatura Generale dello Stato entro 90 giorni dal ricevimento dell'ordinanza. L'Amministrazione dovrà depositare una relazione sulle risorse strumentali, finanziarie e umane delle Ambasciate d'Italia al Cairo, Islamabad, Dakar, Teheran, Nairobi e Dhaka e del Consolato Generale d'Italia a Casablanca; sulle misure organizzative e sui sistemi informatici impiegati; sull'eventuale esternalizzazione della gestione e fissazione degli appuntamenti; sul funzionamento del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990; sul numero delle domande presentate e definite negli anni 2023, 2024 e 2025; sui tempi medi delle diverse fasi procedimentali, compresi appuntamento, presentazione della domanda, conclusione e trasmissione del nulla osta; nonché sulla durata e sull'incidenza degli adempimenti a carico dei privati. L'udienza di discussione del merito è stata fissata al 7 luglio 2026. L'ordinanza ha quindi disposto un'istruttoria mirata per acquisire dati necessari a valutare la sussistenza del disservizio generalizzato e la sua riconducibilità all'organizzazione amministrativa.
Norme richiamate
d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198
Ricorso per l'efficienza della pubblica amministrazione
La domanda è stata proposta per accertare una lesione diretta, concreta e attuale derivante da disfunzioni o ritardi generalizzati dell'amministrazione e per ottenere il ripristino della funzione amministrativa.
artt. 29 e ss. d.lgs. 286/1998
procedimenti amministrativi di ricongiungimento familiare
Costituiscono il quadro normativo sostanziale dei procedimenti di ricongiungimento familiare cui si riferiscono le domande di visto.
art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
potere sostitutivo previsto ... per il caso di inerzia
Il giudice ha richiesto informazioni sul funzionamento concreto del potere sostitutivo con riferimento ai procedimenti di rilascio dei visti per ricongiungimento familiare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel ricorso per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, l'allegazione di ritardi sistematici e generalizzati non può essere considerata fatto notorio quando la loro effettività, diffusione e origine organizzativa siano controverse o non risultino indiscutibilmente acquisite; il giudice può quindi disporre un'istruttoria mirata prima di decidere sulla lesione diretta, concreta e attuale.
- Quando la domanda per l'efficienza amministrativa riguarda il funzionamento di uffici diplomatici o periferici, il giudice può limitare l'istruttoria alle sedi direttamente collegate alle posizioni dei ricorrenti e degli intervenienti, richiedendo dati distinti sulle risorse, sull'organizzazione, sui flussi procedimentali e sui tempi delle singole fasi.
- Per valutare un disservizio amministrativo consistente nel ritardo nella conclusione di procedimenti, l'istruttoria può distinguere il tempo di attesa per l'appuntamento, il tempo tra presentazione dell'istanza e provvedimento finale e il tempo tra trasmissione del nulla osta e conclusione, considerando separatamente anche gli adempimenti imputabili ai privati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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