Ordinanza n. 1473/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulla richiesta di ritipizzazione urbanistica del fondo
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il silenzio serbato dal Comune di Cinisi sull’istanza del 19 marzo 2021, con cui aveva chiesto la ritipizzazione urbanistica di un fondo sito nel territorio comunale e già destinato a parcheggio pubblico, domandando anche la condanna dell’amministrazione all’avvio e alla conclusione del procedimento e la nomina di un commissario ad acta. Con sentenza del 1 dicembre 2021 il TAR aveva accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo del Comune di provvedere alla ritipizzazione entro sessanta giorni e nominando quale commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, con facoltà di delega. Il commissario delegato ha successivamente chiesto l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio per recarsi presso il Comune. Con precedente ordinanza istruttoria il TAR aveva chiesto al commissario e al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale chiarimenti sulle attività svolte in esecuzione della sentenza. Il commissario ha riscontrato l’ordine, ma senza depositare la documentazione dei verbali richiamati; il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale non ha invece ottemperato all’ordine istruttorio, benché ritualmente comunicato.
La decisione
Il TAR dispone ulteriori incombenti istruttori. Il commissario ad acta deve depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, copia dei verbali richiamati nella propria nota del 30 marzo 2026, così da documentare le attività espletate. Il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Cinisi deve nuovamente depositare, entro trenta giorni, una relazione dettagliata e documentata sulle attività svolte dall’amministrazione per dare esecuzione alla sentenza del 2021. Il TAR avverte che, in caso di ulteriore inottemperanza del responsabile comunale, gli atti saranno trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. L’istanza del commissario per l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio è accolta, subordinatamente al deposito nel fascicolo telematico dell’indicazione del tipo e della targa del mezzo e della dichiarazione prevista dall’art. 15 l. 836/1973, con effetto dell’autorizzazione decorrente solo da tale deposito. Per il rimborso delle spese di viaggio il TAR stabilisce l’applicazione del criterio di un quinto del prezzo medio della benzina, con determinazione riferita ai singoli viaggi documentati. Poiché il termine per l’esercizio delle funzioni commissariali era scaduto, il TAR lo proroga di ulteriori centoventi giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Non viene definita la domanda principale di ottemperanza, sicché il provvedimento ha natura istruttoria e interlocutoria.
Norme richiamate
art. 15 l. 836/1973
il consenso all’uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell’interessato dalla quale risulti che l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso
L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio da parte del commissario è subordinata al deposito dell’indicazione del mezzo e della dichiarazione di esonero di responsabilità; solo da tale deposito l’autorizzazione diviene efficace.
art. 8 l. 417/1978
Modifica il criterio previsto dall’art. 15 l. 836/1973 per il rimborso delle spese di viaggio, individuato dal TAR in un quinto del prezzo medio della benzina.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione di una sentenza amministrativa, il giudice può reiterare gli ordini istruttori nei confronti dell’amministrazione e del commissario ad acta quando la documentazione prodotta non consenta di verificare in modo adeguato le attività compiute per l’attuazione del giudicato.
- Il persistente mancato adempimento a un ordine istruttorio del giudice amministrativo da parte di un responsabile dell’amministrazione può giustificare l’avvertimento della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
- L’autorizzazione al commissario ad acta all’uso del mezzo proprio può essere subordinata al deposito dell’indicazione del veicolo e della dichiarazione con cui l’amministrazione viene sollevata da responsabilità per l’uso del mezzo; l’autorizzazione produce effetti soltanto dopo l’adempimento di tali condizioni.
- Il rimborso delle spese sostenute dal commissario ad acta per viaggi documentati può essere determinato applicando il criterio di un quinto del prezzo medio della benzina previsto dalla disciplina richiamata dal giudice.
- Il giudice amministrativo può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta per l’esercizio delle funzioni delegate quando il termine originario sia scaduto e l’attività esecutiva non sia stata completata.
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