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Sentenza

Sentenza n. 6535/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento (i) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; e per quanto occorrer possa (iii) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (iv) dell’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (v) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; (vi) del Decreto del Direttore Generale dell’area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022 avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi.”; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Veneto con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, allo stato non rese note;

Giustizia amministrativa202303203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di certificazione e ripartizione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e dei relativi oneri di ripiano per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte nel payback)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, il decreto del 6 ottobre 2022, nonché gli ulteriori atti presupposti e conseguenti relativi alla determinazione del tetto di spesa, alla certificazione del suo superamento e alla ripartizione tra i fornitori degli oneri di ripiano del cosiddetto payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, dichiarando l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'adesione della ricorrente al meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback e la dichiarazione di avvenuto pagamento hanno fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione degli atti relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa. Le spese di lite sono state compensate, in applicazione della disciplina richiamata dal giudice.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    La disposizione prevede il meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback al quale la ricorrente ha aderito; l'avvenuto pagamento conseguente all'adesione ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e giustificato la compensazione delle spese.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento, senza un'esplicitazione ulteriore del suo ruolo nella motivazione.

Massime di principio

  • L'adesione del ricorrente a un meccanismo normativo di definizione delle controversie e la dichiarazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto fanno venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso contro gli atti amministrativi relativi alla medesima pretesa.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse deriva dall'adesione a un meccanismo legislativo di risoluzione della controversia, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile, anziché deciso nel merito.
  • La disciplina speciale applicabile al meccanismo di definizione del payback può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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