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Sentenza

Sentenza del 19/05/2017 n. 12634 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002. L'accertamento riguardava il recupero a tassazione, ai fini IVA, IRPEG e IRAP, di costi connessi a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti: l'acquisto da una società austriaca del marchio e del know-how per la produzione di diosmina e l'acquisto della diosmina a un prezzo ritenuto notevolmente superiore a quello di mercato. L'Agenzia ha denunciato, principalmente, la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia sul rilievo relativo al prezzo della diosmina, sostenendo inoltre che l'inesistenza delle operazioni potesse essere dimostrata anche mediante presunzioni e indizi gravi, precisi e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR meramente assertiva, generica e priva di un effettivo percorso logico-giuridico. La CTR non aveva indicato gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, né aveva esaminato specificamente il rilievo relativo al prezzo della diosmina. È stato inoltre escluso che il semplice rinvio alla sentenza di primo grado costituisse una valida motivazione per relationem, poiché non risultava l'esame dei motivi di appello né erano state individuate le argomentazioni condivise. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame, una motivazione completa e la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    Richiamato per i profili processuali del giudizio tributario e per l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione idonea a esporre le ragioni della decisione; una motivazione assertiva o apparente determina la nullità della sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Impone l'indicazione dei motivi di fatto e di diritto della decisione. La mancanza di un reale percorso argomentativo integra un vizio di nullità.

  • Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    Concorre a definire l'obbligo di motivazione della sentenza, che deve consentire di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.

  • Art. 2697 del codice civile

    Disciplina l'onere della prova. La Corte non ha deciso nel merito la ripartizione dell'onere probatorio, poiché la sentenza è stata cassata per difetto di motivazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1

    Richiamato in relazione alla detraibilità dell'IVA; la questione è rimasta assorbita a seguito dell'accoglimento delle censure processuali.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    Richiamato in relazione ai poteri di rettifica dell'Amministrazione finanziaria e all'utilizzabilità di elementi probatori, anche presuntivi, nell'accertamento IVA.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, oggi art. 109

    Richiamato con riferimento ai requisiti di deducibilità dei costi dal reddito d'impresa; la relativa questione non è stata esaminata nel merito.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 7

    Indicato dall'Ufficio quale base normativa per negare la deducibilità del maggior costo ritenuto collegato a un corrispettivo occulto; il merito della contestazione è rimasto da riesaminare.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Richiamato in relazione ai poteri di accertamento delle imposte sui redditi e alla possibilità di ricostruire il reddito sulla base di elementi presuntivi.

  • Codice civile, art. 2729

    Richiamato in tema di presunzioni semplici. L'Agenzia sosteneva che l'inesistenza delle operazioni potesse essere provata mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, ma la Corte non ha deciso tale questione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia: violazione di legge, nullità della sentenza per vizi processuali e vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria deve indicare concretamente gli elementi di fatto e le norme utilizzate per giungere alla decisione; non è sufficiente affermare genericamente che l'Amministrazione non ha fornito una prova certa.
  • Il giudice d'appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado con un rinvio generico. La motivazione per relationem è valida solo se richiama in modo chiaro e verificabile le argomentazioni condivise e dimostra l'esame dei motivi di appello.
  • Quando l'appello contiene contestazioni specifiche su singoli rilievi dell'accertamento, il giudice deve pronunciarsi su ciascuno di essi, compreso il rilievo relativo alla sproporzione del prezzo rispetto al valore di mercato.
  • In materia tributaria, l'inesistenza soggettiva delle operazioni può, in linea generale, essere dimostrata anche tramite elementi indiziari e presunzioni gravi, precise e concordanti; non è necessariamente richiesta una prova diretta o assoluta. Tuttavia, il giudice deve esaminare e valutare puntualmente gli indizi.
  • La cassazione per motivazione apparente non comporta automaticamente la vittoria definitiva del contribuente o dell'Amministrazione: la controversia viene normalmente rinviata al giudice di merito per una nuova decisione adeguatamente motivata.

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