Sentenza n. 798/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - sezione Lavoro e Previdenza n. 934/24 nel procedimento recante RG n. 5734/2023, pubblicata in data 07/06/2024, notificata in copia conforme ex art. 475 c.p.c. in data 20/06/2024, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro, notificata all'amministrazione e recante la condanna alla rifusione di 800 euro per compensi, oltre accessori, con attribuzione. Ha rappresentato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione, la notificazione di tre atti di precetto e l'inutile sollecitazione dell'amministrazione, che aveva richiesto fattura e ulteriore documentazione senza procedere al pagamento. Ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di un'astreinte. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva integralmente pagato le somme dovute, rinunciando di fatto alla prosecuzione della pretesa esecutiva e chiedendo la definizione del giudizio con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la cessazione della materia del contendere ricorre quando l'interesse del ricorrente sia pienamente soddisfatto mediante il conseguimento del bene della vita, anche per effetto di un'attività amministrativa successiva alla proposizione del giudizio. Poiché l'amministrazione aveva corrisposto integralmente le somme oggetto della sentenza azionata, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 35, comma 4, c.p.a. Non ha accolto la richiesta di condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale, compensando integralmente le spese in ragione della natura della controversia e della condotta collaborativa dell'amministrazione. È stata mantenuta la formula di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 35, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta, anche per effetto di attività successiva dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la cessazione della materia del contendere sussiste quando il ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito, anche mediante un'attività dell'amministrazione successiva alla proposizione del ricorso.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dovute in forza di un giudicato, l'integrale corresponsione delle somme da parte dell'amministrazione rende non più attuale l'interesse alle misure esecutive e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 35, comma 4, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza non determina automaticamente la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, potendo il giudice compensarle in considerazione della natura della controversia e della condotta collaborativa dell'amministrazione.
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