Ordinanza n. 1912/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti comunali relativi all’abuso edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la loro istanza cautelare, invocando la qualificazione degli interventi come mere tolleranze costruttive. Dagli atti risultava tuttavia che i locali del quinto piano, assentiti come non abitabili perché destinati a lavanderia, deposito e veranda, erano stati oggetto di ampliamento della superficie e del volume e successivamente trasformati a uso abitativo. L’appello cautelare mirava quindi alla riforma dell’ordinanza di primo grado, previa concessione di misure cautelari monocratiche.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’abuso dovesse essere valutato unitariamente e non atomisticamente e che, alla luce dell’ampliamento di superficie e volume e della trasformazione dei locali non abitabili in abitazione, l’intervento esorbitasse dal novero delle mere tolleranze costruttive invocate dagli appellanti. Il decreto presidenziale che aveva accolto in via monocratica l’istanza cautelare non ha quindi impedito il successivo rigetto collegiale dell’appello. Gli appellanti sono stati condannati in solido a rifondere al Comune le spese della fase cautelare, liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione disciplina l’appello cautelare; il Consiglio di Stato l’ha applicata ritenendo insussistenti le condizioni per accogliere l’impugnazione, in particolare per difetto del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare in materia edilizia, il fumus boni iuris manca quando l’intervento contestato, valutato nella sua complessiva consistenza e non attraverso singoli elementi isolati, comprende sia un ampliamento di superficie e volume sia la trasformazione a uso abitativo di locali assentiti come non abitabili.
- L’ampliamento di superficie e volume accompagnato dal mutamento di locali non abitabili in spazi abitativi esorbita, in quanto intervento unitariamente considerato, dal novero delle mere tolleranze costruttive.
- Il decreto cautelare monocratico adottato nella fase presidenziale non preclude al collegio, all’esito della camera di consiglio, di respingere l’appello cautelare per insussistenza del fumus boni iuris.
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