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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8582/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente per il reato previsto dall'art. 416-bis c.p. (partecipazione al clan camorristico dei casalesi). In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., poiché il ricorrente ha rinunciato al ricorso in quanto la misura cautelare è stata revocata dopo la proposizione del ricorso (documentato con ordinanza allegata). Non è stata inflitta la sanzione a favore della Cassa delle Ammende, in quanto il venir meno dell'interesse sopravvenuto non costituisce ipotesi di soccombenza secondo la giurisprudenza citata; tuttavia il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; indicata come il titolo di reato per cui era stata applicata la misura cautelare al ricorrente.

  • art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile una volta revocata la misura cautelare.

  • Giurisprudenza: Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013 (Scaricaciottoli)

    Principio secondo cui il venir meno dell'interesse alla decisione sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso non configura una ipotesi di soccombenza che giustifichi la condanna alla sanzione a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Se il motivo del ricorso cessa di esistere (es. revoca della misura cautelare), il ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La rinuncia o il venir meno dell'interesse sopravvenuto non equivale necessariamente a una soccombenza: secondo la giurisprudenza non si applica automaticamente la sanzione a favore della Cassa delle Ammende quando l'interesse viene meno dopo la proposizione del ricorso.
  • Anche se il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, il giudice può comunque condannare il ricorrente alle spese processuali.
  • In situazioni analoghe è utile documentare tempestivamente l'avvenuto mutamento della situazione (ad es. decreto di revoca della misura) e valutare la rinuncia al ricorso per evitare ulteriori oneri procedurali, pur tenendo conto del rischio delle spese processuali.

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