Cassazione Penale, Sentenza n. 8582/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente per il reato previsto dall'art. 416-bis c.p. (partecipazione al clan camorristico dei casalesi). In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., poiché il ricorrente ha rinunciato al ricorso in quanto la misura cautelare è stata revocata dopo la proposizione del ricorso (documentato con ordinanza allegata). Non è stata inflitta la sanzione a favore della Cassa delle Ammende, in quanto il venir meno dell'interesse sopravvenuto non costituisce ipotesi di soccombenza secondo la giurisprudenza citata; tuttavia il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; indicata come il titolo di reato per cui era stata applicata la misura cautelare al ricorrente.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile una volta revocata la misura cautelare.
Giurisprudenza: Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013 (Scaricaciottoli)
Principio secondo cui il venir meno dell'interesse alla decisione sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso non configura una ipotesi di soccombenza che giustifichi la condanna alla sanzione a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Se il motivo del ricorso cessa di esistere (es. revoca della misura cautelare), il ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La rinuncia o il venir meno dell'interesse sopravvenuto non equivale necessariamente a una soccombenza: secondo la giurisprudenza non si applica automaticamente la sanzione a favore della Cassa delle Ammende quando l'interesse viene meno dopo la proposizione del ricorso.
- Anche se il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, il giudice può comunque condannare il ricorrente alle spese processuali.
- In situazioni analoghe è utile documentare tempestivamente l'avvenuto mutamento della situazione (ad es. decreto di revoca della misura) e valutare la rinuncia al ricorso per evitare ulteriori oneri procedurali, pur tenendo conto del rischio delle spese processuali.
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