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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08644/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la condanna per truffa aggravata commessa il 25/08/2020. Il ricorrente deduceva: 1) omesso riconoscimento dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta fosse occasionale e che i precedenti fossero datati; 2) omessa esclusione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.), contestando la valutazione della vulnerabilità della vittima che la Corte avrebbe ricavato in modo astratto dalle modalità telematiche dell'azione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretti e logici i rilievi dei giudici di merito: l'eccezione di tenuità è stata esclusa in ragione della consistenza del danno patrimoniale (circa 3.000 euro) e delle modalità della condotta; l'aggravante della minorata difesa è stata confermata perché il reato è stato commesso a distanza tramite mail, con attivazione fraudolenta di una carta Postepay intestata all'imputato e trasferimento di denaro dalla carta della vittima al conto dell'imputato, elementi che dimostrano lo sfruttamento della distanza e la difficoltà di verifica da parte della vittima. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    la punibilità è esclusa ... per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma

    La Corte ha interpretato la norma applicandola in relazione al danno effettivamente cagionato alla persona offesa: poiché il danno patrimoniale risulta significativo (quasi 3.000 euro) e la condotta ha sfruttato la minorata difesa della vittima, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità non si applica.

  • art. 133 cod. pen., primo comma, n. 2

    danno o al pericolo "cagionato alla persona offesa dal reato"

    Richiamato per precisare che, nei reati contro il patrimonio, il parametro rilevante per la tenuità è il danno cagionato al patrimonio della vittima; la Corte ha valutato tale danno come non esiguo.

  • art. 61 n. 5 cod. pen. (minorata difesa)

    approfittamento delle condizioni di luogo, di tempo o della condizione della persona

    La Corte ha ritenuto integrata l'aggravante in relazione alle circostanze di luogo/ distanza: l'uso di mezzi telematici che consentono di schermare l'identità e impedire controlli da parte dell'acquirente configura l'approfittamento della minorata difesa.

  • art. 640 cod. pen. e modifiche legislative (legge 28/06/2024 n.90 e d.l. 01/04/2025 n.48 conv. in legge 09/06/2025 n.80)

    introduzione, per la truffa commessa a distanza attraverso strumenti informatici o telematici, dell'aggravante e della procedibilità a querela (poi riordinamenti normativi successivi)

    La Corte ha spiegato che gli interventi legislativi non hanno creato una nuova aggravante, ma hanno enucleato una fattispecie specifica dell'aggravante comune della minorata difesa quando il mezzo telematico è usato per ostacolare l'individuazione dell'autore; tale quadro rafforza la valutazione dell'aggravante nei casi di truffa telematica.

Massime di principio

  • Per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità) nei reati contro il patrimonio, il criterio centrale è il danno cagionato alla persona offesa: danni patrimoniali significativi escludono la tenuità.
  • La modalità telematica della condotta può integrare l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) quando la distanza o l'uso di strumenti informatici ha effettivamente reso più difficoltosa l'identificazione dell'autore e il controllo del bene da parte della vittima.
  • Nel ricorso per Cassazione, le doglianze meramente reiterative di profili gi  valutati e motivati dai giudici di merito sono destinate ad essere dichiarate inammissibili come manifestamente infondate; occorre censurare specifici vizi di diritto o di motivazione non gi  affrontati.
  • Quando si contesta l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa, bisogna fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di una condizione di vulnerabilità o che l'agente non abbia effettivamente approfittato di circostanze di luogo/tempo: argomentazioni astratte non sono sufficienti.
  • Le modifiche legislative che ricompongono o specificano fattispecie aggravanti (es. truffa telematica) devono essere considerate nel loro insieme: esse possono consolidare l'interpretazione secondo cui l'uso del mezzo telematico aggravante non è automatica ma dipende dalla concreta capacità dell'autore di trarre vantaggio dall'anonimato o dalla distanza.

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