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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18924/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato su due motivi. 1) Incoerenza tra motivazione e dispositivo: nella motivazione la Corte di appello aveva ritenuto applicabile il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma nel dispositivo non aveva modificato la sentenza di primo grado che non aveva concesso tale beneficio. 2) Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e contrasto tra impostazione difensiva e condanna: l'imputazione contestava la bancarotta fraudolenta documentale (falsificazione delle scritture con esposizione di rimanenze inesistenti), mentre la condanna è stata emessa per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di rimanenze risultanti dalle scritture). Tali fatti sono tra loro antinomici e la ricorrente non poteva prevedere di essere condannata per una fattispecie materialmente diversa da quella contestata, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: vi è antinomia tra la fattispecie contestata (scritture ideologicamente false per rimanenze inesistenti) e quella ritenuta in sentenza (scritture veritiere ma rimanenze distratte). Poiché la ricorrente non poteva prevedere la diversa qualificazione dei fatti e ne è derivato un pregiudizio per la difesa, la Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata della Corte di appello sia la sentenza di primo grado. L'annullamento travolge anche le statuizioni civili. Considerato inoltre che il reato di bancarotta fraudolenta documentale originariamente contestato è ormai estinto per prescrizione (anche tenendo conto di interruzioni e sospensioni nel corso del giudizio), l'annullamento è stato disposto senza rinvio. Il primo motivo (contrasto tra motivazione e dispositivo sulla sospensione condizionale) è stato assorbito.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 216 (last comma) - norme sulle pene accessorie fallimentari

    ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942

    La norma è stata richiamata in relazione alle pene accessorie applicate in primo grado; la decisione di annullamento ha avuto effetto anche sulle statuizioni connesse alle pene accessorie, che sono state travolte dall'annullamento della condanna penale.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj; Sez. 2, n. 29912 del 17/05/2007, Tavassi)

    Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012 (Osmenaj); Sez. 2, n. 29912 del 17/05/2007 (Tavassi)

    La Corte ha richiamato i precedenti per definire il perimetro del principio di correlazione: la violazione sussiste quando la ricostruzione del fatto in sentenza modifica radicalmente la struttura dell'imputazione (condotta, nesso causale, elemento soggettivo) al punto da rendere imprevedibile la nuova imputazione e pregiudicare il diritto di difesa. Viceversa, è ammessa una riqualificazione prevedibile che non alteri gli elementi essenziali del fatto.

  • Principio della prescrizione

    La Corte ha rilevato che il reato originariamente contestato (bancarotta fraudolenta documentale) è estinto per prescrizione considerando le interruzioni e sospensioni del termine; tale estinzione ha inciso sulla decisione di annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se la condanna riguarda fatti materialmente diversi da quelli indicati nell'imputazione (diversa condotta o elemento materiale antinomico), sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e del diritto di difesa; ciò può determinare l'annullamento della sentenza.
  • La riqualificazione del fatto in giudizio è consentita solo se prevedibile dall'imputato e se non altera gli elementi essenziali dell'imputazione (condotta, nesso causale, elemento soggettivo); una 'radicale trasformazione' è invece inammissibile.
  • Quando il reato originariamente contestato è estinto per prescrizione, il giudice di legittimità può disporre l'annullamento senza rinvio se l'annullamento rende impossibile un giudizio utile e la prescrizione è ormai intervenuta.
  • L'annullamento della sentenza penale travolge anche le statuizioni civili connesse (es. condanna al risarcimento a favore della curatela fallimentare), salvo diverso disposto; pertanto le parti civili devono curare la propria posizione processuale anche in sede penale.
  • In fase difensiva conviene contestare tempestivamente qualsiasi difformità tra capo di imputazione e ricostruzione fattuale e chiedere a chi giudica chiarimenti o correzioni del capo di imputazione per evitare pregiudizi alla difesa.
  • Nei casi di contrasto fra motivazione e dispositivo (es. omissione nel dispositivo di un beneficio riconosciuto in motivazione), la questione può essere rilevante ma può risultare irrilevante se il giudizio viene annullato per ragioni più gravi (come la violazione della correlazione accusa/sentenza).

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