Cassazione Penale, Sentenza n. 7635/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Esposito ha impugnato l'ordinanza che rigettava la sua istanza di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, disposto con sentenza del 7/12/2005 (irrevocabile 21/10/2007). Lamentava "straripamento di potere" ai sensi dell'art. 606, lett. a) c.p.p., sostenendo che il Comune di Mondragone, con delibera n. 61 del 26/11/2003 e approvazione definitiva del Piano regolatore generale il 18/11/2005, aveva incluso l'area fra gli "insediamenti residenziali spontanei" da conservare e riqualificare, e che quindi la pianificazione urbanistica avrebbe implicitamente reso compatibile o sanabile la situazione pregressa, rendendo incompatibile la demolizione decisa in passato
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato che l'inclusione dell'area nel Piano regolatore tra gli "insediamenti residenziali spontanei" non ha effetti sananti automatici: l'art. 15 delle norme tecniche del Piano prevede che le azioni di riqualificazione siano attuate tramite Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) di iniziativa pubblica o privata e che, in mancanza di P.U.E., siano ammessi solo interventi compatibili con la legge 28/12/1992, n. 662, quando l'iter di sanatoria sia stato perfezionato. Il Tribunale aveva raccolto la dichiarazione del responsabile tecnico comunale che non è stato emanato alcun P.U.E. e che non è stata avviata alcuna procedura di sanatoria sul manufatto. Inoltre il Piano richiama la conformità alle prescrizioni della legge 47/1985, che esclude la sanabilità per opere in contrasto con vincoli archeologici/ambientali, vincolo che grava sull'immobile. Non essendovi alcuna istanza di sanatoria né atti amministrativi che sanino l'abuso, la demolizione resta eseguibile. Visto anche il principio della Corte costituzionale (sent. 13/6/2000, n.186) e l'assenza di prova di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso, la Corte ha imposto al ricorrente le spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, lett. a) cod. proc. pen.
Il ricorrente invocava il vizio previsto da questa norma (eccesso di potere del giudice). La Corte ha ritenuto che non sussistesse usurpazione di poteri amministrativi: il giudice dell'esecuzione ha verificato aspetti giuridico-amministrativi necessari per decidere sulla revoca dell'ordine di demolizione, senza sostituirsi all'amministrazione.
art. 15 (scheda b) delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale
"individua aree, edificate e non, sorte come insediamenti residenziali o turistici spontanei e prevalentemente caratterizzate da degrado dovuto alla mancanza di opere di urbanizzazione primaria, attrezzature e spazi pubblici..." e "le azioni finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio sono attuabili attraverso intervento indiretto ovvero subordinate a Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) di iniziativa pubblica o privata (...). In mancanza di questo, sono ammessi i soli interventi compatibili con la legge 28/12/1992, n. 662, sempre che l'iter della sanatoria sia stato perfezionato"
Il Piano individua l'area come soggetta a riqualificazione ma demanda l'efficacia sanante all'adozione di P.U.E. o al perfezionamento di specifiche procedure di sanatoria; pertanto, la mera pianificazione non sanifica automaticamente abusi edilizi.
legge 28/12/1992, n. 662
Richiamata dal Piano come criterio di compatibilità per interventi in assenza di P.U.E.; la Corte ha evidenziato che interventi o sanatorie sono possibili solo se l'iter previsto da tale normativa è stato perfezionato.
legge 47/1985
Il Piano richiama la conformità alle prescrizioni della legge 47/1985; la Corte ne trae la conseguenza che opere in contrasto con vincoli, anche archeologici o ambientali, non sono sanabili secondo le previsioni del Piano e della normativa richiamata.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per l'inammissibilità del ricorso: in virtù di questa norma il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende, fissata equitativamente in euro 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire che, non essendovi elementi che dimostrino la proposizione del ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si procede comunque alle sanzioni pecuniarie e alle spese previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- L'inclusione di un'area nel Piano regolatore tra "insediamenti residenziali spontanei" finalizzati a riqualificazione non sanifica automaticamente abusi edilizi: occorrono atti esecutivi (P.U.E.) o il perfezionamento delle procedure di sanatoria previste dalla normativa richiamata.
- Il giudice dell'esecuzione può valutare la presenza o meno degli atti amministrativi necessari e, in mancanza di questi, può legittimamente rigettare richieste di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione senza usurpare poteri amministrativi.
- La possibilità di sanatoria può essere esclusa da vincoli inderogabili (es. archeologici o ambientali) richiamati dal Piano o dalla legge, rendendo inattuabile la regolarizzazione dell'opera abusiva.
- Il soggetto che ritiene di poter sanare un abuso ha l'onere di attivare e documentare l'iter amministrativo (istanza di sanatoria, adozione di P.U.E., ecc.); l'assenza di tale documentazione rende inammissibile la contestazione giudiziale dell'ordine di demolizione.
- Nel ricorso per cassazione, la contestazione dell'operato del giudice per presunto 'straripamento di potere' richiede la prova che il giudice si sia illegittimamente sostituito all'amministrazione: l'accertamento di legittimità formale e sostanziale di atti amministrativi è riservato all'organo competente e non si estende alla mera valutazione dell'inesistenza di atti sananti.
- Se un ricorso viene dichiarato inammissibile senza elementi di colpa grave del ricorrente, restano comunque applicabili le conseguenze economiche previste (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende) secondo l'art. 616 c.p.p.
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