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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22045/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento IRPEF 2005 emesso nei confronti di Vanna Rambelli per nullità della notifica e incompetenza territoriale: la C.T.R. aveva ritenuto che la notifica dovesse seguire le modalità dell'art. 142 c.p.c. trattandosi di contribuente iscritta all'AIRE e che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 60, lett. e) del d.P.R. 600/1973 (norma in precedenza dichiarata incostituzionale) fosse improduttiva di effetti; inoltre l'Agenzia deduceva la possibilità di applicazione retroattiva della modifica dell'art. 60 introdotta dal d.l. n. 40/2010 e sosteneva che l'impugnazione tempestiva da parte della contribuente avrebbe sanato la nullità della notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia per carenza della prova dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione nei confronti di tutti gli eredi indicati: dagli atti risultava l'avviso di ricevimento solo per la raccomandata indirizzata ad Alessandra (ricevuta da persona denominata 'Carvajal'), mentre non era stato depositato l'avviso di ricevimento per la raccomandata indirizzata a Robert. Inoltre dagli atti risulta che Alessandra non è erede di Vanna Rambelli (è figlia di altro coniuge) e quindi la notificazione nei suoi confronti non poteva sostituire quella dovuta agli effettivi eredi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta (avviso di ricevimento) deve essere prodotta entro l'udienza di discussione e, in mancanza e in assenza di attività da parte dell'intimato, il ricorso è inammissibile. Spese compensate nei confronti di Alessandra per la peculiare vicenda.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    art. 60, primo comma, lett. e) (norma dichiarata incostituzionale)

    La norma, precedentemente richiamata per la notifica agli iscritti all'AIRE, era stata considerata incostituzionale e la Corte territoriale ha ritenuto la notifica eseguita ai sensi di tale disposizione priva di efficacia

  • codice di procedura civile, art. 142

    Individua le modalità ordinarie di notifica per le persone residenti all'estero; la Corte territoriale ha ritenuto che, per contribuenti iscritti all'AIRE e facilmente rintracciabili, dovessero applicarsi le modalità dell'art. 142 c.p.c.

  • d.l. 25 marzo 2010, n. 40, conv. l. 22 maggio 2010, n. 73, art. 2, comma 1, lett. a)

    Riferimento alla modifica normativa dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973; l'Agenzia deduceva la possibilità di applicazione retroattiva della modifica, ma la controversia non è stata decisa nel merito per sopravveniente inammissibilità del ricorso

  • codice di procedura civile, art. 156

    Richiamato dall'Agenzia riguardo alla sanatoria della nullità della notifica per la tempestiva impugnazione; la Corte ha richiamato invece il principio che l'impugnazione non sempre sanifica la nullità quando manchi prova della notifica stessa

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    Norma generale del procedimento tributario richiamata nell'ambito delle censure sull'ammissibilità dell'impugnazione

  • legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 4

    Norma prevista per la notificazione a mezzo posta all'estero; la notifica del ricorso è stata effettuata ai sensi di questa norma

  • legge n. 890/1982, art. 6, comma 1

    Consente la richiesta di duplicato dell'avviso di ricevimento; la Corte ha ricordato che il ricorrente può chiedere rimessione in termini producendo prova dell'attivazione per ottenere duplicato

  • codice di procedura civile, art. 291

    Riferimento alla possibilità (non ricorrente nel caso) di rinnovazione di notificazione; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per ulteriori rinnovazioni

  • codice di procedura civile, artt. 379 e 380-bis

    Tempistiche processuali: la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione può essere fornita fino all'udienza di discussione o fino all'adunanza in camera di consiglio, ma l'assenza di prova entro tali termini comporta inammissibilità

  • Costituzione, art. 111

    Principio di ragionevole durata del processo richiamato come limite alla possibilità di rinviare l'udienza per il deposito di documenti (es. avviso di ricevimento)

Massime di principio

  • Quando si impugna in Cassazione atti notificati a soggetti deceduti, occorre verificare documentalmente la qualità di erede del destinatario della notificazione: notificare a persona non erede non sostituisce la notifica dovuta agli effettivi eredi
  • Per l'ammissibilità del ricorso per cassazione è essenziale produrre la prova del perfezionamento della notificazione (avvisi di ricevimento) entro i termini processuali; la produzione può essere effettuata anche successivamente al deposito del ricorso ma non oltre l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio
  • La notificazione eseguita in base a disposizioni dichiarate incostituzionali o normative non applicabili può essere ritenuta inefficace: in questi casi l'Amministrazione fiscale deve procedere a nuova notificazione secondo le modalità previste per il caso concreto (es. art. 142 c.p.c. per iscritti all'AIRE)
  • La tempestiva impugnazione dell'atto da parte del destinatario non sempre sanerà ex tunc una nullità di notificazione; la sanatoria richiede condizioni specifiche e non sostituisce la prova dell'avvenuta notificazione
  • In presenza di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, il ricorrente può tentare la rimessione in termini dimostrando di essersi tempestivamente attivato per ottenere duplicati, ma non è garantita la concessione se manca qualsiasi attività dell'intimato

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