Cassazione Penale, Ordinanza n. 04417/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza aveva revocato la detenzione domiciliare concessa a un condannato, ritenendo rilevanti condotte tenute durante l'esecuzione della pena. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In concreto, ha censurato in modo generico la ricostruzione dei fatti posta a base della revoca, contestando la materialità della condotta valorizzata dal giudice di sorveglianza, condotta ricostruita in assenza di un accertamento penale sulla base della testimonianza della persona offesa e delle indagini di polizia. Non ha invece specificamente attaccato il complessivo giudizio di inaffidabilità del condannato, che era stato desunto anche da ulteriori comportamenti trasgressivi della misura già sfociati nella revoca dell'affidamento in prova e nell'applicazione della detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale commesse durante l'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza sulla rilevanza di tali condotte è autonoma rispetto a quella del giudice della cognizione, salvo il limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della mancata commissione da parte dell'istante. Poiché il ricorso si limitava a contestazioni generiche dei dati di fatto e non aggrediva specificamente le ulteriori ragioni poste a base del giudizio di inaffidabilità, è stato ritenuto inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla giurisprudenza costituzionale sui profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale poste in essere durante l'esecuzione della pena, la valutazione del giudice di sorveglianza sulla rilevanza del fatto è autonoma rispetto a quella del giudice della cognizione, salvo il limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della mancata commissione da parte del condannato.
- Il ricorso per cassazione contro la revoca di una misura alternativa è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche della ricostruzione fattuale e non censura in modo specifico tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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