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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12809/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Commissione Provinciale di Avellino che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di Nicola Iuorio, ritenuto solidalmente obbligato per debiti tributari della MTM snc. La Commissione aveva accolto il contribuente sulla base della estinzione della società nel 2002. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo che la cancellazione della società dal registro non fa venir meno la responsabilità solidale dei soci e che i debiti sociali possono essere iscritti a ruolo e riscossi nei confronti dei soci (richiamando la nozione di successione ex lege dei debiti sociali). La CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che non fossero stati censurati tutti i motivi della decisione di primo grado. L'Agenzia ha quindi impugnato in Cassazione deducendo, tra l'altro, violazioni di norme processuali in ordine all'ammissibilità dell'appello (art. 112 c.p.c., art. 101 c.p.c. richiamate in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il primo motivo. Ha giudicato che l'appello era sufficientemente specifico e mirava a rimettere in discussione il fondamento logico-giuridico della sentenza di primo grado, chiedendo la riforma completa della decisione in quanto la cancellazione della società non impedisce l'azione esecutiva nei confronti dei soci. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone ha valore dichiarativo e non impedisce, salvo prova contraria, la vicenda successionale dei debiti sui soci; ha inoltre richiamato i principi relativi all'efficacia del giudicato esterno e alla prova della sua formazione. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla CTR di Napoli in diversa composizione per riesaminare l'appello nel merito e decidere anche sulle spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 2312 c.c.

    La cancellazione della società dal registro può comportare, nella prospettiva dell'Ufficio, una vicenda successoria che rende i soci responsabili per i debiti sociali; la Corte accoglie la esigenza di considerare la responsabilità dei soci anche dopo la cancellazione della società di persone

  • art. 330 c.p.c.

    se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, per il giudizio

    Consente la notifica dell'impugnazione al domicilio eletto in primo grado quando la parte non si è costituita in appello; la Corte ha ritenuto corretta la notifica effettuata al domicilio eletto in primo grado

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato dal medesimo contesto sulle modalità di notifica quando non è eletta residenza o domicilio nel giudizio di impugnazione

  • art. 17 d.lgs. n. 546/1992

    le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio; l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo

    Stabilisce che l'elezione di domicilio o la residenza dichiarata in un grado di giudizio vale anche per i gradi successivi, giustificando la validità della notifica dell'impugnazione al domicilio eletto in primo grado

  • art. 53 comma 1 d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata in tema di requisiti di specificità dei motivi dell'impugnazione in materia tributaria; la Corte nota che l'appello è ammissibile quando contiene elementi idonei a investire la decisione nella sua interezza

  • art. 112 c.p.c.

    Norma richiamata come profilo di censura da parte dell'Agenzia; riguarda la motivazione e i mezzi istruttori nel processo civile ed è stata valutata insieme al contenuto dell'atto di appello per verificare la sua specificità

  • art. 2304 c.c. (citato nel ricorso)

    Citato dall'Agenzia nel ricorso; nella decisione si è comunque trattato il profilo della responsabilità dei soci in relazione alla cancellazione della società

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Fondamento delle doglianze per vizio di motivazione e violazione di norme processuali dedotte in Cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il controllo sulla motivazione della CTR in ordine all'ammissibilità dell'appello

  • art. 101 comma 2 c.p.c.

    Richiamata nel ricorso come vizio procedurale relativo all'istruttoria e all'istruttoria documentale; la Corte ha esaminato l'insieme delle doglianze in ordine all'ammissibilità e specificità dell'appello

  • art. 156 c.p.c.

    La costituzione in giudizio con controricorso può sanare eventuali vizi di notifica relativi al luogo della stessa; la Corte ha richiamato la sanatoria operata dalla costituzione del controricorrente

  • Giurisprudenza citata: Cass. Sez. U. n. 6070/2013 e Cass. n. 13183/2017

    La giurisprudenza di legittimità afferma che la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone ha valore dichiarativo e non impedisce la possibilità di far valere i debiti nei confronti dei soci; inoltre la formazione del ruolo a nome di un soggetto estinto (o la continuazione dell'azione) può riverberarsi sui successori o soci

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese di una societa di persone non estingue automaticamente la responsabilità dei soci per debiti tributari: la riscossione puo' essere esperita nei confronti dei soci se esistono titoli o ragioni che collegano la pretesa ai soci, salvo prova contraria che dimostri la cessazione effettiva di rapporti rilevanti
  • In materia di impugnazioni tributarie l'appello e' ammesso se risulta sufficientemente specifico e contiene argomentazioni idonee a investire la decisione impugnata nella sua interezza; non e' necessario censurare formalmente ogni singola ratio della sentenza quando l'impugnazione mira a colpire il fondamento logico-giuridico complessivo della decisione
  • Il giudicato esterno puo' precludere il riesame di questioni comuni tra giudizi solo se la formazione del giudicato e' provata con la produzione della sentenza munita dell'attestato di cancelleria; se esistono giudicati contrastanti prevale, in genere, quello successivo, salvo ipotesi di revocazione
  • Le notifiche e comunicazioni effettuate al domicilio eletto o alla residenza dichiarata in un grado di giudizio hanno efficacia anche per i gradi successivi; la costituzione del controricorrente puo' altresi' sanare vizi relativi al luogo della notifica
  • Se la Corte superiore annulla per vizi formali o di ammissibilita', il giudizio va rimesso al giudice di merito che deve riesaminare i profili di merito e decidere anche sulle spese, per cui l'accoglimento dell'appello in Cassazione comporta quasi sempre un rinvio per il riesame nel merito

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