Sentenza del 22/01/2018 n. 192 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Rimborsi e giudizio di ottemperanza - Istanza di rimborso - Agevolazione ACE - Spettante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva versato integralmente l’imposta in via prudenziale, senza presentare una dichiarazione integrativa e senza proporre interpello disapplicativo, ma successivamente aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta versata, sostenendo di avere diritto all’agevolazione ACE. La questione riguardava se l’ACE potesse essere riconosciuta anche mediante un’istanza di rimborso e, successivamente, nel giudizio tributario.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata ritenuta fondata. L’agevolazione ACE può essere riconosciuta anche in sede di rimborso, quando il contribuente abbia inizialmente versato l’intero importo per prudenza, pur non avendo presentato dichiarazione integrativa o interpello disapplicativo. Inoltre, il giudice tributario può accertare direttamente l’esistenza del diritto all’agevolazione nel giudizio, purché siano dimostrati tutti i presupposti previsti dalla legge. Il rimborso deve quindi essere riconosciuto nei limiti in cui tali presupposti risultino provati.
Norme richiamate
Disciplina dell’ACE
L’agevolazione ACE costituisce un diritto del contribuente quando risultano integrati i presupposti sostanziali previsti dalla legge e può essere fatta valere anche attraverso una domanda di rimborso.
Norme sul rimborso delle imposte indebitamente versate
Il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza anche quando il beneficio fiscale non sia stato utilizzato nella dichiarazione originaria, purché il diritto al rimborso sia dimostrato.
Norme sul processo tributario e sull’accertamento del rapporto tributario
Il giudice tributario può verificare direttamente la sussistenza del diritto sostanziale fatto valere dal contribuente e riconoscere l’agevolazione in sede contenziosa, senza che la mancata presentazione di una dichiarazione integrativa o di un interpello disapplicativo impedisca necessariamente l’esame della pretesa.
Massime di principio
- Un’agevolazione fiscale sostanziale può essere riconosciuta anche tramite istanza di rimborso, se il contribuente dimostra di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge.
- Il versamento integrale dell’imposta effettuato in via prudenziale non comporta necessariamente la perdita del beneficio fiscale, soprattutto quando il contribuente agisce successivamente per ottenere la restituzione dell’eccedenza.
- La mancata presentazione di una dichiarazione integrativa o di un interpello disapplicativo non esclude automaticamente il diritto all’agevolazione, se tali adempimenti non costituiscono condizioni sostanziali indispensabili previste dalla normativa.
- Nel contenzioso tributario il giudice può accertare direttamente il rapporto fiscale e riconoscere il beneficio, ma il contribuente deve fornire prova completa dei presupposti dell’agevolazione e rispettare i termini applicabili all’istanza di rimborso.
- La possibilità di ottenere il rimborso non elimina l’esigenza di documentare correttamente il calcolo dell’agevolazione, la tempestività della richiesta e l’effettivo versamento dell’imposta.
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