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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28021/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la conferma, da parte della Corte di appello di Catania, della sua condanna pronunciata con rito abbreviato dal GUP di Siracusa. L'oggetto del gravame era esclusivamente la conferma della circostanza aggravante della "recidiva semplice" contestata a carico del Diana; il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che i precedenti invocati non giustificavano l'applicazione della recidiva (con particolare riferimento a un precedente commesso quando era minorenne e a un precedente del 2019 ritenuto non specifico). La fattispecie originaria era stata riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 1, del DPR n. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata: il precedente commesso quando il ricorrente era minorenne è stato valutato come caratterizzato da specificità rispetto al reato ora contestato e quindi indicativo di "maggiore pericolosità sociale" e di una persistente capacità a delinquere; inoltre è stato considerato rilevante anche un ulteriore precedente del 2019, sebbene non specifico. Complessivamente tali elementi giustificano l'applicazione dell'aggravante della recidiva semplice. Per questi motivi la cassazione ha escluso il vizio denunciato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • DPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990

    La norma è richiamata in relazione alla riqualificazione del fatto a carico del ricorrente: la Corte d'appello aveva ritenuto che il fatto configurasse una violazione di cui all'art. 73 co.1. La Corte di Cassazione non ha censurato tale riqualificazione e l'ha ritenuta coerente con la motivazione complessiva.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La recidiva semplice può essere valutata anche quando un precedente sia stato commesso in età minorile se il fatto precedente risulta "specifico" o comunque dimostra una persistente pericolosità sociale.
  • La presenza di più precedenti, anche se alcuni non sono specifici, rafforza l'apprezzamento di una persistente insofferenza alle regole penali e può giustificare l'aggravante della recidiva.
  • In sede di legittimità la Corte verifica sia la correttezza normativa sia l'adeguatezza della motivazione: critiche generiche alla valutazione dei precedenti devono essere riferite a elementi specifici per essere recepite.
  • Per impugnare con successo l'applicazione della recidiva occorre dimostrare in modo preciso l'irrilevanza o l'inidoneità dei precedenti rispetto alla fattispecie attuale, nonché l'assenza di elementi che indichino una persistenza criminosa.
  • La condanna alle spese in cassazione (art. 616 c.p.p.) è frequente quando il ricorso è ritenuto infondato e la Corte ritiene che non vi siano profili meritevoli di accoglimento.

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