Ordinanza n. 367/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di rigetto conclusivo del procedimento amministrativo prot. n. 0053534 del 14/10/2025, adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale è stata respinta l’istanza del Sig. Limoncelli Carmine di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania per le classi di concorso AA00 (Scuola dell’infanzia), EE00 (Scuola primaria) e A-48 (Scienze motorie e sportive – ex A-48 e A-49); 2. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, comunicato in data 1 02/07/2025; oltre che per - l’accertamento della validità e dell’efficacia in Italia dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’esito dei percorsi formativi rumeni riconosciuti dalle competenti autorità rumene; del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei predetti titoli ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. n. 206/2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti in Romania, comprendente il preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha respinto l'istanza di riconoscimento, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007, delle abilitazioni rumene relative alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alle scienze motorie e sportive. Ha chiesto anche l'accertamento della validità e dell'efficacia dei titoli in Italia e la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dalla motivazione cautelare emerge che l'Amministrazione aveva valorizzato l'assenza della cosiddetta Adeverinta finale del Ministero dell'istruzione rumeno e aveva definito termini per il completamento della documentazione. Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che il titolo Nivel non è estraneo al riconoscimento legale in Romania, che conduce alla Adeverinta ministeriale e che il diniego non poteva essere adottato senza un esame sostanziale della domanda.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ravvisando sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, ha ritenuto, in sede di sommario esame, che il caso non rientri nell'ambito della sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, perché il Nivel non è un titolo estraneo al riconoscimento legale in Romania, non è privo di carattere ufficiale e conduce de plano alla Adeverinta ministeriale; inoltre, la Romania non nega la sua efficacia ai fini della qualificazione. Secondo l'orientamento richiamato dal TAR, fondato sugli artt. 13 e 51 della Direttiva 2005/36 e sul principio di proporzionalità, l'Adeverinta finale ha natura eminentemente ricognitiva: la sua mancanza non giustifica un diniego assoluto senza esame sostanziale dell'istanza, pur potendo rilevare per l'eventuale assegnazione di misure compensative aggravate e per la ricostruzione dei contenuti sostanziali degli altri documenti. Il TAR ha inoltre ritenuto che il Ministero sia intervenuto oltre i termini dell'art. 51 della Direttiva 2013/55/UE e comunque oltre un termine ragionevole, sicché non poteva fissare termini propriamente perentori per il completamento della documentazione. Il ricorrente dovrà comunque essere ulteriormente invitato a ottenere e depositare l'Adeverinta ministeriale. Quanto al periculum, il diniego può incidere incisivamente sugli incarichi lavorativi in essere e su diritti di rilievo costituzionale e unionale, quali il diritto al lavoro e la libera circolazione. È stata fissata l'udienza pubblica del 9 settembre 2026; le spese sono state compensate per la non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora e ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato; il testo non sviluppa una specifica valutazione autonoma sulla sua legittimità.
Direttiva 2005/36/CE, art. 13
Utilizzato, insieme al principio di proporzionalità, per ritenere che l'assenza dell'Adeverinta finale non giustifichi automaticamente il diniego del riconoscimento senza esame sostanziale della domanda.
Direttiva 2005/36/CE, art. 51
Richiamato per affermare che l'Amministrazione, intervenuta oltre i termini previsti, non poteva imporre propri termini perentori per il completamento dei documenti.
Direttiva 2013/55/UE, art. 51
Richiamato quale disciplina dei termini entro i quali l'autorità competente deve esaminare la domanda di riconoscimento; il superamento del termine esclude la possibilità di fissare successivamente termini perentori propri.
d.lgs. n. 206/2007
Indicato quale normativa nazionale posta a fondamento della domanda di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Romania; il testo non specifica ulteriori disposizioni applicate.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'assenza di un documento finale avente natura eminentemente ricognitiva non consente, di per sé, di respingere l'istanza senza un esame sostanziale della documentazione e dei requisiti, ferma la possibile rilevanza del documento per l'eventuale imposizione di misure compensative e per la ricostruzione dei contenuti della formazione.
- Il principio di proporzionalità impone che la mancanza di una certificazione ricognitiva sia valutata in concreto e non trasformata automaticamente in un ostacolo assoluto al riconoscimento di una qualifica professionale dell'Unione.
- Quando l'autorità competente esamina la domanda oltre i termini previsti dalla disciplina unionale e comunque oltre un termine ragionevole, non può fissare successivamente termini propri qualificati come perentori per il completamento della documentazione.
- Nel bilanciamento cautelare, il rischio che il diniego di riconoscimento incida significativamente su incarichi lavorativi in essere e sui diritti al lavoro e alla libera circolazione nell'Unione può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione dell'atto.
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