Cassazione Penale, Sentenza n. 38205/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena (6 mesi e 51 euro di multa) applicata a Fabio Dall'Asta per mancato versamento di euro 200, somma che il giudice della cognizione aveva subordinato al beneficio a favore della persona offesa Alessandro Ambrogiani. Il Tribunale di Urbino aveva ritenuto che, non avendo la persona offesa esercitato l'azione civile nel processo penale, la statuizione risarcitoria non poteva essere imposta e quindi il giudice dell'esecuzione ha rifiutato di revocare la sospensione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il processo al Tribunale di Urbino per un nuovo giudizio. Il motivo dell'annullamento è che il giudice dell'esecuzione non può sindacare né riformare statuizioni definitive contenute in una sentenza non impugnata: l'illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale può essere dedotta soltanto in sede di cognizione (mediante impugnazione della sentenza), sicché l'ordinanza di rigetto che si fondava su tale valutazione ha ecceduto i poteri del giudice esecutivo. Al giudice di rinvio è stato indicato di verificare, invece, esclusivamente se l'imputato abbia adempiuto alla prescrizione e, in caso contrario, se la mancata ottemperanza sia a lui ascrivibile.
Norme richiamate
Sez. U, n. 32939 del 27/04/2023 (Selvaggio)
Sez. U, n. 32939 del 27/04/2023
Affermato che il giudice dell'esecuzione non è abilitato a intervenire sulla statuizione definitiva della sentenza; eventuali vizi della subordinazione della sospensione condizionale devono essere censurati in sede di cognizione tramite impugnazione
Sez. 1, n. 17662 del 22/01/2014 (De Nittis)
Sez. 1, n. 17662 del 22/01/2014
Principio secondo cui l'illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena può essere dedotta solo attraverso l'impugnazione della sentenza nel giudizio di cognizione e non in sede esecutiva, per l'intangibilità del giudicato
Principio dell'intangibilità del giudicato (res judicata)
La decisione definitiva non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione; l'esecuzione deve limitarsi a verificare l'adempimento delle condizioni previste dalla sentenza e l'eventuale attribuibilità della mancata esecuzione all'imputato
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può riformare o annullare una statuizione definitiva contenuta in una sentenza non impugnata: i profili di illegittimità della decisione vanno dedotti con impugnazione nel giudizio di cognizione.
- Se la sospensione condizionale della pena è subordinata a un obbligo (es. versamento a favore della persona offesa), in esecuzione il controllo è limitato a verificare se l'imputato ha adempiuto all'obbligo e se la mancata esecuzione è a lui ascrivibile; non è consentito riaprire la legittimità della subordinazione stessa.
- Se si ritiene illegittima una condizione posta dal giudice della cognizione, il rimedio corretto è l'impugnazione della sentenza; l'autorità pubblica (Procuratore) deve proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza e non limitarsi a ottenere interventi in sede esecutiva.
- Quando la persona offesa non si è costituita parte civile, ciò può rilevare ai fini della valutazione della possibilità di imporre misure risarcitorie, ma tale criticità, se non dedotta nei termini, non legittima il giudice dell'esecuzione a modificare la statuizione definitiva.
- In caso di rinvio dal giudice di legittimità, il giudice di merito deve pronunciarsi nel nuovo giudizio focalizzandosi sull'adempimento concreto delle prescrizioni e sull'eventuale responsabilità dell'imputato per l'inadempimento.
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