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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27656/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a più carichi iscritti a ruolo, tra cui ICI, Tarsu e IRAP. La contribuente contestava anche la nullità o inesistenza delle notifiche delle cartelle presupposte. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame, ritenendo, per una cartella ICI, applicabile la litispendenza; per una cartella IRAP 2010, confermando l'annullamento già disposto in primo grado per mancata produzione della raccomandata ex art. 140 c.p.c.; e, per altre cartelle, affermando da un lato la validità della notifica diretta via raccomandata con avviso di ricevimento anche senza indicazione del destinatario della consegna, ma dall'altro censurando la mancata esibizione degli originali delle relate di notifica a fronte del disconoscimento della corrispondenza tra copia e originale. La società concessionaria ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, 26 d.P.R. n. 602/1973, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la notifica delle cartelle fosse stata provata e che il ricorso contro il preavviso di iscrizione ipotecaria dovesse essere dichiarato inammissibile; con il secondo deduce violazione degli artt. 22 d.lgs. n. 546/1992, 26 d.P.R. n. 602/1973, 214 e 215 c.p.c. e 2712 e 2719 c.c., assumendo che, anche in caso di disconoscimento della copia, il giudice avrebbe dovuto valutarne l'attendibilità con ogni mezzo di prova, incluse le presunzioni, senza negarne automaticamente efficacia probatoria. La contribuente resiste e, nelle more, segnala l'avvenuta definizione agevolata di una delle cartelle, chiedendo la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella posizione.

La decisione

La Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella oggetto di definizione agevolata; accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbendo il primo, e cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la questione della prova della notificazione delle cartelle alla luce del principio per cui, quando sia contestata la conformità delle copie prodotte, il giudice non può limitarsi a negare valore probatorio alle copie, ma deve valutarle con gli altri elementi istruttori disponibili e, se del caso, disporre la produzione degli originali. Resta fermo il giudicato sull'annullamento della cartella IRAP 2010 non impugnato. Le spese sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione proposta contro il preavviso di iscrizione ipotecaria, in presenza di cartelle ritualmente notificate.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente nel dedurre che l'azione della contribuente fosse tardiva o comunque non proponibile nei termini previsti per l'impugnazione degli atti tributari.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte ribadisce che la produzione di documenti in copia fotostatica è mezzo idoneo a introdurre la prova nel processo tributario e che, in caso di contestazione della conformità, il giudice deve disporre la produzione dell'originale.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    per la prova del perfezionamento della notifica della cartella è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica, ovvero dell'avviso di ricevimento, senza necessità dell'originale o della copia autentica.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione probatoria compiuta dalla CTR.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla notificazione delle cartelle.

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al disconoscimento della copia fotostatica rispetto all'originale.

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato per affermare che il disconoscimento della copia non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e non impedisce al giudice di utilizzare altri mezzi di prova.

  • art. 2712 c.c.

    la Corte precisa che il disconoscimento della conformità della riproduzione fotografica impone al giudice una valutazione complessiva della sua attendibilità, non l'automatica esclusione di efficacia probatoria.

  • art. 2719 c.c.

    in caso di contestazione della conformità della copia all'originale, il giudice deve esaminare le specifiche difformità e gli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi, senza limitarsi a escludere il documento.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla cartella IRAP 2010, la cui notifica era stata annullata in primo grado per mancata produzione della raccomandata prevista dalla norma.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte afferma che il divieto di nuove eccezioni riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le mere difese sulla validità della notifica.

  • art. 1, commi 186 ss., legge 29 dicembre 2022, n. 197

    richiamata per la definizione agevolata della lite con riferimento a una specifica cartella, con conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente a essa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la contestazione della rituale notifica di una cartella può essere superata dalla produzione della copia della cartella, della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento; non è necessario il deposito dell'originale, salvo specifiche contestazioni sulla conformità della copia.
  • Se la parte destinataria disconosce la conformità della copia all'originale, il giudice non può limitarsi a escludere in blocco la valenza probatoria del documento, ma deve valutarne l'attendibilità alla luce di tutti gli elementi istruttori disponibili, compresi i riscontri presuntivi, e può disporre l'esibizione dell'originale.
  • La mera contumacia dell'agente della riscossione in appello non equivale a rinuncia implicita a far valere la validità delle notifiche, poiché la difesa sulla regolarità della notifica costituisce mera difesa e non eccezione in senso stretto.
  • Nel contenzioso tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto, non le argomentazioni difensive dirette a confutare le deduzioni avversarie.
  • Ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, l'avviso di ricevimento della raccomandata è idoneo a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio, anche se non riporta il numero della cartella, purché la sua riferibilità sia accertata dal giudice e resti ammessa prova contraria del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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