Sentenza n. 171/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 282/2024 del Tribunale di Rimini - Sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale ordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 282/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione lavoro. Il decreto era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., divenendo inoppugnabile, ed era stato notificato al Ministero anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo gli interessi indicati dal giudice ordinario e le spese legali liquidate nel decreto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza; la disposizione è richiamata quale base processuale del ricorso.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo ai sensi di tale disposizione, con conseguente definitività e inoppugnabilità rilevata dal TAR.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando un decreto ingiuntivo esecutivo e inoppugnabile non venga spontaneamente adempiuto dall'amministrazione obbligata, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
- In sede di ottemperanza a un decreto ingiuntivo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente le statuizioni del giudice ordinario, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti e includendo gli interessi e le spese liquidati nel titolo esecutivo.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
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