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Sentenza

Sentenza n. 2062/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso e comportava la formalizzazione dell'ammissione presso una struttura residenziale per disabili psichici mediante stipula della relativa convenzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario di struttura residenziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. nei confronti del Comune di Borgetto, chiedendo l'esecuzione di una precedente sentenza del TAR, non impugnata e ormai definitiva. Ha domandato la condanna del Comune alla piena e puntuale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato dal giudice, mediante la formalizzazione della propria ammissione presso una struttura residenziale per disabili psichici e la stipula della relativa convenzione; la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; nonché la condanna alle spese. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. Il giudice ha verificato la ritualità della notificazione, la mancata impugnazione del titolo azionato, attestata dalla cancelleria, e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di dare puntuale e completa esecuzione alla precedente sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali dell'Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; il compenso sarà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 115/2002. Ha inoltre disposto, quale penalità di mora, il pagamento di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di trenta giorni e fino all'insediamento del commissario ad acta. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, da versare al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione di una sentenza amministrativa definitiva e consentono al giudice di impartire ordini all'amministrazione, nominare un commissario ad acta e adottare ulteriori misure esecutive.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una somma di denaro a titolo di penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • d.P.R. 115/2002

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta e i termini per la presentazione della relativa parcella.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale non è stato impugnato ed è decorso il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni, il giudice può ordinare all'amministrazione soccombente di dare esecuzione puntuale e completa alla sentenza entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine.
  • La nomina a commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutata o impedita da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata dal giudice dell'ottemperanza per incentivare l'esecuzione del giudicato, parametrandola temporalmente al ritardo e prevedendo un limite massimo e la cessazione al momento dell'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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