Cassazione Civile, Ordinanza n. 19094/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una infermiera professionale, in servizio in un ospedale pubblico e inserita in turni mattutini, pomeridiani e notturni, volta a ottenere il riconoscimento della maggiorazione giornaliera prevista dall'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità 1 settembre 1995 anche per la giornata successiva al turno notturno di 12 ore, qualificata dalla lavoratrice come riposo compensativo. La Corte d'appello aveva confermato il riconoscimento del diritto dal dicembre 2009 al luglio 2015. L'azienda sanitaria ricorreva per cassazione sostenendo che la giornata successiva al turno notturno non potesse essere considerata riposo compensativo, perché non vi era stato superamento dell'orario settimanale di 36 ore; secondo la tesi aziendale, si trattava piuttosto di un semplice giorno non lavorato o, al più, di secondo riposo settimanale. Denunciava la violazione degli artt. 22 L. 724/1994, 3 d.lgs. 66/2003, 44 c.c.n.l. 1.9.1995 e 2109 c.c., insistendo sul fatto che la nozione di riposo compensativo sarebbe stata utilizzabile solo in caso di superamento dell'orario ordinario settimanale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'azienda sanitaria, affermando che la giornata di smonto successiva al turno notturno di 12 ore può essere qualificata come riposo compensativo anche quando non sia stato superato, nel complesso, l'orario settimanale contrattuale di 36 ore. La Corte ha valorizzato la funzione dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 44, comma 3, c.c.n.l., cioè ristoro della maggiore gravosità del lavoro a turni e del recupero psico-fisico, e la lettura coordinata con l'art. 26 c.c.n.l. 7 aprile 1999, che impone adeguati periodi di riposo per consentire il recupero psico-fisico nei turni continuativi sulle 24 ore. Ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui l'indennità spetta ogni volta che il riposo sia chiaramente volto a consentire il recupero del maggior stress psico-fisico legato a un turno di particolare intensità e gravosità, anche se la prestazione complessiva non ecceda l'orario contrattuale settimanale.
Norme richiamate
art. 44, comma 3, c.c.n.l. Comparto Sanità 1 settembre 1995
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
La clausola va letta come riconoscimento di un'indennità strettamente connessa alla penosità del lavoro a turni; il riposo compensativo è l'unica assenza che non esclude il diritto all'indennità quando è funzionale al recupero del maggiore stress psico-fisico della prestazione.
art. 26 c.c.n.l. Comparto Sanità 7 aprile 1999
prevede, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico
La disposizione conferma che il riposo tra turni ha funzione compensativa e di recupero psico-fisico, orientando la qualificazione della giornata successiva allo smonto come riposo compensativo.
art. 5 c.c.n.l. 10 aprile 2008
Richiamato quale integrazione dell'art. 26 c.c.n.l. sul tema dell'orario di lavoro, senza che emergano specifiche statuizioni decisive ulteriori.
art. 41 c.c.n.l. 7 aprile 1999
Richiamato nel quadro della disciplina collettiva sulle indennità e sull'orario di lavoro, senza specifica autonoma ratio decisoria nel testo.
art. 25 c.c.n.l. 19 aprile 2004
Richiamato come parte della disciplina collettiva sulle condizioni di lavoro dei turnisti.
art. 22 L. 724/1994
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la ripartizione dell'orario settimanale su cinque giorni e la tesi del giorno non lavorato; la Corte lo distingue dalla nozione di riposo compensativo.
art. 3 d.lgs. 66/2003
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro; non risulta svolgere un ruolo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 2109 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non assunto come base decisoria autonoma dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'indennità prevista per il personale turnista del comparto sanità, il riposo compensativo non coincide necessariamente con il solo recupero di ore eccedenti l'orario settimanale; può consistere anche nella giornata di pausa programmata dopo un turno notturno particolarmente gravoso, se finalizzata al recupero psico-fisico del lavoratore.
- La distinzione tra giorno non lavorato e riposo compensativo va operata in base alla funzione concreta dell'assenza dal servizio: se la pausa è causalmente collegata alla maggiore penosità del turno e al recupero delle energie, essa conserva natura compensativa e mantiene ferma la spettanza dell'indennità.
- Nell'interpretazione delle clausole collettive sul lavoro a turni, occorre leggere l'indennità giornaliera in coerenza con la disciplina dell'orario e dei riposi tra turni, valorizzando la ratio di ristoro della maggiore gravosità della prestazione e non un criterio meramente aritmetico fondato sul superamento dell'orario settimanale.
- La giurisprudenza sul 'sabato non lavorato' non è automaticamente estensibile a tutte le ipotesi di assenza dal servizio del turnista: quando il riposo segue un turno prolungato notturno e serve a recuperare il maggiore stress della prestazione, esso è riposo compensativo anche se non coincide con il recupero di ore settimanali eccedenti.
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