Ordinanza del 13/02/2017 n. 181 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Istanza di sospensione di una sentenza di parziale accoglimento - Interesse - Carenza - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza cautelare volta a sospendere una sentenza che ha parzialmente accolto il ricorso originario è inammissibile per carenza d’interesse, poiché la sospensione arrecherebbe un pregiudizio all’istante, privandolo della tutela parziale già ottenuta contro l’avviso.
Inammissibilità dell’istanza di sospensione di una sentenza di parziale accoglimento per carenza d’interesse
Inammissibilità della sospensione di una sentenza di parziale accoglimento
Il documento afferma il principio secondo cui non è ammissibile, per carenza d’interesse, l’istanza di sospensione proposta contro una sentenza che abbia parzialmente accolto il ricorso originario. La misura richiesta, infatti, non apporterebbe un’utilità all’istante, ma determinerebbe un effetto pregiudizievole.
Interesse alla sospensione
L’interesse a proporre un’istanza cautelare deve essere concreto e attuale. Nel caso esaminato, tale interesse manca perché la sentenza impugnata ha già riconosciuto una tutela, seppur parziale, nei confronti dell’avviso oggetto di contestazione.
Effetti pregiudizievoli della sospensione
La sospensione della sentenza di parziale accoglimento finirebbe per privare l’istante della tutela parziale conseguita. Di conseguenza, la richiesta cautelare risulterebbe contraria all’interesse sostanziale del soggetto che l’ha presentata, poiché mirerebbe a sospendere un provvedimento in parte favorevole.
Principio conclusivo
L’istanza di sospensione avente a oggetto una sentenza di parziale accoglimento dell’originario ricorso è dichiarata inammissibile per carenza d’interesse quando la sospensione comporti la perdita dell’attuale tutela parziale ottenuta contro l’avviso.
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