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Ordinanza

Ordinanza del 15/02/2017 n. 4066 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Notificazione sentenza via PEC - Conoscibilità giuridica - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che, prima dell’operatività del processo tributario telematico, la notificazione via PEC della sentenza di primo grado non era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. L’appello dell’Agenzia delle Entrate, notificato entro il termine lungo, è stato quindi ritenuto tempestivo; il ricorso del contribuente è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Notificazione via PEC della sentenza tributaria e decorrenza del termine breve d’impugnazione

Notificazione via PEC della sentenza tributaria e decorrenza dei termini d’impugnazione

La Corte di cassazione esamina la validità, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, della notificazione via PEC di una sentenza della Commissione tributaria provinciale effettuata nel novembre 2014. La Corte esclude che tale notificazione potesse produrre effetti acceleratori nel processo tributario, poiché all’epoca dei fatti il processo tributario telematico non era ancora operativo.

Oggetto della controversia

D.M. aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria su un’istanza di rimborso IRPEF relativa alle ritenute operate mensilmente, dal 1997 al 2008, sul trattamento pensionistico privilegiato percepito quale militare dell’Arma dei Carabinieri.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo applicabile l’esenzione IRPEF in ragione dell’equiparazione delle pensioni privilegiate concesse ai militari per infermità contratte in servizio alle pensioni di guerra. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 2065/01/2015 depositata il 21 ottobre 2015, aveva riformato la decisione, riconoscendo alle pensioni privilegiate ordinarie, civili o militari, natura reddituale e non risarcitoria, salvo i casi eccezionali delle pensioni di guerra e delle pensioni derivanti da invalidità contratta durante il servizio militare di leva.

Questione processuale esaminata

Il contribuente sosteneva che l’appello dell’Agenzia delle Entrate fosse tardivo. La sentenza di primo grado era stata notificata dal difensore del contribuente all’Amministrazione finanziaria tramite PEC il 20 novembre 2014 e, secondo il ricorrente, tale notificazione avrebbe dovuto far decorrere il termine breve di 60 giorni previsto per l’impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate aveva invece notificato l’appello il 23 settembre 2015, facendo riferimento al termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 31 ottobre 2014.

Il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 38 e 51 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 3-bis della L. n. 53/1994.

Disciplina della notificazione via PEC

La Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis. L’art. 1 della L. n. 53/1994, nel testo modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a), n. 9, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, consentiva la notificazione tramite PEC degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

Tuttavia, per la specialità della disciplina del processo tributario, tale previsione non poteva essere automaticamente estesa agli atti del contenzioso tributario. La notificazione telematica degli atti tributari richiedeva una specifica disciplina normativa e tecnica.

Il D.Lgs. n. 156/2015 ha introdotto l’art. 16-bis nel D.Lgs. n. 546/1992, prevedendo che le notificazioni tra le parti e i depositi presso le Commissioni tributarie potessero avvenire in via telematica secondo le disposizioni del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, e dei relativi decreti attuativi.

Il D.M. n. 163/2013, art. 3, comma 3, aveva demandato a successivi decreti ministeriali l’individuazione delle regole tecnico-operative. Il D.M. 4 agosto 2015 aveva quindi stabilito le specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario.

Operatività del processo tributario telematico

L’art. 12 del D.Lgs. n. 156/2015 aveva previsto, in via generale, l’entrata in vigore della riforma dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, il comma 3 dello stesso articolo stabiliva che l’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 si applicasse secondo la decorrenza e le modalità previste dai decreti attuativi.

Il D.M. 4 agosto 2015, art. 16, aveva disposto l’avvio sperimentale del processo tributario telematico per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana dal 1° dicembre 2015.

Ne consegue che, alla data del 20 novembre 2014, la disciplina del processo tributario telematico non era ancora operativa e la notificazione via PEC della sentenza tributaria non era prevista come modalità idonea di notificazione processuale.

Decorrenza del termine breve d’impugnazione

La Corte richiama l’art. 326, comma 1, c.p.c., secondo cui il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte, tra cui Cass. n. 10026/2010, Cass. S.U. n. 6333/1982, n. 6480/1995, n. 1132/2000 e Cass. S.U. n. 12898/2011, la decorrenza del termine breve non è collegata alla mera conoscenza, anche legale, della sentenza. È invece necessario il compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria consistente nella notificazione della sentenza nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte.

Pertanto, una notificazione eseguita con modalità diverse da quelle processualmente previste non è idonea a far decorrere il termine breve. La Corte precisa che non assume rilievo la circostanza che l’Amministrazione finanziaria abbia comunque acquisito una conoscenza giuridica o di fatto della sentenza attraverso la PEC.

Applicazione al caso concreto

La notificazione via PEC eseguita dal difensore del contribuente il 20 novembre 2014 non poteva produrre l’effetto di far decorrere il termine breve di 60 giorni, poiché tale modalità non era ancora ammessa nel processo tributario.

Essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata il 31 ottobre 2014, l’appello dell’Agenzia delle Entrate, notificato il 23 settembre 2015, è stato ritenuto rituale e tempestivo in quanto proposto nel termine lungo.

Il contribuente non aveva inoltre formulato censure sul merito della decisione della Commissione tributaria regionale. Di conseguenza, la sentenza regionale è stata confermata integralmente.

Esito del giudizio e spese

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della novità delle questioni di diritto affrontate.

La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

La decisione è stata assunta il 27 ottobre 2016 e depositata in cancelleria il 15 febbraio 2017.

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