Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 14/02/2017 n. 3804 - Corte di Cassazione

Imposte sui redditi - Accertamento sintetico ai sensi dell'articolo 38 DPR 600/73- Prova documentale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che, nell’accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, il contribuente deve dimostrare documentalmente l’esistenza, l’entità e la durata del possesso dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, senza dover provare anche l’effettiva destinazione di tali redditi alla specifica spesa contestata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Campania.

Accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/1973 e prova documentale dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata

Accertamento sintetico e oggetto della controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di P.R. ai fini IRPEF e ILOR per l’anno 2007, sulla base dell’accertamento sintetico previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio aveva determinato sinteticamente il reddito complessivo netto della contribuente in relazione a una spesa per incremento patrimoniale, costituita dall’acquisto di un’autovettura di grossa cilindrata.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato tale decisione. Secondo la CTR, la prova documentale contraria non doveva limitarsi a dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ma avrebbe dovuto comprovare anche la loro entità, la durata del possesso e il collegamento causale con la specifica spesa considerata dall’Ufficio.

Motivi del ricorso per cassazione

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi:

  • con il primo motivo ha contestato l’insufficienza della prova contraria fornita;
  • con il secondo motivo ha lamentato il mancato esame delle prove prodotte.

L’Amministrazione intimata si è costituita, ma non ha depositato controricorso.

Esito del primo motivo

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura tendeva sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, senza spiegare adeguatamente in che modo le disposizioni di legge richiamate fossero state violate.

Prova contraria nell’accertamento sintetico

Il secondo motivo è stato ritenuto fondato. La CTR aveva erroneamente considerato estranei alla controversia gli importi ricevuti dal marito della contribuente e aveva ritenuto necessaria una concatenazione causale diretta tra tali somme e l’acquisto dell’autovettura.

La Corte ha esaminato l’evoluzione della propria giurisprudenza sull’interpretazione dell’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973. Un precedente orientamento, richiamato nelle pronunce n. 1332 del 26 gennaio 2016, n. 22944 del 10 novembre 2015 e n. 14885 del 16 luglio 2015, riteneva che il contribuente dovesse provare non soltanto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche che la specifica spesa per incrementi patrimoniali fosse stata sostenuta proprio con tali redditi e non con altri redditi dichiarati.

Tale indirizzo è stato tuttavia superato dalla pronuncia n. 1455/2016. Secondo il principio successivamente affermato, il contribuente non deve fornire un’ulteriore prova dell’effettiva destinazione del reddito esente o assoggettato a tassazione separata allo specifico incremento patrimoniale. È sufficiente dimostrare documentalmente l’esistenza di tali redditi.

La Corte ha escluso che dalla norma possa ricavarsi un ulteriore onere probatorio concernente la provenienza delle somme o la dimostrazione dell’effettiva disponibilità finanziaria utilizzata per ciascun acquisto. Un’interpretazione diversa finirebbe per trasformare il presupposto dell’imposizione: non più l’esistenza di un reddito, ma l’esistenza di una spesa finanziata da redditi imponibili ordinari, congrui, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

Entità e durata del possesso dei redditi

La Corte ha richiamato anche il principio espresso nella pronuncia n. 8995/2014, precisando i limiti della prova contraria richiesta dall’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973.

Il contribuente può dimostrare, mediante idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. La documentazione deve attestare:

  • l’esistenza dei redditi esenti o soggetti a ritenuta;
  • l’entità di tali redditi;
  • la durata del loro possesso.

La disposizione non impone invece di dimostrare che quei redditi siano stati impiegati proprio per sostenere la spesa contestata. La prova dell’entità e della durata del possesso serve a dimostrare, in termini oggettivi e quantitativi, che tali redditi erano disponibili per giustificare la maggiore capacità contributiva accertata sinteticamente.

Modalità della prova documentale

La prova documentale non è considerata particolarmente onerosa. La Corte indica, quale esempio, la produzione degli estratti dei conti correnti intestati al contribuente, quando siano idonei a dimostrare la durata del possesso delle somme.

Non è sufficiente, invece, il semplice transito dei redditi nella disponibilità del contribuente. La documentazione deve consentire di verificare che le somme siano rimaste nella disponibilità del soggetto per un periodo compatibile con le spese o con il tenore di vita posti a fondamento dell’accertamento sintetico.

Cassazione della sentenza e rinvio

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo e ha cassato la sentenza impugnata. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per una nuova valutazione della prova documentale e degli elementi dedotti dalla contribuente.

La CTR dovrà inoltre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta l’11 gennaio 2017 e depositata in cancelleria il 14 febbraio 2017.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.