Ordinanza del 14/02/2017 n. 3804 - Corte di Cassazione
Imposte sui redditi - Accertamento sintetico ai sensi dell'articolo 38 DPR 600/73- Prova documentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che, nell’accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, il contribuente deve dimostrare documentalmente l’esistenza, l’entità e la durata del possesso dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, senza dover provare anche l’effettiva destinazione di tali redditi alla specifica spesa contestata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Campania.
Accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/1973 e prova documentale dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata
Accertamento sintetico e oggetto della controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di P.R. ai fini IRPEF e ILOR per l’anno 2007, sulla base dell’accertamento sintetico previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio aveva determinato sinteticamente il reddito complessivo netto della contribuente in relazione a una spesa per incremento patrimoniale, costituita dall’acquisto di un’autovettura di grossa cilindrata.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato tale decisione. Secondo la CTR, la prova documentale contraria non doveva limitarsi a dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ma avrebbe dovuto comprovare anche la loro entità, la durata del possesso e il collegamento causale con la specifica spesa considerata dall’Ufficio.
Motivi del ricorso per cassazione
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi:
- con il primo motivo ha contestato l’insufficienza della prova contraria fornita;
- con il secondo motivo ha lamentato il mancato esame delle prove prodotte.
L’Amministrazione intimata si è costituita, ma non ha depositato controricorso.
Esito del primo motivo
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura tendeva sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, senza spiegare adeguatamente in che modo le disposizioni di legge richiamate fossero state violate.
Prova contraria nell’accertamento sintetico
Il secondo motivo è stato ritenuto fondato. La CTR aveva erroneamente considerato estranei alla controversia gli importi ricevuti dal marito della contribuente e aveva ritenuto necessaria una concatenazione causale diretta tra tali somme e l’acquisto dell’autovettura.
La Corte ha esaminato l’evoluzione della propria giurisprudenza sull’interpretazione dell’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973. Un precedente orientamento, richiamato nelle pronunce n. 1332 del 26 gennaio 2016, n. 22944 del 10 novembre 2015 e n. 14885 del 16 luglio 2015, riteneva che il contribuente dovesse provare non soltanto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche che la specifica spesa per incrementi patrimoniali fosse stata sostenuta proprio con tali redditi e non con altri redditi dichiarati.
Tale indirizzo è stato tuttavia superato dalla pronuncia n. 1455/2016. Secondo il principio successivamente affermato, il contribuente non deve fornire un’ulteriore prova dell’effettiva destinazione del reddito esente o assoggettato a tassazione separata allo specifico incremento patrimoniale. È sufficiente dimostrare documentalmente l’esistenza di tali redditi.
La Corte ha escluso che dalla norma possa ricavarsi un ulteriore onere probatorio concernente la provenienza delle somme o la dimostrazione dell’effettiva disponibilità finanziaria utilizzata per ciascun acquisto. Un’interpretazione diversa finirebbe per trasformare il presupposto dell’imposizione: non più l’esistenza di un reddito, ma l’esistenza di una spesa finanziata da redditi imponibili ordinari, congrui, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
Entità e durata del possesso dei redditi
La Corte ha richiamato anche il principio espresso nella pronuncia n. 8995/2014, precisando i limiti della prova contraria richiesta dall’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973.
Il contribuente può dimostrare, mediante idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. La documentazione deve attestare:
- l’esistenza dei redditi esenti o soggetti a ritenuta;
- l’entità di tali redditi;
- la durata del loro possesso.
La disposizione non impone invece di dimostrare che quei redditi siano stati impiegati proprio per sostenere la spesa contestata. La prova dell’entità e della durata del possesso serve a dimostrare, in termini oggettivi e quantitativi, che tali redditi erano disponibili per giustificare la maggiore capacità contributiva accertata sinteticamente.
Modalità della prova documentale
La prova documentale non è considerata particolarmente onerosa. La Corte indica, quale esempio, la produzione degli estratti dei conti correnti intestati al contribuente, quando siano idonei a dimostrare la durata del possesso delle somme.
Non è sufficiente, invece, il semplice transito dei redditi nella disponibilità del contribuente. La documentazione deve consentire di verificare che le somme siano rimaste nella disponibilità del soggetto per un periodo compatibile con le spese o con il tenore di vita posti a fondamento dell’accertamento sintetico.
Cassazione della sentenza e rinvio
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo e ha cassato la sentenza impugnata. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per una nuova valutazione della prova documentale e degli elementi dedotti dalla contribuente.
La CTR dovrà inoltre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta l’11 gennaio 2017 e depositata in cancelleria il 14 febbraio 2017.
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