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Ordinanza

Ordinanza del 08/02/2017 n. 3331 - Corte di Cassazione

Rimborsi - IRPEG - Credito di imposta - Mancato accoglimento della richiesta - Presentazione istanza ex art. 38 D.P.R. n. 602/73 - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che l’indicazione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi costituisce, di per sé, domanda di rimborso e sostituisce l’istanza prevista dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Ha inoltre riconosciuto l’astratta risarcibilità del maggior danno da ritardo nel rimborso IRPEG ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., disponendo che la CTR esamini con particolare rigore le prove offerte dalla contribuente.

Rimborso dei crediti IRPEG dichiarati e risarcibilità del maggior danno da ritardo.

Rimborso dei crediti IRPEG e danno da ritardo

La decisione riguarda il rimborso di crediti d’imposta IRPEG esposti nelle dichiarazioni dei redditi e la domanda della contribuente di ottenere il risarcimento del maggior danno causato dal ritardo dell’Amministrazione. La Corte accoglie il ricorso della banca, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Vicenda processuale

La Banca XXX per azioni aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sulle richieste di rimborso dei crediti d’imposta indicati nelle dichiarazioni relative agli anni dal 1984 al 1989 e al 1992. La Commissione tributaria provinciale di Viterbo aveva accolto parzialmente i ricorsi, riconoscendo i rimborsi e gli interessi moratori, ma escludendo il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.

L’Agenzia delle entrate aveva appellato sostenendo che la richiesta di rimborso, presentata il 12 agosto 2002, fosse tardiva ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. La banca aveva proposto appello incidentale per ottenere il risarcimento del danno da svalutazione monetaria e di ulteriori danni. La CTR del Lazio, con sentenza n. 42.22.10, depositata il 18 marzo 2010, aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull’appello principale, poiché l’Ufficio aveva versato i crediti e i relativi interessi; aveva invece declinato la giurisdizione sulla domanda di maggior danno, ritenendola devoluta al giudice ordinario.

Giurisdizione e interesse alla decisione

La banca ha contestato la declaratoria di difetto di giurisdizione, invocando l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 e l’art. 1224, comma 2, c.c. Ha inoltre dedotto di avere interesse alla pronuncia, indicando i pregiudizi che l’incertezza e il protratto silenzio dell’Amministrazione avrebbero comportato: accantonamenti di bilancio in previsione di un possibile rifiuto, impossibilità di effettuare investimenti, carenza di liquidità e necessità di reperire denaro da terzi, con conseguenti interessi passivi e costi.

La Corte ha rilevato che l’Agenzia delle entrate non contestava la giurisdizione del giudice tributario, tanto sulla domanda di rimborso quanto su quella di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria. Ha accolto il ricorso, richiamando il principio di concentrazione e i precedenti delle Sezioni Unite n. 16871/2007 e n. 14499/2010, nonché Cass. n. 17993 del 19 ottobre 2012.

Dichiarazione dei redditi quale istanza di rimborso

In materia di imposte sui redditi, quando il contribuente indica nella dichiarazione, secondo le modalità di legge, un credito d’imposta, non è necessario un ulteriore adempimento per ottenere il rimborso. L’esposizione del credito nella dichiarazione costituisce già istanza di rimborso e sostituisce, a tutti gli effetti, quella prevista dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, poiché mette l’Amministrazione in condizione di conoscere i conteggi e la pretesa creditoria.

Da tale momento, impedita la decadenza, decorre l’ordinario termine di prescrizione decennale per esercitare l’azione davanti al giudice tributario, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La Corte richiama, da ultimo, Cass. n. 16797/2016.

Maggior danno da ritardato rimborso

La Corte ribadisce che, in caso di ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria, il danno da svalutazione monetaria può essere riconosciuto se il creditore deduce e dimostra che, in caso di tempestivo pagamento, avrebbe potuto impiegare il denaro in modo da neutralizzare gli effetti dell’inflazione. In materia tributaria la prova deve essere valutata con particolare rigore, in ragione della specificità della disciplina dell’obbligazione fiscale. Sono richiamate le Sezioni Unite n. 16871/2007 e Cass. n. 26403/2010, oltre al precedente relativo alla stessa contribuente, Cass. n. 28332/2013.

La CTR aveva quindi errato nel negare in astratto l’applicabilità dell’art. 1224, comma 2, c.c. ai rimborsi IRPEG. Il maggior danno da ritardo è astrattamente risarcibile, ma la sua concreta liquidazione richiede una verifica rigorosa delle prove e specifiche indicazioni sul pregiudizio derivato dall’indisponibilità delle somme a causa dell’inadempimento dell’Erario.

Esito e rinvio

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio di astratta risarcibilità del maggior danno e valutare concretamente e con rigore le prove offerte dalla contribuente.

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