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Sentenza

Sentenza n. 5776/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n. -OMISSIS- resa tra le parti il -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202308631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina di reiezione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità tumorale che aveva determinato il decesso del militare, unitamente ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (congiunto di militare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, vedova di un luogotenente della Guardia di finanza, aveva impugnato il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del microcitoma polmonare metastatico che aveva causato il decesso del coniuge. L’Amministrazione aveva ritenuto insussistenti fattori lavorativi potenzialmente cancerogeni e incompatibile la patologia con le mansioni svolte dal militare. In appello la ricorrente ha dedotto l’erroneità della sentenza del TAR, sostenendo che il primo giudice non avesse adeguatamente valutato la documentazione relativa alla presenza di amianto nelle unità navali sulle quali il militare aveva prestato servizio e le mansioni di nocchiere, che comportavano accesso ai locali motore e alle sentine, attività di manutenzione, controllo dei sistemi antincendio e permanenza sottocoperta. Il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione tecnica per accertare l’impiego di amianto nelle unità navali interessate. L’Amministrazione ha contestato gli esiti della verificazione soltanto nella memoria conclusiva, sostenendo che non fosse stata dimostrata una massiccia esposizione professionale e che gli elementi contenenti amianto potessero essere sigillati e non costituire rischio durante la manutenzione ordinaria.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha precisato che il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle delle autorità tecniche competenti, ma può sindacare i relativi pareri quando risultino affetti da vizi logici, inattendibilità metodologica, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze rilevanti o erroneità dei criteri tecnici. Nel caso concreto, i pareri del Comitato avevano riconosciuto che il microcitoma poteva essere provocato anche dall’amianto, ma avevano apoditticamente escluso la presenza di tale fattore nella vita lavorativa del militare. La verificazione ha invece accertato, sulla base della documentazione disponibile, che nelle unità navali dell’epoca l’amianto era normalmente utilizzato per la protezione antincendio, la coibentazione termica, l’impiantistica e le coibentazioni. Il Collegio ha ritenuto attendibile la verificazione, rilevando l’accuratezza e l’esaustività della raccolta dei dati e l’assenza di manifeste lacune logico-tecniche. Ha inoltre considerato tardive e irrituali le contestazioni tecniche dell’Amministrazione, perché formulate solo nella memoria conclusiva, dopo che era scaduto il termine per osservazioni sulla bozza della relazione. Le mansioni di nocchiere, unitamente alla permanenza a bordo e all’alloggiamento sottocoperta, rendevano verosimile sia un’esposizione ambientale continuativa sia un’esposizione diretta derivante dalla manipolazione di oggetti contaminati. Applicando il criterio del più probabile che non, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’esposizione all’amianto potesse aver contribuito, anche in via concausale, all’insorgenza della patologia, senza che l’Amministrazione avesse fornito una spiegazione alternativa idonea. Le amministrazioni sono state condannate alle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, nonché alle spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 603 d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)

    <... il militare è quindi tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio ... in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio.>

    La disposizione, come interpretata dall’Adunanza plenaria richiamata, rimodula l’onere probatorio nelle cause di servizio del personale militare: il militare deve dimostrare il servizio svolto in condizioni ambientali od operative particolari, l’aumento del rischio e il carattere tumorale della patologia espressiva di quel rischio.

  • art. 1078 d.P.R. 90/2010

    È richiamato quale disciplina regolamentare di attuazione della rimodulazione degli oneri probatori prevista dall’art. 603 del Codice dell’ordinamento militare.

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Disciplina il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio, nel cui ambito si inserisce l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

  • art. 2087 c.c.

    È richiamato dall’Adunanza plenaria quale riferimento del sistema di riparto dell’onere probatorio applicabile all’accertamento della causa di servizio.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Sono richiamati per escludere la possibilità di correggere come errore materiale il refuso relativo all’individuazione del Ministero resistente, non trattandosi di errore del giudice né essendovi istanza di correzione.

  • art. 86 c.p.a.

    È richiamato insieme agli artt. 287 e 288 c.p.c. in tema di correzione degli errori materiali.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla delimitazione delle questioni rilevanti esaminate dal giudice.

  • art. 275 d.P.R. 115/2002

    Prevede che la misura degli onorari degli ausiliari del magistrato sia disciplinata dalle tabelle applicabili.

  • art. 1 d.m. 30 maggio 2002

    Stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari degli ausiliari, mediante percentuale sul valore dell’accertamento o della controversia e, quando tali criteri non siano applicabili, mediante vacazioni.

  • art. 15 l. 863/1973

    È richiamato quale riferimento per il rimborso chilometrico delle spese di viaggio sostenute dal verificatore mediante mezzo proprio.

  • artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustificano l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia del personale militare, il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle degli organi tecnici, ma può sindacare i relativi pareri quando emergano vizi logici, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze rilevanti, inattendibilità metodologica o erroneità dei criteri tecnici seguiti.
  • È illogico un parere che riconosca la riconducibilità scientifica di una patologia tumorale all’esposizione a un determinato agente cancerogeno e, al contempo, escluda tale esposizione nella vita lavorativa del militare senza confrontarsi con gli elementi documentali che la dimostrano.
  • La verificazione è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e soggetto al prudente apprezzamento del giudice; le sue conclusioni possono essere disattese soltanto in presenza di una manifesta erroneità immediatamente riconoscibile, mentre il giudice può aderirvi quando risultino accurate, esaustive e prive di lacune logico-tecniche.
  • Nelle controversie sulla causa di servizio, la dimostrazione dell’esposizione del militare ad amianto durante il servizio, unitamente al carattere tumorale della patologia coerente con tale rischio, può fondare il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non, anche in termini di concausalità, quando l’Amministrazione non offra una spiegazione alternativa plausibile.
  • Le contestazioni tecniche alla bozza di una verificazione devono essere formulate nel termine assegnato dal giudice per consentire al verificatore di esaminarle nella relazione finale; la loro introduzione soltanto nella memoria conclusiva può essere dichiarata tardiva e irrituale, anche in funzione del principio di collaborazione processuale e della ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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