Cassazione Penale, Sentenza n. 21211/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata all'indagato per i reati di estorsione continuata (art. 629 c.p., capo A) e di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p., capo B), con contestazione di recidiva. Il ricorrente deduce: 1) errata applicazione della nozione di "famiglia" e di "convivenza" ai fini dell'art. 572 c.p., sostenendo che la madre si era trasferita e non vi fosse stabile comunanza affettiva; 2) insufficiente gravità indiziaria rispetto al reato di estorsione (in particolare riguardo all'episodio di chiusura in cucina), con assenza di prova di segregazione; 3) omessa valutazione delle prove difensive che avrebbero scalfito la credibilità della persona offesa (es. allontanamento volontario della madre, certificato di stato di famiglia, attività di pubblica utilità dell'indagato); 4) omissione da parte del PM della trasmissione al tribunale del riesame delle sommarie informazioni rese da un testimone in data 27/01/2026; 5) vizio di motivazione in ordine alla necessità e proporzionalità della misura cautelare e mancato esame di misure non custodiali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e logica: la convivenza/familiarità è stata valutata in senso ampio tenendo conto della continuata frequentazione della madre (es. per accudire i cani) e delle condotte reiterate di natura intimidatoria; la credibilità della persona offesa è stata correttamente apprezzata in sede di merito e non emergono manifeste contraddizioni tali da permettere la rivalutazione in Cassazione; le ricostruzioni alternative proposte dalla difesa sono ipotesi non inconfutabili e dunque insufficienti a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; la contestata mancata trasmissione del verbale del 27/01/2026 non è stata adeguatamente documentata nel ricorso; la questione sulla proporzionalità della custodia è in parte superata dalla successiva sostituzione della misura con il divieto di dimora, e comunque il tribunale aveva indicato esigenze cautelari fondate (reiterazione di condotte maltrattanti, condanne precedenti, assenza di segnali di resipiscenza). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; il provvedimento ordina l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
Il concetto di "famiglia" e "convivenza" va interpretato come comunità con radicata e stabile relazione affettiva e comunanza di interessi/solidarietà; la convivenza può sussistere anche se non continuativa purché vi sia stabile relazione personale e ripetuti contatti
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina l'estorsione; applicata nella forma continuata per i fatti contestati (capo A) e valutata alla luce degli elementi indiziari raccolti
art. 81 cpv. cod. pen.
Riguarda la continuazione di reati; utilizzata per inquadrare la pluralità di condotte estorsive come fattispecie continuata
art. 273 cod. proc. pen.
Stabilisce il criterio della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ricorda che in Cassazione si può censurare l'insussistenza dei gravi indizi solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari; il Tribunale ha motivato l'esistenza di esigenze cautelari (reiterazione di condotte, precedenti condanne, assenza di resipiscenza)
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione, ecc.); la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, che non permette una nuova valutazione dei fatti o della credibilità se non vi è manifesta illogicità
art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.
art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.
Riguarda la trasmissione di atti/provvedimenti al giudice; la Corte ha ritenuto che l'asserita omissione di trasmissione delle sommarie informazioni non sia stata adeguatamente provata nel ricorso
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulle prove testimoniali e valutazione della credibilità; la Corte sottolinea che la valutazione della credibilità è questione di fatto riservata al giudice di merito salvo manifeste contraddizioni
art. 275 e art. 299 cod. proc. pen.
art. 275 e art. 299 cod. proc. pen.
Norme procedurali riferite alle esigenze cautelari e all'efficacia delle misure; citate in relazione alla contestazione sulla motivazione delle esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per inammissibilità del ricorso al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per valutati profili di colpa nella determinazione della inammissibilità
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in riferimento alla trattazione orale su richiesta rituale; qui richiamata solo formalmente in apertura del provvedimento
art. 52 d.lgs. 196/03
Norma sulla protezione dei dati personali: ordina l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- La nozione di "famiglia"/"convivenza" ai fini dell'art. 572 c.p. non richiede una convivenza continuativa: rilevano la stabilità del rapporto affettivo e la ripetizione di contatti significativi (anche se la vittima ha fissato altrove la residenza) e la condivisione di aspettative di mutua solidarietà
- In sede di Cassazione il sindacato sulla decisione del giudice del riesame è limitato: è possibile censurare la valutazione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per diversa apprezzamento probatorio o rivalutazione della credibilità delle fonti
- Ricostruzioni alternative dei fatti proposte dalla difesa devono essere inconfutabili e ovvie per poter determinare la manifesta illogicità della motivazione: mere ipotesi plausibili non sono sufficienti
- Le deduzioni circa omissioni probatorie (es. mancata trasmissione di verbali) devono essere specificamente provate e il relativo materiale va prodotto o indicato con precisione; asserzioni generiche nel ricorso non bastano
- Se la misura cautelare è stata successivamente modificata (es. sostituita con divieto di dimora), le questioni sulla proporzionalità della misura originaria possono essere parzialmente superate, ma non impediscono alla corte di valutare la fondatezza delle esigenze cautelari al tempo dell'adozione
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