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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13809/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da due intimazioni di sfratto per morosità, relative a porzioni di un immobile ad uso deposito/opificio e a una palazzina uffici, entrambe concesse in locazione dalla società resistente alla ricorrente con contratti del 2003 e del 2006. La conduttrice si opponeva sostenendo: che gli immobili fossero solo formalmente intestati alla società locatrice ma in realtà appartenessero e fossero nella disponibilità di un familiare; che i contratti dovessero essere ricondotti alla disciplina agraria con competenza della sezione specializzata agraria; che il credito fosse prescritto; che i canoni fossero stati in parte pagati e per il resto compensati con crediti vantati verso la locatrice o con terzi; proponeva anche domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Il Tribunale dichiarava risolti entrambi i contratti per grave inadempimento della conduttrice e la condannava al rilascio. In appello la conduttrice deduceva nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo e per la successiva integrazione del capo relativo alla condanna ai canoni, oltre a contestare il merito. La Corte d'appello confermava la competenza del giudice ordinario, dichiarava nulla solo la parte del dispositivo integrata successivamente, ma accoglieva l'appello incidentale della locatrice e condannava la conduttrice al pagamento di euro 11.500 oltre accessori. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo sulla pretesa fittizietà della proprietà/legittimazione della locatrice e sulla disponibilità dei beni; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice di merito trascurato circostanze asseritamente provate e non contestate, incluse la cessione di credito e l'assenza di morosità; violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che i canoni per le annualità anteriori al 2009 erano prescritti perché richiesti solo nel 2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché la sentenza impugnata era stata depositata il 16 marzo 2021 e il ricorso era stato notificato il 27 luglio 2021, oltre il termine breve di sessanta giorni. Ha escluso che potessero operare le eccezioni giurisprudenziali sull'omesso deposito della relata di notifica, poiché la tardività risultava comunque. Ha inoltre osservato, in via subordinata, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile: il primo motivo tentava di trasformare in omesso esame una valutazione di merito sulla titolarità/disponibilità degli immobili e sulla mancata prova dei pagamenti; il secondo motivo non rispettava i criteri per denunciare correttamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il terzo motivo difettava di specificità per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. e, comunque, censurava una valutazione di fatto sulla prescrizione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    a pena di improcedibilità

    impone il deposito del ricorso con la copia autentica della decisione impugnata e della relata di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata, per consentire il controllo sulla tempestività dell'impugnazione.

  • art. 370 c.p.c.

    termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c.

    la disponibilità della documentazione da parte del controricorrente entro tale termine può evitare la dichiarazione di improcedibilità per mancato deposito della relata.

  • art. 325 c.p.c.

    la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare, il cui rispetto deve essere verificabile sin dal deposito del ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

    il vizio non può essere usato per censurare la valutazione delle prove o per trasformare una questione di merito in un fatto storico omesso.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    specificità e localizzazione degli atti e documenti

    il ricorso deve riportare e localizzare gli atti su cui fonda il motivo; la mancanza determina inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o disattende espressamente il principio di disponibilità della prova; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di non dover osservare il criterio legale di valutazione; non quando preferisce alcune prove ad altre.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    importo previsto per legge

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata può essere esclusa solo se la documentazione mancante sia comunque presente nel fascicolo del giudice per iniziativa della controparte o per acquisizione officiosa nei casi previsti; altrimenti il ricorso è improcedibile quando la notifica della sentenza mostra che il termine breve era decorso.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione del merito né di denunciare come "fatto" una questione giuridica o una diversa lettura delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei casi in cui il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca alle prove un valore legale contra legem; non è sufficiente contestare che il giudice abbia preferito alcune risultanze ad altre.
  • Quando un motivo di ricorso si fonda su documenti o atti processuali, è necessario riprodurne il contenuto essenziale e indicarli specificamente nel fascicolo; la mera evocazione del loro contenuto integra difetto di specificità.
  • Le questioni di prescrizione, se dipendono dalla ricostruzione del fatto storico e della decorrenza concreta del termine, non possono essere trattate come mere violazioni di legge se il ricorso non individua in modo specifico gli atti e i dati fattuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSfratto per morositàImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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