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Sentenza

Sentenza n. 9310/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento n.-OMISSIS- a firma del direttore generale di AMA S.p.a. del 22 settembre 2025, di aggiudicazione in favore del RTI -OMISSIS- S.p.a.--OMISSIS- S.p.a., del lotto 1 relativo al “servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura e logistica di vestiario e DPI per il personale di AMA e dei cimiteri capitolini” (-OMISSIS--), comunicato con nota prot. AMA n. -OMISSIS- del 29 settembre 2025; - dei verbali nn. -OMISSIS- relativi alle sedute della Commissione rispettivamente in data 29 aprile e 20 maggio 2025, della relazione di chiusura dei lavori della Commissione del 6 giugno 2025, prot. AMA n. -OMISSIS-, della proposta di aggiudicazione del 9 settembre 2025 del RUP, prot. AMA n. -OMISSIS-, tutti nella parte in cui è stata valutata la insussistenza delle cause di esclusione in capo al RTI concorrente, e nella parte in cui l’offerta di quest’ultima è stata ritenuta congrua e non anomala; - del parere del Servizio legale di AMA, ignoto e non reso noto, che la Commissione avrebbe preso a fondamento della ritenuta insussistenza del grave illecito professionale a carico di -OMISSIS-, di cui si fa menzione nel verbale -OMISSIS-; e per la condanna al risarcimento del danno nella forma della reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, con conseguente subentro nel servizio per la durata contrattuale originariamente prevista, eventualmente previa rivalutazione del grave illecito professionale e/o dell’anomalia dell’offerta del RTI aggiudicatario; in ogni caso, con dichiarazione di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato.

Giustizia amministrativa202601834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 della gara a un raggruppamento temporaneo di imprese, nonché gli atti di ammissione, valutazione del grave illecito professionale e verifica dell’anomalia dell’offerta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per il grave illecito professionale riferibile al legale rappresentante della mandataria, rinviato a giudizio per il reato di inadempimento di pubbliche forniture ex art. 355 c.p. Sono stati dedotti, in particolare, l’erronea valutazione della vicenda penale ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023; l’illegittimità del soccorso istruttorio, poiché il concorrente non avrebbe prodotto gli atti del procedimento penale richiesti; la falsità o reticenza delle dichiarazioni rese in sede di soccorso istruttorio; la sussistenza di un ulteriore grave illecito professionale per avere fornito informazioni false o fuorvianti; nonché l’anomalia e l’inaffidabilità dell’offerta. Quanto a quest’ultimo profilo, la ricorrente ha dedotto la sottostima del fondo collegato allo sconto previsto dall’art. 13 del capitolato, l’inosservanza della lex specialis, l’omessa analitica valorizzazione dei costi diretti e la sottostima dei costi di lavaggio. Le parti resistenti hanno eccepito l’irricevibilità delle censure sul grave illecito professionale, sostenendo che la ricorrente ne avesse avuto conoscenza con la comunicazione dell’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità. Ha ritenuto che la ricorrente avesse acquisito gli elementi necessari per articolare le specifiche censure soltanto dopo l’accesso agli atti ottenuto il 15 gennaio 2026 e ha applicato il principio della dilazione temporale del termine di impugnazione conseguente alla tempestiva istanza di accesso. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Quanto al grave illecito professionale, il Collegio ha rilevato che il rinvio a giudizio era stato dichiarato sin dalla domanda di partecipazione e nuovamente precisato nel riscontro al soccorso istruttorio. La stazione appaltante ha esercitato la propria discrezionalità valutando, oltre alla vicenda penale, l’assenza di risoluzioni contrattuali, condanne risarcitorie o sanzioni comparabili nel rapporto contrattuale dal quale erano originati i fatti. Tale valutazione è stata ritenuta motivata, coerente e non affetta da manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, senza che il giudice potesse sostituirvi una propria valutazione. Sono state respinte anche le censure sul soccorso istruttorio e sulle dichiarazioni: il riferimento all’avviso di conclusione delle indagini preliminari non è stato considerato falso o fuorviante, poiché il concorrente aveva fornito dettagli puntuali sul procedimento, sulle date dei fatti e sul contratto interessato; inoltre, la richiesta della stazione appaltante non imponeva necessariamente la produzione integrale degli atti penali, ma richiedeva ulteriori dettagli e documentazione di supporto, ritenuti forniti. Quanto all’anomalia, il TAR ha escluso che lo sconto eventuale previsto dall’art. 13 del capitolato imponesse un accantonamento ex ante da indicare nell’offerta, trattandosi di una riduzione del corrispettivo eventuale e da determinarsi a consuntivo in relazione alle prestazioni non eseguite. Ha inoltre affermato che la verifica di anomalia deve essere globale e sintetica e non può essere parcellizzata nelle singole voci di costo. Le giustificazioni del raggruppamento indicavano le principali componenti del costo del ciclo di lavaggio e non erano manifestamente illogiche o inattendibili. Il confronto con i costi indicati dalla stessa impresa in altre gare non era decisivo, in ragione delle diverse caratteristiche delle procedure e della diversa situazione organizzativa ed economica dell’operatore. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    Il termine speciale di impugnazione nelle controversie sugli appalti può beneficiare di una dilazione temporale quando l’istanza di accesso agli atti sia stata proposta tempestivamente e l’accesso sia necessario per conoscere gli elementi utili ad articolare le censure.

  • art. 95, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

    La causa di esclusione per grave illecito professionale è non automatica e richiede una valutazione della stazione appaltante sull’incidenza dell’illecito sull’affidabilità e integrità dell’operatore.

  • art. 98, comma 2, d.lgs. 36/2023

    L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

    L’esclusione richiede cumulativamente la sussistenza di elementi sufficienti, l’idoneità dell’illecito a incidere sull’affidabilità e integrità e adeguati mezzi di prova. La valutazione dell’idoneità è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

  • art. 98, comma 3, lettera c), d.lgs. 36/2023

    Condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

    L’assenza di risoluzione, condanna risarcitoria o sanzioni comparabili può essere valutata dalla stazione appaltante nel giudizio complessivo sull’affidabilità, anche quando la vicenda professionale sia collegata a una contestazione penale.

  • art. 98, comma 3, lettera g), d.lgs. 36/2023

    Contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94.

    Il rinvio a giudizio per uno dei reati richiamati costituisce elemento indicativo di un possibile grave illecito professionale, ma non determina automaticamente l’esclusione se resta necessaria la valutazione dell’incidenza sull’affidabilità e integrità dell’operatore.

  • art. 98, comma 6, lettera c), d.lgs. 36/2023

    Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili.

    Le conseguenze contrattuali indicate dalla norma costituiscono mezzi di prova adeguati per la fattispecie di cui all’art. 98, comma 3, lettera c), e possono concorrere alla valutazione dell’affidabilità dell’operatore.

  • art. 98, comma 6, lettera g), d.lgs. 36/2023

    Quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

    Per la fattispecie collegata alla contestazione di reati, il decreto che dispone il giudizio costituisce mezzo di prova adeguato; la sua presenza non elimina però la necessità della valutazione discrezionale sull’affidabilità.

  • art. 94, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023

    È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: ... delitti ... di cui agli articoli ... 355 e 356 del codice penale.

    Il reato di cui all’art. 355 c.p. rientra tra quelli rilevanti ai fini della disciplina delle esclusioni, ma la causa automatica richiede una condanna definitiva o un decreto penale irrevocabile; il mero rinvio a giudizio opera nell’ambito della valutazione non automatica del grave illecito professionale.

  • art. 101, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata invocata in relazione al soccorso istruttorio, ma il TAR ha escluso che il concorrente fosse inadempiente, ritenendo sufficienti i dettagli forniti in risposta alla richiesta della stazione appaltante.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell’anomalia deve accertare l’attendibilità e affidabilità complessiva dell’offerta; il relativo giudizio è espressione di discrezionalità tecnica e può essere censurato solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, travisamento o carenza istruttoria.

  • art. 13 del capitolato

    Alla fine di ogni anno contrattuale verrà applicato uno sconto percentuale sul canone offerto, calcolato sulle quantità di indumenti non sottoposti al lavaggio e/o sanificazione pari al 10,00 (dieci) % sui canoni in relazione a percentuali di indumenti non lavati superiori al 20,00 (venti)%

    La previsione disciplina uno sconto eventuale da applicare a consuntivo in fase di fatturazione e non impone la preventiva indicazione nell’offerta di uno specifico fondo di accantonamento.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo i criteri letterale e sistematico propri dell’interpretazione contrattuale, attribuendo alle disposizioni il significato risultante dal loro complesso e preferendo, in caso di chiarezza, una lettura stretta.

  • art. 1464 c.c.

    Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

    Il meccanismo dello sconto previsto dal capitolato è stato ricondotto alla logica della riduzione della controprestazione in caso di prestazione parziale, non a un costo certo da contabilizzare ex ante.

Massime di principio

  • La contestazione del rinvio a giudizio per uno dei reati richiamati dall’art. 94, comma 1, d.lgs. 36/2023 può costituire elemento indicativo di grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, ma non comporta automaticamente l’esclusione: fuori dalle cause di esclusione automatica, la stazione appaltante deve valutare complessivamente l’incidenza della vicenda sull’affidabilità e integrità dell’operatore.
  • Nella valutazione del grave illecito professionale la stazione appaltante può considerare, nell’ambito del giudizio complessivo sull’affidabilità, anche l’assenza di risoluzioni contrattuali, condanne risarcitorie o sanzioni comparabili relative al contratto nel quale si sarebbero verificati i fatti, purché la valutazione sia motivata e non manifestamente illogica o irragionevole.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante sull’affidabilità dell’operatore economico o sull’esistenza di un grave illecito professionale, potendo sindacare soltanto la manifesta abnormità, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o il travisamento dei fatti.
  • Quando la richiesta di soccorso istruttorio mira a ottenere ulteriori dettagli e documentazione di supporto su una vicenda penale, non è automaticamente necessario produrre integralmente gli atti del procedimento se il concorrente fornisce informazioni puntuali e sufficienti a consentire alla stazione appaltante una valutazione completa.
  • La clausola della lex specialis che prevede uno sconto eventuale del corrispettivo in relazione a prestazioni non eseguite, da applicare a consuntivo in sede di fatturazione, non impone, in assenza di una previsione espressa, la preventiva indicazione nell’offerta di uno specifico fondo di accantonamento.
  • La verifica dell’anomalia deve essere globale e sintetica, riferita all’attendibilità complessiva dell’offerta, e non richiede una valutazione isolata e necessariamente analitica di ogni singola voce di costo; il confronto con offerte presentate dal medesimo operatore in altre gare non è di per sé decisivo, poiché ogni offerta dipende dalle caratteristiche della procedura e dalla situazione organizzativa ed economica dell’impresa.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereSoccorso istruttorioDecadenza e tardività

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