Cassazione Penale, Sentenza n. 23410/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha qualificato la mancanza di esame delle conclusioni difensive come nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il processo ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso era fondato sul fatto che la Corte di appello nell'udienza in rito cartolare aveva ritenuto la difesa priva di conclusioni scritte, mentre il difensore aveva invece depositato tempestivamente le conclusioni tramite PEC il 7 dicembre 2021, con ricevuta di avvenuta consegna. Si deduceva dunque un errore in procedendo: le conclusioni difensive, pur regolarmente spedite, non erano confluite nel fascicolo e non erano state esaminate dai giudici di appello, violando il diritto al contraddittorio previsto dalla disciplina emergenziale che consentiva la presentazione di conclusioni scritte.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Riferita come causa di non punibilità la cui applicazione era stata negata dalla Corte d'appello; citata come oggetto della valutazione di merito ma non decisiva ai fini della cassazione sul vizio procedurale.
art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Disciplina emergenziale che prevede la comunicazione telematica delle conclusioni e riconosce all'imputato la facoltà di presentare conclusioni scritte entro il termine previsto; la Corte ha ritenuto che tale facoltà garantisca il diritto al contraddittorio anche in camera di consiglio e la mancata considerazione delle conclusioni depositate integra una nullità.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Usato per qualificare il vizio come nullità generale: la mancata presa in considerazione delle conclusioni difensive è valutata come una nullità che incide sul corretto svolgimento del contraddittorio.
art. 599 c.p.p.
Richiamato per spiegare che la procedura camerale (rito cartolare) è stata integrata dalla possibilità di depositare conclusioni scritte; le conclusioni servono al giudice in vista delle determinazioni anche se il procedimento è camerale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (norme su trattazione scritta)
Riferimento procedurale alla possibilità di svolgere il giudizio di cassazione a trattazione scritta; qui citato per contestualizzare il procedimento di cassazione svolto con deposito di conclusioni scritte.
Massime di principio
- Il deposito tempestivo di conclusioni scritte tramite PEC deve essere documentalmente conservato e posto a disposizione del giudice: se il materiale non perviene al fascicolo o non viene considerato, sussiste una nullità rilevante ai fini del diritto di difesa.
- In presenza di disposizioni emergenziali che consentono conclusioni scritte telematiche, la facoltà di depositarle è funzionale al contraddittorio e la loro mancata considerazione configura un vizio annullabile della decisione.
- La nullità per omissione di atti difensivi rilevanti può essere qualificata come nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., che giustifica l'annullamento con rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio.
- Il difensore deve conservare e potere esibire le ricevute di avvenuta consegna (PEC) e sollevare tempestivamente il vizio: la censura tempestiva è necessaria per ottenere il controllo in Cassazione.
- In caso di errore in procedendo relativo all'accessibilità degli atti telematici, la rimessione per nuovo esame può riportare in discussione questioni di merito (es. applicazione di attenuanti o cause di non punibilità) che non sono state valutate alla luce delle conclusioni difensive.
- Se il giudice in primo o secondo grado dichiara l'assenza di conclusioni difensive, è opportuno verificare immediatamente il fascicolo e, se necessario, produrre prova del deposito telematico e chiedere la correzione del vizio senza attendere decisioni definitive.
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