Sentenza n. 5247/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 1147/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda risarcitoria per la mancata nomina a consigliera o presidente del consiglio di amministrazione di CON.AMI e, conseguentemente, a consigliera di Hera s.p.a.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto il risarcimento del danno derivante dalla mancata nomina, in via principale, a consigliera o presidente del consiglio di amministrazione di CON.AMI per un quinquennio e, conseguentemente, a consigliera di Hera s.p.a. per un triennio; in subordine, ha chiesto il risarcimento per la mancata nomina a consigliera di CON.AMI. Ha dedotto l'illegittimità della proposta formulata dal Commissario prefettizio del Comune di Imola all'assemblea di CON.AMI, in quanto difforme dall'esito della procedura di selezione e fondata sul criterio di privilegiare candidati che non avessero già ricoperto incarichi nelle società partecipate dal Comune. L'appellante, pur essendo stata inserita nella terna dei candidati individuati dalla commissione, non era stata proposta dal Commissario; inoltre, per la presidenza, era stato indicato un soggetto non compreso tra i candidati esaminati. Ha prospettato un danno da mancata nomina e, per alcune cariche, una perdita di chance quantificata in percentuale, sostenendo che la mancata nomina a presidente di CON.AMI avrebbe pregiudicato anche la possibilità di assumere la carica di consigliera nel consiglio di amministrazione di Hera in forza di un patto di sindacato. Ha contestato la ricostruzione del TAR e chiesto la riforma della sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato anzitutto una contraddittorietà nella domanda risarcitoria: per la carica di consigliera di CON.AMI era stato richiesto il ristoro dell'intero emolumento, mentre per la carica di presidente e per quella in Hera era stata prospettata una perdita di chance. Nel merito, ha ricondotto la responsabilità dell'amministrazione all'art. 2043 c.c., richiedendo la prova della condotta antigiuridica, dell'evento lesivo di un bene della vita, del nesso causale e dell'elemento soggettivo, nonché degli effetti dannosi secondo gli artt. 1223 e 2056 c.c. Quanto alla mancata nomina a consigliera di CON.AMI, ha escluso la condotta antigiuridica: la procedura comunale non aveva natura concorsuale, la commissione aveva funzioni istruttorie e il Commissario disponeva di un ampio potere valutativo, non vincolato alla terna, purché motivasse lo scostamento. La motivazione fondata sulla distribuzione degli incarichi tra più soggetti e sull'esclusione di candidati già titolari di cariche in partecipate comunali è stata ritenuta non irragionevole; i candidati proposti erano comunque compresi nell'elenco degli idonei valutati dalla commissione. Quanto alla presidenza di CON.AMI, il Collegio ha osservato che, anche ipotizzando l'illegittimità della designazione di un candidato non esaminato dalla commissione, non era provata la lesione della posizione dell'appellante né il nesso causale: in base al criterio adottato dal Commissario, l'appellante, già presidente del collegio sindacale di Area Blu, non sarebbe stata comunque designata. Il giudizio controfattuale e il criterio del più probabile che non conducevano quindi a escludere la causalità. Sono stati inoltre valorizzati il carattere condizionato dell'inserimento nella terna, la necessità del voto dell'assemblea di CON.AMI e la mancata attivazione di rimedi impugnatori contro la nomina di altri soggetti. Il Collegio ha richiamato l'obbligo del privato di cooperare alla riduzione del danno evitabile, rilevando che l'appellante non aveva attivato le forme di tutela potenzialmente idonee a contenerlo. Esclusa la lesione e il nesso causale rispetto alla presidenza, è stata respinta anche la domanda relativa alla carica in Hera, quale danno conseguente alla mancata nomina in CON.AMI. Le spese del grado sono state compensate per la novità della vicenda.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell'amministrazione per esercizio illegittimo del potere richiede condotta antigiuridica, lesione di un bene della vita, nesso causale ed elemento soggettivo.
art. 1223 c.c.
Sono risarcibili le conseguenze dannose immediate e dirette dell'evento lesivo, secondo il criterio della causalità giuridica.
art. 2056 c.c.
Rende applicabili alla responsabilità extracontrattuale i criteri di determinazione del danno e richiama il concorso colposo del creditore previsto dall'art. 1227 c.c.
art. 1227 c.c.
Il risarcimento è escluso o ridotto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare mediante un comportamento collaborativo esigibile.
art. 30 comma 3 c.p.a.
Nel valutare il risarcimento per illegittimo esercizio del potere, il giudice considera le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti, escludendo il risarcimento per danni evitabili con l'ordinaria diligenza.
art. 42 lett. m) d.lgs. 267/2000
Attribuisce al consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
art. 50 comma 8 d.lgs. 267/2000
Attribuisce al sindaco la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'ente sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
art. 9 comma 2 d.lgs. 39/2013
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
La possibile incompatibilità della candidata costituiva un elemento da verificare nella procedura, ma la decisione non è stata fondata sull'accertamento definitivo di tale incompatibilità.
art. 17 Statuto CON.AMI
La designazione comunale è sottoposta alla deliberazione dell'assemblea di CON.AMI, che conserva il potere formale di nomina.
Massime di principio
- In una procedura amministrativa di designazione a cariche presso enti partecipati, l'inserimento del candidato nella terna o nell'elenco formato dalla commissione non determina un diritto alla nomina quando la disciplina attribuisce all'organo politico un autonomo potere valutativo, anche con profili di opportunità e fiduciarietà, purché lo scostamento dalla proposta istruttoria sia specificamente motivato.
- La procedura per la nomina di rappresentanti dell'ente presso organismi partecipati non assume natura concorsuale quando la nomina non dipende esclusivamente dalla valutazione comparativa di titoli e competenze, ma anche da obiettivi di mandato, valutazioni fiduciarie e dal successivo gradimento dell'organo assembleare competente.
- Ai fini del risarcimento del danno da mancata nomina, l'illegittimità di un segmento della procedura non è sufficiente: il danneggiato deve dimostrare la lesione di un bene della vita e il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non, verificando se, senza la condotta contestata, la nomina sarebbe stata effettivamente o probabilisticamente conseguita.
- Il danno da perdita di chance richiede la prova di una concreta e apprezzabile possibilità di conseguire il bene della vita; il mero richiamo alla chance nella quantificazione non modifica la causa petendi quando la domanda resta formulata come risarcimento del danno da mancata nomina.
- Il privato che chieda il risarcimento per esercizio illegittimo del potere è tenuto a cooperare, mediante condotte esigibili e non straordinarie o gravose, alla prevenzione o riduzione del danno; non sono risarcibili i pregiudizi che avrebbero potuto essere evitati attivando tempestivamente gli strumenti di tutela disponibili.
- Quando la mancata nomina a una carica successiva dipende dalla mancata nomina a una carica precedente, l'assenza di lesione e di nesso causale rispetto alla prima nomina esclude anche il risarcimento del danno conseguente alla carica successiva.
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