Cassazione Penale, Ordinanza n. 26925/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in estorsione continuata, relativa a fatti commessi tra il 26 gennaio e il 4 marzo 2015. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per illogicità della motivazione. In particolare, ha sostenuto che non fosse stata raggiunta la prova che le somme di denaro oggetto dell'imputazione fossero effettivamente giunte nelle mani dell'imputato e che egli avesse quindi conseguito il profitto, poiché il denaro sarebbe stato riscosso da altra persona incaricata dall'imputato di riferire i messaggi estorsivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità, perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e della persuasività della motivazione, senza denunciare una vera mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della sentenza impugnata. Ha osservato che la Corte territoriale aveva invece motivato in modo esente da vizi logici, ricostruendo i fatti e valorizzando anche conversazioni intercettate, dalle quali emergevano il coinvolgimento dell'imputato nell'azione estorsiva e l'effettiva consegna del denaro; ha aggiunto che, anche a voler ritenere che l'imputato non avesse materialmente ricevuto le somme, egli restava comunque concorrente per avere procurato ad altri l'illecito profitto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610 c.p.
La sentenza richiama la configurazione del concorso nel reato estorsivo e l'irrilevanza della materiale percezione del denaro da parte del concorrente, purché sia accertato il contributo causale alla realizzazione dell'illecito profitto.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere fondato su censure che mirano a una diversa valutazione della prova o a contestare la mera adeguatezza/persuasività della motivazione, salvo il caso di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a contestare la persuasività o l'adeguatezza della motivazione, dovendosi denunciare solo la sua mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà su punti decisivi.
- La prova del concorso in estorsione non richiede necessariamente che il singolo concorrente abbia materialmente incassato il denaro estorto, essendo sufficiente l'accertamento di un contributo causale alla realizzazione dell'azione estorsiva e del profitto illecito.
- Quando la sentenza di merito dia conto, con argomenti logici e con richiamo a elementi probatori specifici, del coinvolgimento dell'imputato e dell'effettiva consumazione del fatto, la censura che chieda una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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