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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26656/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rinnovo di una concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Arda, utilizzata per fini irrigui, nell'ambito della quale l'autorità competente ha applicato i criteri regionali di calcolo del deflusso minimo vitale aggiornati con deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 2067/2015. Il consorzio sosteneva che tali criteri non potessero essere applicati perché non recepiti nel Piano di gestione del Po, difformi dalle linee guida del decreto direttoriale MATTM n. 30/2017 e comunque modificativi del Piano di tutela delle acque senza il procedimento di revisione sessennale previsto dall'art. 121, comma 5, d.lgs. 152/2006. Con un secondo motivo, il consorzio censurava l'aumento dei volumi d'acqua da garantire annualmente ad uso potabile a favore di ATERSIR nel serbatoio della diga di Mignano, deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria, mancato coinvolgimento del consorzio e assenza di ristoro per i maggiori costi di accumulo, oltre alla pretesa erronea esclusione di un rapporto di sottensione ex art. 29 del regolamento regionale n. 41/2001. In cassazione, il ricorrente ha riproposto la violazione degli artt. 12-bis R.D. 1775/1933, 88, comma 1, lett. p), d.lgs. 112/1998, 65 e 121 d.lgs. 152/2006 e del principio di precauzione, insistendo sulla vincolatività del decreto direttoriale MATTM n. 30/2017 e sull'illegittimità della modifica dei criteri tramite delibera di Giunta regionale; con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione degli artt. 132, 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il decreto direttoriale MATTM n. 30/2017 non è fonte normativa secondaria vincolante per le Regioni, essendo rivolto alle Autorità di bacino per l'adeguamento metodologico dei piani di gestione, e perché la delibera regionale n. 2067/2015 era stata legittimamente adottata in attuazione e aggiornamento del Piano di tutela delle acque ai sensi della normativa regionale, risultando altresì il ricorso generico nella parte in cui contestava la pretesa difformità tecnica dei criteri. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione del Tribunale superiore, sebbene sintetica, era sufficiente a far comprendere la ratio decidendi: la destinazione potabile dei prelievi effettuati da ATERSIR è prevalente rispetto all'uso irriguo e non dà diritto a indennizzi o canoni in favore del concessionario irriguo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • R.D. 1775/1933, art. 12-bis

    Richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata nella regolazione della derivazione e dei criteri di deflusso minimo vitale.

  • d.lgs. 112/1998, art. 88, comma 1, lett. p)

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla natura e al fondamento del decreto direttoriale ministeriale.

  • d.lgs. 152/2006, artt. 65, 95, 117, 121

    La Corte ricostruisce il sistema dei piani di bacino, dei piani di gestione e dei piani di tutela delle acque, affermando la coerenza tra questi strumenti e la competenza regionale all'aggiornamento del PTA.

  • art. 118 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di sussidiarietà, quale conferma del ruolo regionale nell'adeguamento dei criteri di calcolo.

  • art. 191 TFUE

    Evocato a supporto del principio di precauzione, che consente l'adozione di parametri più rigorosi.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • L. 36/1994, art. 2

    Richiamata per affermare la prevalenza dell'uso potabile delle acque rispetto agli altri usi.

  • regolamento regionale Emilia-Romagna n. 41/2001, art. 29

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un rapporto di sottensione e di conseguenti obblighi indennitari, tesi disattesa dalla Corte.

  • Piano di tutela delle acque Emilia-Romagna, art. 8, comma 2, lett. b)

    Interpretato nel senso che le modifiche e integrazioni conseguenti ad approfondimenti conoscitivi possono essere approvate con deliberazione della Giunta regionale.

  • d.lgs. 152/1999, artt. 22 e 44

    Richiamati per ricostruire l'origine della disciplina del minimo deflusso vitale e il rapporto tra piano di bacino e piano di tutela delle acque.

  • decreto ministeriale 28 luglio 2004

    Indicato come fonte secondaria idonea a dettare linee guida per il bilancio idrico e il minimo deflusso vitale, ma distinto dal decreto direttoriale del 2017.

  • decreto direttoriale MATTM n. 30/2017, artt. 1 e 2

    La Corte ne esclude la natura di fonte normativa secondaria vincolante per le Regioni e lo qualifica come atto rivolto alle Autorità di bacino per l'adeguamento metodologico nei piani di gestione.

  • delibera Autorità di bacino del Po n. 4/2017, Direttiva Deflussi Ecologici

    Utilizzata per affermare che l'Autorità di bacino ha dato attuazione al decreto direttoriale e che le Regioni devono verificare la coerenza dei propri strumenti di pianificazione.

Massime di principio

  • Le linee guida ministeriali o gli atti direttoriali in materia di deflusso minimo vitale non sono automaticamente vincolanti per le Regioni quando la disciplina primaria assegna loro la competenza di redigere e aggiornare i piani di tutela delle acque; la vincolatività dipende dalla natura dell'atto e dal suo destinatario.
  • La Regione può aggiornare, con deliberazione della Giunta, i criteri tecnici del proprio Piano di tutela delle acque quando lo stesso piano lo consenta espressamente e l'aggiornamento sia conseguenza di approfondimenti conoscitivi, senza necessità di una nuova procedura di revisione dell'intero piano.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che contesti in modo generico il contrasto tecnico tra due discipline di calcolo senza indicare puntualmente in cosa consista la divergenza e quali conseguenze produca sul provvedimento impugnato.
  • La motivazione è sufficiente quando consente di individuare la ratio decidendi anche se sintetica; non vi è nullità per carenza assoluta di motivazione se il nucleo argomentativo rende comprensibile la decisione.
  • L'uso potabile delle acque pubbliche è prevalente rispetto agli altri usi e non fonda, di regola, un diritto del concessionario irriguo a indennizzi o compensi per la riserva d'acqua destinata al consumo umano.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàInadempimento
RamiProcesso civileDiritti realiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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