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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9210/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del 13/05/2022 che li aveva condannati per i reati contestati ai capi c) e d) (violazioni del DPR 380/01). Hanno dedotto quattro motivi comuni: (1) vizio per mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati c) e d), con contestata incoerenza motivazionale rispetto ai capi a) e b); (2) violazione di legge per mancata assoluzione poiché le opere contestate sarebbero in PVC/legno o modesti ampliamenti in laterizio e non in conglomerato cementizio, quindi non riconducibili agli artt. 95 e 75 DPR 380/01; (3) violazione di legge con riferimento a Udodova, che non sarebbe proprietaria né committente/esecutrice delle opere; (4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha pronunciato in parte a favore dei ricorrenti. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla qualificazione materiale delle opere nella parte pertinente, confermando che le norme antisismiche possono applicarsi indipendentemente dal materiale per alcune fattispecie; tuttavia ha accolto il motivo relativo alla prescrizione con riferimento al capo c), ritenendo il reato estinto in relazione alle opere ultimate nel maggio 2016, e ha annullato senza rinvio la condanna per il capo c) a carico di Zaghini e Cavallo per prescrizione. Ha altresì annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Udodova Rayisa con riferimento ai capi c) e d) per non aver commesso il fatto (assenza di prova del ruolo). Per il capo d), quanto a Zaghini e Cavallo, la Cassazione ha ritenuto che si tratti di reato permanente a condotta mista e non ha accolto la prescrizione; però ha annullato la sentenza limitatamente al mancato esame e motivazione sulla applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, per nuovo giudizio esclusivamente sul punto della particolare tenuità. Ha anche disposto la comunicazione ai sensi dell'art. 101 del DPR 380/01 relativamente al capo c). Infine ha precisato che il giudice di rinvio non potrà rilevare il decorso della prescrizione in relazione alla questione di tenuità rimessa.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Motivo di cassazione utilizzato per censurare vizio di motivazione; la Corte ha valutato la deduzione e l'ha in parte ritenuta fondata (sulla prescrizione) e in parte infondata.

  • DPR 380/2001 (Testo unico edilizia) art. 95

    Applicabile alle violazioni edilizie anche in zona sismica; la Corte ha ritenuto che la norma possa operare indipendentemente dai materiali per le costruzioni in zona sismica.

  • DPR 380/2001 art. 75

    Riguarda opere in conglomerato cementizio/metallo; la Corte ha osservato che alcune opere contestate potevano rientrare nella fattispecie e che l'affermazione contraria dei ricorrenti era meramente assertiva.

  • DPR 380/2001 art. 83

    Richiamata nella motivazione con riferimento all'ambito applicativo delle norme antisismiche; conferma che le disposizioni si applicano a costruzioni in zona sismica a prescindere dal materiale.

  • DPR 380/2001 art. 53

    Definizioni di "opere in conglomerato" e analoghe; utilizzata per inquadrare il contenuto dell'art. 75 e verificare la natura delle opere contestate.

  • DPR 380/2001 art. 101

    Dispositivo che impone la comunicazione della sentenza irrevocabile all'ufficio tecnico regionale; la Corte ha disposto tale comunicazione per il capo c).

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, c.p.p.

    Riferimento a cause di non punibilità non sollecitate in ricorso; la Corte ha rilevato che tale disposizione non è stata richiesta dai ricorrenti per Zaghini e Cavallo e non è stata applicata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia motivato adeguatamente sulla sua applicabilità e ha rinviato al giudice di merito per nuovo esame.

Massime di principio

  • In zona sismica le norme del DPR 380/01 possono applicarsi a opere edilizie indipendentemente dal materiale (legno, PVC, laterizio, cemento), per cui la sola qualità del materiale non esclude automaticamente la fattispecie di reato antisismico.
  • Le contravvenzioni in materia antisismica relative a omessa denuncia dei lavori o inizio lavori senza autorizzazione possono avere natura di reato permanente: la consumazione si estende fino alla regolarizzazione, al collaudo o alla cessazione dell'utilizzo.
  • Per reati a condotta mista (aspetti commissivi e omissivi, es. uso dell'opera e mancata richiesta di collaudo) il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'utilizzo o dal collaudo; il giudice deve valutare concretamente quando è cessata la condotta antigiuridica.
  • La mera asserzione della difesa sulla natura dei materiali o sull'entità delle opere è insufficiente: occorrono elementi probatori tecnici specifici per escludere l'applicabilità di disposizioni come l'art. 75 DPR 380/01.
  • Se la posizione processuale di un imputato non è provata (mancanza di prova del ruolo di proprietario, committente o esecutore), il giudice deve pronunciare l'assoluzione per non aver commesso il fatto.
  • Se in primo grado non viene adeguatamente motivata la valutazione sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis, la Cassazione può annullare e rinviare il giudizio al giudice di merito esclusivamente su quel punto; il giudice di rinvio però non può, in quell'ambito, rilevare il decorso della prescrizione.

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