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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29118/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genertel convenne Poste Italiane per ottenere il risarcimento del doppio pagamento di un bonifico domiciliato di Euro 1.812,30 disposto via servizio Banco Posta Impresa Online in favore di Domenico Topo, sostenendo che Poste aveva pagato l'importo a persona diversa dal beneficiario (che aveva esibito presumibilmente un documento falso) e quindi fosse inadempiente. Il giudice di pace accolse la domanda ritenendo applicabile, per analogia, l'art. 43, secondo comma, della legge sugli assegni. In appello il Tribunale di Trieste riformò la sentenza, qualificando il bonifico domiciliato come delegazione di pagamento nell'ambito del mandato collegato al conto corrente e non come titolo di credito assimilabile all'assegno non trasferibile; riconobbe comunque il regime di responsabilità contrattuale con onere a carico della mandataria (Poste) di provare o l'esatto adempimento o di avere comunque agito con la diligenza dovuta e concluse che Poste aveva diligentemente identificato il percettore (verifica dati anagrafici sul documento esibito, annotazione degli estremi sulla quietanza, riscontro di codice fiscale e parola chiave), rigettando la domanda di Genertel. Genertel ricorse in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel. Ha ritenuto inammissibile o infondato il motivo che proponeva l'estensione analogica dell'art. 43, secondo comma, della legge sugli assegni al bonifico domiciliato, confermando che tale strumento è riconducibile allo schema della delegazione di pagamento/mandato. Ha poi respinto le censure relative al grado di diligenza richiesto a Poste Italiane e alla prova liberatoria dell'adempimento, ritenendo che il giudice di merito avesse plausibilmente accertato l'attività di identificazione (anche in assenza della copia del documento, in virtù dell'annotazione sulla quietanza e del riscontro di codice fiscale e password) e che la raccomandazione ABI non abbia valore precettivo. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha disposto l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente ove dovuto.

Norme richiamate

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni)

    La Corte ha escluso l'applicabilità analogica dell'art.43 (norma prevista per l'assegno bancario non trasferibile) al bonifico domiciliato, ritenendo che il bonifico sia una delegazione di pagamento regolata dal mandato; osservato tuttavia che il regime di responsabilità concreto resta equivalente sul piano della prova liberatoria (onere della banca/delegata di dimostrare esatto adempimento o diligenza)

  • Codice Civile

    Fornisce il parametro della diligenza richiesta al professionista/operatore: la Corte ha richiamato tale criterio per valutare il comportamento di Poste quale operatore professionale, stabilendo che la mandataria deve usare la diligenza propria della sua qualifica e può liberarsi dalla responsabilità dimostrando di averla usata

  • Codice Civile

    Disciplina la responsabilità del debitore e l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento: la Corte ha confermato che Poste poteva liberarsi dimostrando l'esatto adempimento o la dovuta diligenza

  • Codice Civile

    Principio sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto correttamente distribuito l'onere probatorio e ammesso che il giudice di merito desumesse la prova liberatoria da presunzioni fondate (annotazione sulla quietanza) anche in assenza della copia del documento

  • Preleggi (Disp. sulla legge in generale)

    Regola sull'analogia e integrazione del diritto: la Corte ha ritenuto che non fosse necessario ricorrere all'analogia con la disciplina dell'assegno per disciplinare il bonifico domiciliato

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Norme sui documenti di identificazione: la Corte ha escluso che l'art.35 imponga la presentazione di due documenti di identità in ogni caso e ha ritenuto plausibile l'interpretazione contrattuale che consente la verifica tramite il documento esibito

  • Circolare ABI

    7 maggio 2001 (raccomandazione)

    Si tratta di una raccomandazione non precettiva; la Corte ha confermato che la sua indicazione (richiedere due documenti) non costituisce obbligo giuridico vincolante e non impone automaticamente uno standard obbligatorio di condotta

  • Delibera Garante per la protezione dei dati personali

    Richiama limiti alla conservazione di copie dei documenti di identità per tutela della riservatezza; la Corte ha richiamato la necessità di bilanciare esigenze identificative e privacy, escludendo obbligo generale di copia

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma citata nel dispositivo riguardo all'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato va inquadrato come delegazione di pagamento nell'ambito del mandato (non come titolo di credito): la responsabilità della mandataria è contrattuale e soggetta alle regole generali dell'adempimento e dell'inadempimento
  • Il soggetto incaricato del pagamento (banca o Poste) è tenuto o a provare l'esatto adempimento (aver pagato il reale beneficiario) o a dimostrare di aver operato con la diligenza richiesta dalla sua qualifica professionale ai sensi dell'art.1176, comma 2 cod. civ.; la prova può essere fornita anche mediante presunzioni fondate derivanti da atti e annotazioni (es. quietanza con estremi del documento e codice fiscale)
  • La raccomandazione ABI di richiedere due documenti d'identità è meramente indicativa e non crea un obbligo giuridico: l'identificazione può ritenersi valida anche con il controllo di un solo documento apparentemente autentico, accompagnato da altri riscontri (codice fiscale, parola chiave, corrispondenza con flusso telematico)
  • L'assenza in giudizio della copia del documento esibito allo sportello non preclude automaticamente la prova liberatoria dell'istituto esecutore se il giudice del merito, con adeguata motivazione, può desumere la verifica dell'identità da altri elementi probatori
  • Se l'ordinante non inserisce nella piattaforma telematica altri dati identificativi (data di nascita, estremi del documento), ciò può indebolire la pretesa in sede di responsabilità verso la mandataria, perché la possibilità di eseguire ulteriori verifiche ricade in parte sull'ordinante che ha predisposto i dati
  • Per ridurre il rischio, chi dispone pagamenti domiciliati dovrebbe inserire quante più informazioni identificative possibili e/o prevedere regole contrattuali specifiche (esibizione di più documenti, conservazione copie entro limiti di legge), mentre l'esecutore dovrebbe annotare e conservare elementi di verifica compatibilmente con le norme sulla privacy

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